
Consiglio di Stato, sez. V, 12.02.2016 n. 611
Il bando – nel prevedere il requisito per le imprese partecipanti dell’iscrizione alla camera di commercio per attività «attinente l’appalto» – non può che essere interpretato alla luce del principio della massima concorrenza, come l’essere esercenti almeno una delle attività tipiche del servizio posto in gara; e si deve anche aggiungere che l’indicazione dell’attività prevalente implica l’inclusione di altre attività tipiche del settore.
Poiché il bando non è stato impugnato, non si possono in questa sede porne in discussione i contenuti, eventualmente l’ampiezza dei requisiti rispetto ai servizi specifici.
RISORSE CORRELATE
- Idoneità professionale può essere dimostrata esclusivamente attraverso l’ iscrizione nel registro delle imprese
- Idoneità professionale - Iscrizione alla Camera di Commercio - Concreto ed effettivo svolgimento dell' attività da parte dell' Operatore Economico - Necessità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti di partecipazione - Iscrizione Camera di Commercio - Impresa inattiva - Non comporta esclusione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Idoneità professionale dell'operatore economico - Verifica - Oggetto sociale indicato nel certificato camerale - Attività effettivamente esercitata - Differenza (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Iscrizione camerale per attività inerenti all’oggetto dell’appalto - Requisito di idoneità professionale - Legittimità - Verifica e accertamento - Modalità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Referenze bancarie - Soccorso istruttorio - Limiti; 2) Iscrizione nel registro dell’imprese per un’attività coerente con quella oggetto di gara - Va riferita a tutte le imprese del Raggruppamento - Necessario che l'impresa risulti attiva (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Capacità soggettive, mancanza, esclusione, va disposta anche se non previsto dalla lex specialis - 2) Avvalimento per l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, inammissibilità - 3) Contratto di avvalimento, specificità, necessità (Artt. 39, 49)
- Ammissione alla gara: è sufficiente l'iscrizione alla CCIAA oppure è necessario l'avvio dell'attività, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte?
- Idoneità professionale - Dimostrazione mediante certificato della Camera di Commercio - Soccorso istruttorio - Ammissibilità - Soltanto come mera "delucidazione" (Artt. 39, 46)
- Attività espletata dal concorrente: è irrilevante l'oggetto sociale - Avvalimento dei requisiti di idoneità professionale: non è consentito (Artt. 38, 39, 49)
- Art. 39. Requisiti di idoneità professionale