
Consiglio di Stato, sez. V, 11.11.2016 n. 4685
Il definitivo accertamento della richiamata violazione di stampo lavoristico, la sua oggettiva gravità e la mancata menzione nell’ambito delle richiamate dichiarazioni erano quindi tutte circostanze che deponevano nel senso della necessaria esclusione dell’appellante dalla gara di appalto all’origine dei fatti di causa.
Ad ogni modo non può non rilevare la circostanza della mancata dichiarazione della commessa violazione da parte dell’appellante, la quale già conosceva al tempo di invio della domanda di partecipazione il contenuto della sentenza della Corte di cassazione e avrebbe avuto l’obbligo di farne menzione in sede di domanda di partecipazione. Al riguardo ci si limita ad osservare che l’articolo 38, comma 1, lettera e) del previgente ‘Codice’ connette l’effetto escludente al solo dato oggettivo del debito e definitivo accertamento della violazione di stampo lavoristico (nel caso di specie certamente sussistente) e non consente di tenere conto dello stato soggettivo ingenerato da una decisione favorevole di primo grado (peraltro, riformata nei successivi gradi di giudizio).
Inoltre, il carattere rigidamente oggettivo delle conseguenze connesse alla richiamata violazione comporta che non può essere condiviso l’argomento fondato sull’intervenuta assunzione dei lavoratori lesi dal contegno dell’appellante. Al riguardo ci si limita ad osservare che l’intervenuta assunzione corrisponde a un preciso obbligo di legge e che non può in alcun modo attenuare la gravità delle condotte contestate ed accertate in sede giurisdizionale.
RISORSE CORRELATE
- Gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro - No esclusione automatica - Valutazione in concreto - Necessità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Individuazione da parte della Stazione appaltante - Variabilità - Diversa quantificazione da parte della singola impresa - Possibilità (art. 23 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 38. Requisiti di ordine generale
- Art. 80, (Motivi di esclusione)