Con l’art. 49, comma 1-bis, lett. a) e b), del d.l. 26.10.2019 n. 124 (convertito con l. 19.12.2019 n. 157) sono stati modificati gli articoli 83, comma 10 e 95, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in materia di “rating di impresa” e relative premialità.
Ai sensi dell’art. 83, comma 10, del Codice è istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonchè sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa. A seguito della novella legislativa è previsto che l’ANAC definisca i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit.
La nuova formulazione dell’art. 95, comma 13, risulta invece la seguente: compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonchè per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.
La disciplina delle società benefit è contenuta nella legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di Stabilità per il 2016) all’art. 1, commi 376-384 ed è entrata in vigore a partire dal 01.01.2016.