Oneri di sicurezza aziendali: nuova rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

TAR Campobasso, 12.02.2016 n. 77 ord.

Il T.a.r. per il Molise ha rimesso alla Corte di giustizia dell’UE, in sede di rinvio pregiudiziale, la questione relativa al dubbio se sia compatibile con i principi europei di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché con i logici corollari che ne derivano (parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE), la normativa italiana – derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 – così come interpretata, in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale.
La questione è stata rimessa alla Corte del Lussemburgo non sotto l’esclusivo profilo della salvezza delle procedure in atto al momento della affermazione dei principi di diritto da parte delle Adunanze plenarie nn. 3 e 9 del 2015, bensì avuto riguardo alla disciplina sostanziale a regime.
Su aspetti analoghi sono intervenute altre due ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia UE: T.a.r. per il Piemonte, 16 dicembre 2015, n. 1745 e Cons. giust. amm., 15 gennaio 2015, n. 1 (quest’ultima relativa, in generale, alla compatibilità col diritto dell’UE della disciplina della funzione nomifilattica da parte dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sancita dall’art. 99 cod. proc. amm.).