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Idoneità professionale : va verificata tenendo conto solo delle attività prevalenti e secondarie e non di quelle comunque incluse in oggetto sociale (art. 100 d.lgs. 36/2023)

TAR Bari, 09.02.2026 n. 179

L’articolo 6 del disciplinare di gara, nel regolamentare i requisiti di ordine speciale e i mezzi di prova stabilisce, al punto 6.1 che i concorrenti devono possedere a pena di esclusione “il requisito della iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.” Siffatta previsione integra gli estremi di un vero e proprio requisito di idoneità professionale il cui necessario possesso da parte dell’operatore economico mira ad assicurare che la gara di appalto venga aggiudicata a soggetto in grado di eseguire in maniera appropriata e cioè a regola d’arte la commessa pubblica. Correttamente la società ricorrente, soffermandosi sulla prova del requisito in argomento, sostiene che essa non può ricavarsi dall’oggetto sociale dell’impresa, come ritiene invece la controinteressata, dovendosi compiere al contrario un’indagine in ordine all’attività effettivamente svolta dall’impresa in coerenza con un criterio sostanziale di verifica. Il Collegio aderisce a questa impostazione per la necessità che la stazione appaltante scelga sempre il miglior contraente il che implica, in primo luogo, la selezione tra operatori economici in possesso di adeguata professionalità in relazione all’oggetto dell’appalto. Nel caso in esame, il confronto tra l’articolo 7 del capitolato speciale di appalto, atto idoneo a integrare la lex specialis di gara e il certificato camerale prodotto dalla Tes s.r.l.s. dimostra inequivocabilmente l’incoerenza tra l’attività prevalente svolta dall’aggiudicataria e le prestazioni che l’appaltatore è tenuto a eseguire in caso di aggiudicazione della gara. Mentre, infatti, il certificato camerale della società controinteressata riporta, come attività prevalente, la « [i]nstallazione di impianti elettrici, di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, idrici sanitari compresa la manutenzione e la riparazione inclusi gli impianti posti al servizio degli edifici » e come attività secondaria la «[i]nstallazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l’installazione all’interno degli edifici disciplinata dal DM n. 37/2008). Progettazione, produzione e commercializzazione di altri componenti elettrici», l’oggetto del contratto d’appalto d’interesse è costituito dai servizi cimiteriali e, in specie, questi consistono nelle attività descritte nell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto: «Scarico, carico salma, arti, aborti, urne, cassette in zinco»; «Inumazione defunti adulti e minori […]»; «Tumulazione feretri, ceneri, resti mortali, feti […]»; «Tumulazione in cellette per resti mortali/urne cinerarie/feti […]»; «Esumazione ordinaria finalizzata alla raccolta resti mortali […]»; «Esumazioni e ricongiungimento arco con salma […]»; «Esumazioni richieste d’ufficio (in caso di disinteresse dei parenti)»; «Esumazione straordinaria defunti […]»; «Estumazione (ipotesi salma mineralizzata) per traslazione feretri, feti, resti mortali, urne cinerarie […]»; «Estumulazione ordinaria finalizzata alla raccolta resti mortali […]»; « Traslazione salma (ipotesi di perdita di percolato) […] »; « Traslazione feretri, feti, resti mortali, urne cinerarie in altri Comuni […] »; « Traslazione salma ordinaria »; «Traslazione salma (ipotesi igienico-sanitaria) »; « Risanamento tombe […] »; «Assistenza autopsia »; « Prelievo salma deceduta per causa accidentale ed eventuale accertamento necroscopico » e « servizio di portierato ». Il mero confronto letterale tra le attività prevalente e secondaria della TES srl risultanti dal certificato camerale e le attività oggetto del contratto d’appalto dimostra la totale estraneità delle prime rispetto alle seconde: la TES srl non possiede il requisito di idoneità professionale perché non svolge alcuna attività riconducibile ai servizi cimiteriali oggetto della gara in questione.
Non è sufficiente, come sostiene la difesa del controinteressato, che le attività oggetto del contratto di appalto rientrino tra le attività incluse nell’oggetto sociale perché quest’ultimo individua le attività che l’impresa può potenzialmente svolgere, mentre le attività prevalenti e secondarie sono le attività che effettivamente l’impresa svolge. Il requisito di idoneità professionale va verificato tenendo conto solo delle attività prevalenti e secondarie e non già anche delle attività comunque incluse nell’oggetto sociale e ciò in quanto solo per le prime c’è la certezza che siano concretamente esercitate dall’impresa, mentre le seconde, pur inserite nell’oggetto sociale, non c’è certezza che siano state mai svolte.
L’ordine di idee appena esposto riceve avallo dall’insegnamento giurisprudenziale in forza del quale «l’iscrizione camerale dell’operatore relativamente alle attività inerenti all’oggetto dell’appalto costituisce un requisito di idoneità professionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5257/2019; Id., Sez. III, n. 5170/2017), che, imponendo una tendenziale congruenza contenutistica tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio, e l’oggetto del singolo appalto (di recente, Cons. Stato, Sez. V, nn. 6131/2022, 4474/2022 e 3495/2022), risulta finalizzato a filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento (Cons. Stato, Sez. V, nn. 508/2021 e 2176/2018) […] La medesima giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che detta congruenza deve essere verificata unicamente sulla base del confronto tra le risultanze descrittive del certificato camerale – ove vengono indicate l’attività prevalente e quella secondaria dell’ente – e l’oggetto del contratto di appalto di volta in volta considerato (cfr. Consiglio di Stato, nn. 1307/2023, 6431/2019 e 5257/2019), senza assegnare, pertanto, alcuna rilevanza ad ulteriori elementi, quali il possesso di un determinato Codice Ateco da parte dell’operatore (Consiglio di Stato, n. 7846/2019), l’eventuale episodica precedente esecuzione delle medesime attività oggetto di affidamento ad opera della partecipante (si veda Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 8101/2023), ovvero l’indicazione di tali attività nell’oggetto sociale della stessa, atteso che l’attività rilevante ad integrare il requisito dell’idoneità professionale può essere dimostrata esclusivamente attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (in termini Consiglio di Stato, Sez. V, n. 657/2023; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, n.2818/2022, nonché Id., Sez. V, nn. 5620/2023 e 657/2023), mentre l’oggetto sociale esprime soltanto la misura della capacità di agire del soggetto partecipante, indicando i settori, potenzialmente illimitati, nei quali la società potrebbe in astratto operare, elencandone tutti i possibili indirizzi operativi (in questo senso, ex multis, Consiglio di Stato, nn. 11150/2023, 7846/2019, 2176/2018 e, da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 24 luglio 2024, n. 945) » (TAR Campania, Salerno, I, 1.10.2024 n. 1765).

Requisiti speciali : idoneità professionale non comporta esatta coincidenza tra iscrizione Camera di commercio ed oggetto appalto (art. 100 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 19.08.2025 n. 7073

6.2. – Secondo la giurisprudenza di questa Sezione (in termini si rinvia a Consiglio di Stato, Sezione quinta, 16 gennaio 2023, n. 529), l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, quale requisito di idoneità professionale (art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici), ha la funzione sostanziale di costituire un filtro all’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Consiglio di Stato, sezione terza, 8 novembre 2017, n. 5170; Id, Sezione quinta, 25 luglio 2019, n. 5257, punto 8.3. del diritto).
La coerenza tra attività indicate nell’iscrizione alla Camera di commercio e l’oggetto dell’appalto è solo tendenziale, come attualmente si desume anche dal tenore letterale della disposizione del nuovo codice (la quale richiede l’iscrizione «per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto»), che esclude conseguentemente che possa essere richiesta una perfetta coincidenza tra le prime e il secondo. Come è stato affermato, la verifica del possesso del requisito di idoneità professionale impone esclusivamente una valutazione di compatibilità in senso lato. La indicata corrispondenza «[non può] intendersi nel senso di una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti)» ma va accertata «secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. L’interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l’accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III,10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796)» (così Consiglio di Stato, Sezione quinta, 15 novembre 2019, n. 7846, al punto 7).
L’idoneità professionale deve dimostrare unicamente che l’impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare. Non può essere inteso come criterio di selezione specifico sotto il profilo della capacità tecnica e professionale dell’operatore economico perché finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri di selezione (art. 100, primo comma, del Codice dei contratti pubblici), che hanno invece la funzione di accertare la idoneità dell’operatore economico alla esecuzione delle prestazioni richieste dal contratto.
6.3. – Come accennato, i principi affermati dalla giurisprudenza sono stati recepiti dalla nuova formulazione di cui all’art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici, che impone una complessiva valutazione di coerenza o di pertinenza tra l’iscrizione e l’oggetto dell’appalto, nei termini sopra riassunti.

Requisito di idoneità professionale: rilevanza del codice ATECO (art. 100 d.lgs. 36/2023)

TAR Salerno, 01.10.2024 n. 1765

In diritto, va rammentato che, secondo costante giurisprudenza amministrativa, l’iscrizione camerale dell’operatore relativamente alle attività inerenti all’oggetto dell’appalto costituisce un requisito di idoneità professionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5257/2019; Id., Sez. III, n. 5170/2017), che, imponendo una tendenziale congruenza contenutistica tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio, e l’oggetto del singolo appalto (di recente, Cons. Stato, Sez. V, nn. 6131/2022, 4474/2022 e 3495/2022), risulta finalizzato a filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento (Cons. Stato, Sez. V, nn. 508/2021 e 2176/2018).
La medesima giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che detta congruenza deve essere verificata unicamente sulla base del confronto tra le risultanze descrittive del certificato camerale – ove vengono indicate l’attività prevalente e quella secondaria dell’ente – e l’oggetto del contratto di appalto di volta in volta considerato (cfr. Consiglio di Stato, nn. 1307/2023, 6431/2019 e 5257/2019), senza assegnare, pertanto, alcuna rilevanza ad ulteriori elementi, quali il possesso di un determinato Codice Ateco da parte dell’operatore (Consiglio di Stato, n. 7846/2019), l’eventuale episodica precedente esecuzione delle medesime attività oggetto di affidamento ad opera della partecipante (si veda Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 8101/2023), ovvero l’indicazione di tali attività nell’oggetto sociale della stessa, atteso che l’attività rilevante ad integrare il requisito dell’idoneità professionale può essere dimostrata esclusivamente attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (in termini Consiglio di Stato, Sez. V, n. 657/2023; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, n. 2818/2022, nonché Id., Sez. V, nn. 5620/2023 e 657/2023), mentre l’oggetto sociale esprime soltanto la misura della capacità di agire del soggetto partecipante, indicando i settori, potenzialmente illimitati, nei quali la società potrebbe in astratto operare, elencandone tutti i possibili indirizzi operativi (in questo senso, ex multis, Consiglio di Stato, nn. 11150/2023, 7846/2019, 2176/2018 e, da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 24 luglio 2024, n. 945).
Tale requisito di idoneità «non può, poi, essere inteso come criterio di selezione specifico sotto il profilo della capacità tecnica e professionale dell’operatore economico perché finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri di selezione (di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 83 del codice dei contratti pubblici), che hanno invece la funzione di accertare la idoneità dell’operatore economico alla esecuzione delle prestazioni richieste dal contratto. La necessità di interpretare la portata della richiesta iscrizione al registro della CCIA come riferita al settore o all’attività intesa in senso ampio (ma coerente con l’oggetto dell’appalto da affidare), senza dover operare una puntuale verifica tra prestazioni e elencazione risultante dalla certificazione camerale, discende dalla funzione assegnata all’iscrizione al registro della CCIA (ossia la prova dell’esistenza e della concreta operatività del soggetto imprenditoriale e delle attività prevalenti svolte). Occorre inoltre coordinare sistematicamente le funzioni assegnate ai requisiti speciali di capacità economica, tecnica e professionale mediante i quali la stazione appaltante verifica la idoneità specifica a eseguire le prestazioni richieste. La dimostrazione dell’astratta idoneità professionale dell’impresa, è quindi integrata e completata dalla richiesta degli altri requisiti speciali con i quali l’amministrazione aggiudicatrice accerta e verifica l’affidabilità e la capacità dell’impresa di eseguire le future prestazioni. Ammettere che il requisito di idoneità professionale possa tradursi nella pretesa che l’attività prevalente per la quale l’impresa è iscritta nel registro della CCIA sia pienamente corrispondente ai contenuti del contratto da affidare significherebbe non solo restringere l’accesso al mercato degli appalti pubblici (che finirebbe per essere limitato alle sole imprese che in maniera prevalente esercitano l’attività oggetto dell’appalto, senza consentire la partecipazione a chi svolga un’attività contigua e attinente a questa, anche se non in misura prevalente o esclusiva, e dimostri la sua specifica idoneità tecnica e professionale attraverso gli ulteriori criteri di selezione individuati nel bando dalla stazione appaltante), ma anche limitare il ruolo degli altri criteri di selezione previsti dalla legge di gara o sovrapporsi a questi. In altri termini, richiedere la perfetta coincidenza tra oggetto dell’appalto e attività prevalente risultante dall’iscrizione nel registro della CCIA potrebbe infatti rendere del tutto ultronea, e quindi sproporzionata, la richiesta di dimostrare il possesso di ulteriori requisiti di natura tecnica e professionale (in questo senso, puntualmente, Consiglio di Stato sez. V, 16 gennaio 2023, n. 529)» (Consiglio di Stato sez. V, 07 maggio 2024, n. 4124 che ha confermato TAR Campania, Salerno, sez. I, 10 novembre 2023, n. 2516).
Ne discende, in accordo con la giurisprudenza prima richiamata, che la “coerenza” tra le prestazioni svolte e quelle da assumere presuppone, in capo all’operatore economico, la titolarità dell’iscrizione camerale per l’attività prevalente che intende assumere, purché rientrante tra le risultanze descrittive dell’iscrizione presso la Camera di Commercio.

Verifica del possesso del requisito di idoneità professionale

Consiglio di Stato, sez. V, 22.12.2023 n. 11150

In termini generali, è stato evidenziato sul tema dell’idoneità professionale che la stessa va accertata in termini di corrispondenza contenutistica, intesa non già “‘ […] nel senso di una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento […]”, bensì da “‘[…] accerta[re] secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto’(Consiglio di Stato, sez. V, 15.11.2019 n. 7846; Cons. St., III, 8 novembre 2017, n. 5170)” (Cons. Stato, V, 3 settembre 2021, n. 6212).
In tale contesto, per quanto qui di rilievo, è stato posto in risalto che, ai fini dell’integrazione del suddetto requisito d’idoneità professionale, il solo oggetto sociale non può ritenersi di per sé solo sufficiente, considerato che esso “esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori -per vero, potenzialmente illimitati- nei quali la stessa potrebbe in astratto operare” (Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508; 10 aprile 2018, n. 2176; Cga, 26 marzo 2020, n. 213), e che occorre far riferimento piuttosto, a tal riguardo, alla attività “effettivamente” svolta dall’impresa, come risultante dall’iscrizione camerale, così da escludere il requisito in relazione ad (irrilevanti) “ambiti operativi [pur presenti nell’oggetto sociale] ove non effettivamente attivati” (cfr. Cons. Stato, V, 18 luglio 2022, n. 6131; Id., n. 508 del 2021, cit.; Cga, n. 203 del 2020, cit.).
In questa prospettiva, è chiaro come “per verificare il possesso del requisito di idoneità professionale non sia sufficiente guardare all’astratto oggetto sociale dell’impresa, ma all’attività effettivamente svolta, come emergente dalla certificazione della Camera di commercio” (Cons. Stato, III, 13 aprile 2022, n. 2818; Id., V, 7 giugno 2023, n. 5620, che cita la prima; nello stesso senso, Cons. Stato, V, 19 gennaio 2023, n. 657 e richiami ivi).
Ne consegue che l’idoneità professionale “può essere [sì] dimostrata esclusivamente attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese”, ma non già in funzione del solo oggetto sociale ivi riportato, “il quale – ancorché segni il campo delle attività che un’impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti – non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività”, bensì considerato che le medesime risultanze del registro delle imprese riportano “l’attività” (“prevalente e […] secondaria”) effettivamente svolta dall’impresa (Cons. Stato, n. 657 del 2023, cit., e relativi richiami), e cioè gli ambiti operativi effettivamente attivati dalla stessa (Cons. Stato, V, 25 agosto 2023, n. 7947, che “esclude la possibilità di prendere in considerazione imprese la cui attività non sia stata ancora attivata”, considerato che “non può giovare il fatto della mera contemplazione di un’attività nell’oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori – invero, potenzialmente illimitati – nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettivamente attivati”; analogamente, cfr. Id., 1 giugno 2022, n. 4474).

Consorzio stabile – Requisiti di idoneità professionale posseduti solo dalla Consorziata esecutrice – Legittimità (art. 47 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 11.07.2023 n. 6777

10.4. Nella fattispecie de qua pertanto ad avviso del collegio non appare necessario il ricorso all’istituto del cumulo alla rinfusa, non essendosi in presenza né della presentazione dell’offerta per l’esecuzione in proprio della commessa da parte del consorzio, né della designazione di un’impresa esecutrice priva dei prescritti requisiti.

Ed invero, come evidenziato dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2021 il consorzio può partecipare alla gara a favore di un’impresa consorziata indicata come esecutrice; in tal caso, ove si verta in un contratto di servizi e forniture si deve ritenere che sia l’impresa indicata come esecutrice a dovere possedere i requisiti, non solo di capacità tecnica e professionale, ma anche di idoneità professionale, come evincibile dall’art. 47 comma 2 bis del Codice secondo cui “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”.

La versione dell’art. 47, comma 2 vigente ratione temporis non menziona invero più la facoltà del consorzio di ricorrere all’avvalimento, ai fini della utilizzazione dei requisiti di qualificazione delle consorziate non designate come esecutrici e si limita a prevedere l’alternativa facoltà di eseguire il contratto “con la propria struttura” ovvero “tramite i consorziati” all’uopo “indicati in sede di gara”, con la precisazione che, in tal caso, non si tratta – ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante – di “subappalto”.

Il consorzio può pertanto in sede evidenziale, designare, per l’esecuzione del contratto, una o più delle imprese consorziate (che, in tal caso, partecipano direttamente alla gara, concorrendo alla sostanziale formulazione dei tratti dell’offerta ed assumendo, in via solidale, la responsabilità per l’esatta esecuzione, come evincibile sia pure incidenter tantum da Cons. Stato, ad. plen., n. 5/2021 cit.). In detta ipotesi (che è quella assume rilievo nell’ipotesi de qua agitur) è sufficiente che le imprese designate possiedano e comprovino i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione; ferma restando la possibilità, ove l’impresa indicata come esecutrice non possegga i prescritti requisiti, per il consorzio che ne sia in possesso, di avocare a sé, in sede di verifica del possesso dei requisiti, la prestazione (in tal senso la sentenza di questa Sezione 28 marzo 2023 n. 3148).

Sul rapporto tra oggetto dell’appalto, requisiti di idoneità e requisiti di capacità professionale (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. VII, 04.05.2023 n. 4530

9.2. I codici Ateco riportati nella visura camerale, peraltro attribuiti a seguito di dichiarazione di parte, hanno infatti solo una valenza statistica e non sono destinati ad attestare ex se una particolare specializzazione dell’attività né prevalente né accessoria svolta dall’operatore economico (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131; Cons. St., sez. V, 27 settembre 2021, n. 6496; Cons. St., sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035; delibera n. 709 del 23 luglio 2019 dell’ANAC).
9.3. Si deve ribadire che per la giurisprudenza «[…] l’identificazione dell’attività prevalente non può essere basata sui codici ATECO sia perché non previsto dalla lex specialis, sia perché tale sistema ha principalmente funzione statistica, in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente od accessoria (in termini Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3285)» (Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 262).
9.4. Questo Consiglio di Stato ha infatti ritenuto che, data l’efficacia di “mera pubblicità notizia” dell’iscrizione camerale, qualora l’attività risultante dal codice Ateco non sia ritenuta coerente con l’oggetto dell’appalto, per giudicare l’idoneità professionale dell’impresa deve essere considerato anche “l’oggetto sociale” (Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 431).
9.5. Anche l’ANAC, con la delibera 22 marzo 2017, n. 284, ha precisato che compete alla stazione appaltante accertare la coerenza, in concreto, della descrizione delle attività imprenditoriali esercitate dalla concorrente e dell’oggetto sociale, riportate nel certificato camerale, con il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis di gara e con l’oggetto dell’affidamento».
10. Tuttavia di fatto il primo giudice, disattendendo la corretta premessa dalla quale aveva preso le mosse, ha utilizzato i codici Ateco per individuare in modo pressoché esclusivo, e incontrovertibile, un settore di attività prevalente ad essi associabile, che non troverebbe un coerente riscontro nell’attività effettivamente esercitata in via principale dal r.t.i. […]
10.3. La stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale stabilisce in realtà che, affinché l’iscrizione alla CCIAA per una determinata attività rilevi ai fini del possesso del requisito di idoneità, è necessario che tale condizione sia prevista dalla legge di gara: «[q]uando tale prescrizione si specifica nel senso che occorre dimostrare l’iscrizione per una definita attività (oggetto dell’affidamento), ciò significa che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere; il che esclude la possibilità di prendere in considerazione, ai fini che rilevano nella fattispecie, il contenuto dell’oggetto sociale» (Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2021, n. 508).
11. Ma tale contesto non sussiste nel caso di specie, dove invece come visto l’Ateneo si è limitato a chiedere l’iscrizione alla camera di commercio per attività coerenti.
11.1. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma infatti che, sebbene «l’oggetto sociale non sia di per sé solo sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito d’idoneità professionale», in quanto esprime solo la misura della capacità di agire dell’operatore economico in relazione a settori teoricamente illimitati, è pur vero che esso va letto in relazione all’attività concretamente svolta, e tale accertamento deve essere fondato su un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in modo non atomistico (v. da ultimo Cons. St., sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131).
11.2. La valutazione deve essere invece compiuta in senso globale e complessivo, nonché in concreto (Cons. St., sez. V, 3 settembre 2021, n. 6212) rispetto alla «descrizione delle attività imprenditoriali esercitate e dell’oggetto sociale, riportate nel certificato camerale, con il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis di gara e con l’oggetto dell’appalto complessivamente considerato» (v., ad esempio, Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2022, n. 366).
11.3. Inoltre, non appare corretto l’assunto, ricavabile dalla sentenza impugnata, per cui dovrebbe esservi sovrapposizione tra il requisito di idoneità e l’oggetto dell’appalto.
11.4. La correlazione – così posta – finisce nel caso di specie per confondersi con l’altra correlazione, invece sussistente e chiara, tra oggetto dell’appalto e requisiti di capacità professionale, per i quali la legge di gara, in armonia con la legge generale, ha correttamente previsto la dimostrazione di aver eseguito nel quadriennio precedente servizi analoghi consistenti in servizi di prestito, restituzione e quick reference presso Biblioteche pubbliche e/o private, mediante uno o più contratti, la cui somma degli importi, sia almeno pari ad Euro 1.500.000,00 (punto 7.3 del disciplinare).
11.5. È infatti solo in sede di verifica della capacità professionale che si misura l’effettiva attitudine del concorrente ad essere in grado di svolgere un servizio dotato delle caratteristiche messe in gara, garantendo ragionevolmente in questo modo l’adempimento delle obbligazioni contrattuali in relazione alle pregresse dimostrate esperienze andate a buon fine.
12. L’effettiva capacità di svolgere il servizio oggetto dell’appalto è provata mediante la richiesta del requisito di capacità tecnico-professionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 83 del d. lgs. n. 50 del 2016.

Idoneità professionale può essere dimostrata esclusivamente attraverso l’ iscrizione nel registro delle imprese

Consiglio di Stato, sez. V, 19.01.2023 n. 657

In merito ai “requisiti di idoneità professionale” l’art. 83, comma 3, stabilisce che i concorrenti “devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura […]”; quanto invece alle distinte “capacità tecniche e professionali”, il successivo comma 6 prevede invece che le stazioni appaltanti possano richiedere “requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e le esperienze necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover dare continuità al consolidato orientamento – dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel caso di specie – in base al quale (ex multis, Cons. Stato, V, 27 maggio 2021, n. 4098) deve distinguersi “tra il requisito dell’idoneità professionale e i requisiti esperienziali richiesti a dimostrazione della capacità tecnico-professionale dell’operatore. E’ indubbio che l’iscrizione alla Camera di Commercio costituisca requisito d’idoneità professionale (art. 83, commi 1 e 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) […] nondimeno il pregresso effettivo svolgimento dell’attività (con i relativi risultati), così nell’ambito degli appalti pubblici come in quello dell’affidamento delle concessioni demaniali, è requisito di capacità tecnico-professionale, che l’amministrazione può richiedere sia variamente provato attraverso l’allegazione delle precedenti esperienze professionali”.
La stessa “necessità di tenere distinto il requisito di idoneità professionale da quello di capacità economico-finanziaria dell’operatore” viene ribadita da Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508, che evidenzia come “La giurisprudenza ha chiarito, con orientamento pressoché costante (sin da Cons. di Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925), che oggetto sociale e attività effettivamente esercitata non possono essere considerati come concetti coincidenti […] attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere; il che esclude la possibilità di prendere in considerazione, ai fini che rilevano nella fattispecie, il contenuto dell’oggetto sociale, il quale – ancorché segni il campo delle attività che un’impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti – non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività […] un costante indirizzo giurisprudenziale ritiene che l’attività per la quale l’impresa risulta iscritta al registro, deve essere identificata con quella qualificante dell’impresa nei confronti dei terzi, il che non può che riferirsi all’attività principale effettivamente svolta, ossia a quella che denota l’esperienza specifica dell’impresa nel relativo settore di attività (ex multis, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2016 n. 120; IV, 2 dicembre 2013 n. 5729).
Ed infatti, ai sensi dell’art. 2193 c.c. (“Efficacia dell’iscrizione”) «I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza».
Ciò posto, come evidenziato, una giurisprudenza altrettanto uniforme avverte, altresì, che ai fini in discussione non può giovare il fatto della mera contemplazione di un’attività nell’oggetto sociale. […] La giurisprudenza ha, dunque, affermato che l’individuazione ontologica della tipologia di azienda può avvenire solo attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, non rilevando quanto riportato nell’oggetto sociale […]
Tali principi si desumono dal quadro normativo applicabile in materia di iscrizione nel registro delle imprese (cfr. in particolare, art. 2188 c.c.; art. 8 della L. 28 dicembre 1993, n. 580; D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del detto art. 8; D.M. del Ministero Sviluppo Economico, pubblicato in G.U.R.I. n. 260/13 S.O. n. 76, laddove dispone che ogni impresa che eserciti un’attività sul territorio nazionale deve sempre dichiarare la propria attività prevalente d’impresa, indicando, per ogni descrizione di attività la data di riferimento, ovvero di effettivo inizio, modifica, cessazione, nonché la descrizione dell’attività primaria e dell’eventuale attività secondaria “effettivamente esercitata”)”.
In termini ancor più diretti, Cons. Stato, III, 11 agosto 2021, n. 5851 ribadisce che “l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e 3, D.Lgs. n. 50 del 2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.
Pertanto, da tale ratio delle certificazioni camerali, nell’ottica di una lettura del bando che tenga conto della funzione e dell’oggetto dell’affidamento, si è desunta la necessità di una congruenza o corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste: l’oggetto sociale viene così inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Consiglio di Stato sez. V, 15/11/2019, n.7846; Cons. di Stato, V, 7 febbraio 2012, n. 648; IV, 23 settembre 2015, n. 4457).
Quando, dunque, il bando richiede il possesso di una determinata qualificazione dell’attività, sia pure utilizzando il generico riferimento ad “attività attinenti all’oggetto di appalto”, quest’ultima va intesa in senso strumentale e funzionale all’accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza”.
Deve conclusivamente ribadirsi, alla luce del dato normativo vigente, che se il requisito della “capacità tecnica e professionale” (di cui all’art. 83, commi primo, lett. c) e 6 d.lgs. n. 50 del 2016) può essere provato con una pluralità di mezzi (ai sensi degli artt. 83, comma 6 ed 86, commi 4 e 5, nonché dell’allegato XVII del d.lgs. n. 50 del 2016), per contro la “idoneità professionale” può essere dimostrata esclusivamente attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (nel quale sono indicate l’attività prevalente e quella secondaria), ai sensi dell’art. 83, commi primo, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50 del 2016.
Se dunque l’attività rilevante ad integrare il requisito dell’idoneità professionale è solo quella che risulta dal registro delle imprese, nell’eventualità che quest’ultima non sia coerente con quanto richiesto dalla legge di gara non potrà farsi riferimento, in via sussidiaria, a quella di cui viene richiesta la prova ai fini delle diverse “capacità tecniche e professionali” di cui all’art. 83, commi primo, lett. c) e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016; analogamente non rileva, sempre ai fini del requisito di idoneità professionale, l’eventuale diversa indicazione dell’oggetto sociale riportata nello statuto dell’ente, così come – per restare al caso attualmente in esame – il contenuto della parte IV, Sezione C, punto 1b), e dell’allegato 2, del DGUE.

Idoneità professionale – Iscrizione alla Camera di Commercio – Concreto ed effettivo svolgimento dell’ attività da parte dell’ Operatore Economico – Necessità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 01.06.2022 n. 4474

La dimostrazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio per una definita attività (oggetto dell’affidamento) vuol significare che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere e che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti.
Ciò è stato affermato, con orientamento pressoché costante, dalla giurisprudenza amministrativa (sin da Cons. Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925), essendo noto che “la funzione della prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’iscrizione alla Camera di Commercio (sia nel regime previgente ove era prevista dall’art. 39, comma 1, del codice dei contratti pubblici tra i requisiti idonei a dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’impresa, sia, e ancor più, nell’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove è assurta, con la previsione di cui all’art. 83 comma 1, lett. a del D.lgs. n. 50 del 2016, a requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma) è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto.
Quando tale prescrizione si specifica nel senso che occorre dimostrare l’iscrizione per una definita attività (oggetto dell’affidamento), ciò significa che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508).
Il che esclude la possibilità di prendere in considerazione imprese la cui attività non sia stata ancora attivata, come, peraltro, evidenziato da una giurisprudenza altrettanto uniforme che avverte, altresì, che ai fini in discussione non può giovare il fatto della mera contemplazione di un’attività nell’oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori – invero, potenzialmente illimitati – nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettivamente attivati (cfr. Cons. di Giust. Amm., 26 marzo 2020, n. 213; Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2176; VI, 15 maggio 2015, n. 2486; III, 28 dicembre 2011, n. 6968; VI, 20 aprile 2009, n. 2380; V, 19 febbraio 2003, n. 925).
Tale orientamento mette, dunque, in evidenza che l’affidabilità dell’impresa è strettamente connessa alla sua attivazione.

Codici ATECO : finalità statistica e non rilevante per l’ idoneità tecnico professionale

I codici ATECO non hanno funzione certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa e non rilevano ai fini dell’attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dal bando ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese (Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846; id., 21 maggio 2018, n. 3035; id., 17 gennaio 2018, n. 262; TAR Campania, Napoli, sez. III, 23 luglio 2020, n. 3264; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 maggio 2020, n. 4570).

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    Idoneità professionale dell’operatore economico – Verifica – Oggetto sociale indicato nel certificato camerale – Attività effettivamente esercitata – Differenza (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. V, 18.01.2021 n. 508

    La giurisprudenza ha chiarito, con orientamento pressoché costante (sin da Cons. di Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925), che oggetto sociale e attività effettivamente esercitata non possono essere considerati come concetti coincidenti.
    E’ noto che la funzione della prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’iscrizione alla Camera di Commercio (sia nel regime previgente ove era prevista dall’art. 39, comma 1, del codice dei contratti pubblici tra i requisiti idonei a dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’impresa, sia, e ancor più, nell’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove è assurta, con la previsione di cui all’art. 83 comma 1, lett. a del D.lgs. n. 50 del 2016, a requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma) è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto.
    Quando tale prescrizione si specifica nel senso che occorre dimostrare l’iscrizione per una definita attività (oggetto dell’affidamento), ciò significa che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere; il che esclude la possibilità di prendere in considerazione, ai fini che rilevano nella fattispecie, il contenuto dell’oggetto sociale, il quale – ancorché segni il campo delle attività che un’impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti – non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività (in tal senso T.a.r. Sardegna 9 marzo 2015, n. 415).
    Considerato che l’utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (cfr. Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170), da tale ratio – nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (1363 1367 1369 c.c.) – si desume la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste.
    Detta corrispondenza contenutistica (tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto di appalto), sebbene non debba intendersi quale perfetta e assoluta sovrapponibilità tra le componenti dei due termini di riferimento, va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (si veda, in termini, Cons. di Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257; Cons. di Stato, V, 25 settembre 2019, n. 6431; Cons. di Stato, V, 15 novembre 2019, n. 7846).
    Ne consegue che l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato non può che passare attraverso l’esame e il confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto.
    Più nello specifico, un costante indirizzo giurisprudenziale ritiene che l’attività per la quale l’impresa risulta iscritta al registro, deve essere identificata con quella qualificante dell’impresa nei confronti dei terzi, il che non può che riferirsi all’attività principale effettivamente svolta, ossia a quella che denota l’esperienza specifica dell’impresa nel relativo settore di attività (ex multis, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2016 n. 120; IV, 2 dicembre 2013 n. 5729). Ed infatti, ai sensi dell’art. 2193 c.c. (“Efficacia dell’iscrizione”) “I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”.
    Ciò posto, come evidenziato, una giurisprudenza altrettanto uniforme avverte, altresì, che ai fini in discussione non può giovare il fatto della mera contemplazione di un’attività nell’oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori -per vero, potenzialmente illimitati- nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettivamente attivati (in questo senso si veda, in particolare, Cons. di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2176; Cons. di Giust. Amm., 26 marzo 2020, n. 213).
    La giurisprudenza ha, dunque, affermato che l’individuazione ontologica della tipologia di azienda può avvenire solo attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, non rilevando quanto riportato nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo e nello statuto, che esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi dell’azienda, non rilevanti ove non attivati (Cons. Stato, VI, 15 maggio 2015 n. 2486; III, 28 dicembre 2011 n. 6968; V, 19 febbraio 2003, n. 925; VI, 20 aprile 2009, n. 2380).
    Tali principi si desumono dal quadro normativo applicabile in materia di iscrizione nel registro delle imprese (cfr. in particolare, art. 2188 c.c.; art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580; d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del detto art. 8; D.M. del Ministero Sviluppo Economico, pubblicato in G.U.R.I. n. 260/13 S.O. n. 76, laddove dispone che ogni impresa che eserciti un’attività sul territorio nazionale deve sempre dichiarare la propria attività prevalente d’impresa, indicando, per ogni descrizione di attività la data di riferimento, ovvero di effettivo inizio, modifica, cessazione, nonché la descrizione dell’attività primaria e dell’eventuale attività secondaria “effettivamente esercitata”).
    7.7. Tanto premesso e al lume dei riportati principi giurisprudenziali sull’interpretazione della disciplina normativa applicabile, risulta decisivo esaminare la natura e la qualità delle prestazioni dedotte nell’appalto de quo e la relazione nella quale queste si pongono rispetto ai richiesti requisiti di idoneità professionale, per poi raffrontarle con le risultanze del certificato camerale dell’appellata.
    La lex specialis della gara, nel prescrivere “l’iscrizione al registro delle imprese… per attività oggetto dell’appalto”, richiedeva, infatti, che, attraverso la certificazione camerale o equipollente, fosse attestato il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di un’attività non differente da quella oggetto della gara stessa, ai fini della dimostrazione del possesso della capacità adeguata a tal fine; laddove, come evidenziato, l’oggetto sociale risultante dall’iscrizione camerale, sebbene abiliti l’impresa ad operare nel settore proprio dell’oggetto sociale, non attesta alcun effettivo svolgimento dell’attività stessa.
    Non poteva, dunque, ritenersi sufficiente, ai fini dell’accertamento del possesso del requisito richiesto, l’inclusione nell’oggetto sociale dell’attività dell’appalto, come ritenuto dalla sentenza di prime cure, in quanto la lex specialis richiedeva ai concorrenti di provare e documentare, mediante l’iscrizione camerale, l’espletamento in concreto dell’attività oggetto di gara (dimostrativa della volontà della stessa impresa di esercitare quell’attività, per la quale ha richiesto l’iscrizione: cfr. Cons. di Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 262) e, in tal modo, il possesso di una specifica esperienza professionale nel settore.

    Idoneità professionale – Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente l’appalto – Interpretazione estensiva – Legittimità (Art. 42)

    Consiglio di Stato, sez. V, 12.02.2016 n. 611

    Il bando – nel prevedere il requisito per le imprese partecipanti dell’iscrizione alla camera di commercio per attività «attinente l’appalto» – non può che essere interpretato alla luce del principio della massima concorrenza, come l’essere esercenti almeno una delle attività tipiche del servizio posto in gara; e si deve anche aggiungere che l’indicazione dell’attività prevalente implica l’inclusione di altre attività tipiche del settore.
    Poiché il bando non è stato impugnato, non si possono in questa sede porne in discussione i contenuti, eventualmente l’ampiezza dei requisiti rispetto ai servizi specifici.

    Idoneità professionale – Dimostrazione mediante certificato della Camera di Commercio – Soccorso istruttorio – Ammissibilità – Soltanto come mera “delucidazione” (Artt. 39, 46)

    Consiglio di Stato, sez. V, 15.10.2015 n. 4768
    (sentenza integrale)

    “Con tale censura, parte appellante lamenta l’erroneità della mancata richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti, cioè la mancata applicazione del principio del soccorso istruttorio, in quanto la Commissione di gara avrebbe dovuto attivare tale attività istruttoria con conseguente invito alla Cooperativa a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti o delle dichiarazioni presentate.
    Nella fattispecie in esame, come evidenziato nella disamina del precedente motivo, non vi era però alcuno spazio per un soccorso istruttorio, che può essere esplicato quando il testo della certificazione camerale determini incertezze sulla sua reale portata, mentre, in questo caso, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, non sussisteva alcuna incertezza interpretativa.
    Il «soccorso» sarebbe stato illegittimo, perché, in violazione della par condicio tra i concorrenti, avrebbe consentito una produzione ex post di documentazione per comprovare requisiti, di cui non vi era alcuna traccia o un principio di prova nella certificazione camerale.
    La parte appellante neppure può fondatamente richiamare a proprio favore i principi affermati dalla giurisprudenza (Adunanza Plenaria n. 9/2014), in quanto essa ha ammesso la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorre soltanto una “delucidazione”: si tratta quindi di fattispecie, in cui la sussistenza dei requisiti è già comprovata, ma si tratta solo di una consentita precisazione che non altera la par condicio e la legalità della gara, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già verificatesi ed acquisita.
    Una tale circostanza non sussisteva nella fattispecie in esame, in quanto l’eventuale soccorso istruttorio avrebbe avuto la finalità di un’acquisizione postuma di un requisito, di cui non vi era alcuna traccia nella certificazione camerale, indicata dal bando per comprovare il possesso dei requisiti”.

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