Consiglio di Stato, sez. III, 03.04.2017 n. 1521
Sostiene l’appellante che l’evidente necessità della proroga alla quale aspira lo legittima a proporre ricorso; per le stesse ragioni afferma la fondatezza dell’impugnativa.
La tesi non può essere condivisa, in quanto è certamente vero che l’Amministrazione deve assicurare la fornitura dei pasti presso i diversi plessi organizzativi che da essa dipendono, ma questo non significa certo che il servizio debba essere assicurato mediante proroga del contratto precedentemente in essere.
La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali.
Questi, nel caso di specie, sono consistiti in una procedura di finanza di progetto alla quale l’odierno appellante è rimasto estraneo, e non può quindi contestarne l’esito.
Non vale poi addurre l’affermata nullità del relativo contratto in quanto anche a voler seguire tale ragionamento da esso non potrebbe conseguire l’obbligo, per l’Amministrazione, di affidare ulteriormente il servizio all’appellante senza esperire confronto concorrenziale.
RISORSE CORRELATE
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- Proroga tecnica e soluzioni alternative
- Proroga tecnica: presupposti per l'applicazione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Proroga tecnica e divieto di rinnovo tacito e automatico dei contratti della P.A. (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
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- Proroga del contratto - Condizioni - Differenze rispetto al rinnovo (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Nuova gara in corso - Gestione transitoria - Clausola di adesione a contratto stipulato da altra Stazione appaltante - Contratto ponte - Alternative alla proroga con il gestore uscente - Legittimità (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Proroga del contratto con modifica del corrispettivo al ribasso: legittimità
- Rinnovo e proroga del contratto: differenze
- Art. 106, (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)