TAR Brescia, 09.06.2017 n. 278
Il dato preteso dalla ricorrente (fatturato storico) non era in possesso della stazione appaltante, avendo l’attuale gestore del servizio rifiutato di renderlo noto.
Le predette modalità di determinazione del prezzo a base d’asta, pur conducendo a un ammontare per apparecchio notevolmente superiore al canone corrente, non appare aprioristicamente irragionevole, sia in assenza di un parametro di riferimento (alla luce del rifiuto opposto dal gestore uscente) sia in considerazione dell’ampia platea di spazi coinvolti (corrispondenti a un numero di erogatori quasi 8 volte superiore a quello attuale).
In buona sostanza, anche aderendo alla prospettazione dell’inosservanza del metodo di calcolo del “valore stimato delle concessioni” (questione che sarà meglio approfondita in sede di merito), l’omissione non appare imputabile alla stazione appaltante, ricollegandosi alla mancata collaborazione del gestore uscente.
Una recente pronuncia su un caso analogo (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 24/3/2017 n. 706) ha stabilito che “la mancata indicazione del fatturato presunto – specie se surrogata dall’individuazione di altri dati oggettivi e rilevanti per la ricostruzione dell’utile ritraibile – non comporta di per sé l’illegittimità della lex specialis”, tenuto anche conto della peculiarità del caso concreto, nella specie costituito proprio dal fatto che “l’amministrazione, trattandosi di concessione, non è stata in grado di ottenere dati oggettivi al riguardo. La stessa acquisizione delle scritture contabili della precedente affidataria (attestata nel corso del giudizio) non le ha permesso di ricavare i suddetti dati, in presenza di un dato aggregato nazionale, da cui non è ricavabile, per ciò solo, il fatturato conseguito tramite i singoli affidamenti”.
L’organo di appello ha rilevato come “Deve convenirsi con l’appellante nell’affermazione secondo la quale la conoscenza del fatturato ricavabile è elemento importante per la formulazione di una offerta adeguatamente consapevole, e che la stazione appaltante è tenuta, a tale scopo, a rendere pubblico il dato. Peraltro, tale onere grava sull’Amministrazione se questa è in possesso del dato in questione, mentre, ovviamente, essa non può essere gravata di tale onere quando non ne ha conoscenza. Ragionando in termini diversi la gara non potrebbe essere mai bandita, in quanto per l’indizione sarebbe condizionata a un adempimento impossibile. Occorre sottolineare, inoltre, come l’Amministrazione abbia posto a disposizione delle imprese il dato di cui disponeva, costituito dai canoni pagati dal precedente gestore, e che questo aveva fornito un dato ambiguo, per i fini che ora interessano, costituito dal fatturato globale costruito da diverse attività”. (Consiglio di Stato, sez. III – 8/6/2017 n. 2781).
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