Premesso che la ricorrente non pone propriamente in discussione la scelta dell’Amministrazione di procedere all’affidamento della “gestione del parcheggio” mediante l’indizione di una “procedura di cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 30, 57, co. 6, 82, 124, 125, co. 11, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” (limitandosi a dolersi della violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 per mancata sussistenza del “presupposto dell’estrema urgenza”, il quale – come ampiamente posto in evidenza dal Comune resistente – non è, peraltro, oggetto di richiamo negli atti di gara), risulta noto che, in relazione a procedure di affidamento di servizi del tipo di quella in esame, definite “semplificate”, l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del pieno riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione anche nella fase dell’individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto o, comunque, di una valida pretesa in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato o, comunque, ammesso alla procedura, con le uniche limitazioni giuridiche costituite dalla selezione di almeno cinque soggetti e dal rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4810; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 15 aprile 2015);
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