Consiglio di Stato, sez. V, 27.07.2017 n. 3699
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, di regola, le condizioni di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici devono essere tutte indicate nel bando di gara, la cui eterointegrazione con obblighi imposti da norme di legge si deve ritenere ammessa in casi eccezionali, poiché l’enucleazione di cause di esclusione non conosciute o conoscibili dai concorrenti contrasta con i principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4553). Ciò a maggior ragione, considerando che in tale caso si tratterebbe di una esclusione dalla gara per una lacuna formale indotta dalla stessa Amministrazione nella predisposizione degli atti di gara, con conseguente restringimento della concorrenza, in assenza di una lesione di rilievo sostanziale (Cons. Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3093).
RISORSE CORRELATE
- Bando di gara : etero integrazione nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia omesso di inserire elementi previsti come necessari ed obbligatori dall’ ordinamento giuridico
- Requisiti di esecuzione - Eterointegrazione del bando - Illegittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Requisiti di partecipazione – Norme e regolamenti vigenti - Etero integrazione della lex specialis - Legittimità; 2) Avvalimento – Requisiti personali di carattere generale – Inammissibilità (art. 83 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)