Rito superspeciale o superaccelerato – Appello – Termine – Dies a quo (art. 120 c.p.a.)

Consiglio di Stato, sez. V, 31.03.2017 n. 1501

1.- Ragioni di ordine processuale impongono di esaminare preliminarmente l’eccezione di irricevibilità del ricorso in appello, svolta da M. s.r.l. nella considerazione che l’avviso di deposito della sentenza da parte della segreteria del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia è avvenuta in data 14 novembre 2016 (giorno di pubblicazione), mentre l’appello del Comune è stato notificato il 30 dicembre 2016, e dunque oltre il termine di trenta giorni previsto per il rito super-accelerato dall’art. 120, comma 6-bis, ultimo periodo, Cod. proc. amm.
L’eccezione è fondata.
La norma in questione, introdotta nel corpo del Codice dall’art. 204 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di disciplinare il rito, definito super-speciale (allo scopo di sottolinearne la diversità con la disciplina processuale, già speciale, in materia di controversie relative a provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture), per l’impugnazione delle ammissioni ed esclusioni dalle gare, prevede che «l’appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione».
E’ dunque evidente la tardività dell’appello, risalendo l’avviso di deposito della sentenza, come già detto, al 14 novembre 2016, e l’appello essendo stato notificato solamente il 30 dicembre 2016.
Né merita condivisione l’assunto svolto dall’appellante, ruotante intorno alla tesi secondo cui la “comunicazione della sentenza”, che l’art. 120, comma 6-bis, Cod. proc. amm. enuclea quale dies a quo del termine per la proposizione dell’appello, non coincide con la comunicazione dell’avviso di deposito, in quanto si tratterebbe di adempimenti di diversa natura formale ed anche sostanziale, nella misura in cui il mero avviso di deposito non consente la conoscenza del corredo motivazionale della sentenza, e pertanto, conseguentemente, non garantisce la pienezza del termine breve di trenta giorni per l’impugnazione.
Occorre a questo riguardo considerare che, in via generale, la comunicazione della sentenza coincide proprio con la comunicazione alle parti costituite, da parte del segretario, dell’avvenuto deposito della stessa, come si desume dall’art. 89, comma 3, Cod. proc. amm., la cui rubrica è, appunto, “pubblicazione e comunicazione della sentenza”.
Le disposizioni, richiamate dall’Amministrazione appellante, evocanti la comunicazione del testo integrale della sentenza, attengono ad ipotesi specifiche, riconducibili alla sola materia elettorale, la cui eccezionalità ne preclude un’interpretazione estensiva. Il riferimento è all’art. 129, comma 7, nonché all’art. 130, comma 8, Cod. proc. amm., peraltro limitanti la comunicazione integrale alla sola Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, con un’evidente asimmetria, rispetto alla logica paritaria del contraddittorio.
Anzi, le norme ora ricordate confermano che, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate, la regola è quella per cui la comunicazione della sentenza consiste nella comunicazione dell’avviso di deposito della medesima, adempimento che prelude poi alla acquisizione del testo integrale, del resto subito agevolmente reperibile nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa, senza necessità, a fini di conoscenza, di un accesso fisico presso la segreteria del giudice amministrativo.
Non può, del pari, essere tratto utile argomento sul piano ermeneutico dalla presenza, nel codice del processo amministrativo, di ulteriori norme, quali quelle che prevedono la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza (art. 71, comma 5), ovvero dell’ordinanza che dispone la verificazione (art. 66, comma 2). Nella prima ipotesi la comunicazione alle parti costituite non può che essere integrale, in quanto il decreto si limita a contenere la data di fissazione dell’udienza, mentre nella seconda ipotesi l’ordinanza che dispone l’incombente istruttorio della verificazione è trasmessa al solo organismo verificatore, che, non essendo parte del processo, non potrebbe altrimenti venirne a conoscenza con i mezzi telematici.
2. – A conferma delle considerazioni che precedono, va considerato che la tesi dell’appellante non persuade sul piano sistematico neppure laddove allega che, non essendo intervenuta l’integrale comunicazione della sentenza, dovrebbe, nella fattispecie in esame, farsi applicazione del termine lungo dimidiato, di cui all’art. 119 Cod. proc. amm. Tale possibilità è infatti espressamente preclusa dal successivo art. 120, comma 6-bis, secondo cui nel rito super-speciale non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Il che è peraltro perfettamente ragionevole e compatibile con la ratio fortemente acceleratoria che caratterizza il regime processuale delle esclusioni ed ammissioni ai procedimenti di gara.

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