Gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro – No esclusione automatica – Valutazione in concreto – Necessità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 28.06.2022 n. 5345

La violazione degli obblighi in materia di lavoro di cui all’art. 80, comma 5, lettera a), dovrebbe in effetti formare oggetto di valutazione in concreto ad opera della PA. Tale valutazione non è stata effettuata dalla PA. Né d’altra parte la difesa di parte appellante ha evidenziato profili di manifesta incongruità o di palese erroneità per cui tale valutazione non è stata effettuata.
Più da vicino: nella fattispecie in esame l’amministrazione ha considerato espressamente il fatto non comunicato (mancato versamento dei contributi all’INPS contestato in data 10 dicembre 2018) e lo ha reputato non rilevante a fini escludenti.
La giurisprudenza di questa stessa sezione (Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8906) ha in proposito avuto modo di affermare che: “Va anche tenuto conto che – così come per i “gravi illeciti professionali” dell’art. 80, comma 5, lett. c) – la stessa infrazione oggetto dell’omessa informazione (art. 80, comma 5, lett. a)) a sua volta implica un concreto giudizio valutativo in specifici termini di gravità del fatto pretermesso (i.e., “grav[e] infrazion[e]”), che l’amministrazione qui non ha espresso, e su cui né la sentenza né gli appellati hanno fornito specifici elementi deduttivi”.
Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa della parte appellata (ricorrente in primo grado), anche la fattispecie ostativa di cui al citato art. 80, co. 5, lett. a), lungi dal consentire una automatica esclusione del concorrente, richiede il previo discrezionale apprezzamento da parte della stazione appaltante, volto a valutare in concreto e “adeguatamente dimostrare” non solo l’effettiva sussistenza di una pretesa infrazione, ma anche il suo necessario carattere di gravità che, ove mai ritenuto sussistente, dovrà altresì essere puntualmente e adeguatamente motivato.