Per mezzo del Decreto 23.07.2019 (pubblicato sulla GURI n. 214 del 12.09.2019) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato le Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Soggetti tenuti alla realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale.
Le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA. , sì da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte.
All’interno di tali procedure, la valutazione di impatto è applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entità economica superiori ad euro 1.000.000,00 se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.
Laddove prevista, i costi della VIS devono essere proporzionati al valore dell’intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati; potranno essere impiegati secondo tempi differiti rispetto all’esecuzione delle attività in modo da cogliere gli impatti di medio e lungo periodo collegate al progetto. Le procedure di affidamento dovranno prevedere modalità e tempi per la messa a punto e l’esecuzione della valutazione.