La valutazione della Stazione Appaltante sull’affidabilità professionale del concorrente è sindacabile da parte del Giudice Amministrativo? A proposito dei limiti del sindacato giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità di cui gode l’amministrazione nell’apprezzamento, con motivata valutazione, del requisito di cui all’art. 38, comma I, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e sulla non irragionevolezza della rilevanza attribuita ai significativi fatti pregressi, ai fini della legittimità dell’esclusione o meno dalla gara, è stato recentemente affermato che, in presenza della scelta legislativa, esternata dall’art. 38 citato, di rifiutare l’aggiudicazione per ragioni d’inaffidabilità dell’impresa (individuate nella mala fede o nella colpa grave emerse nell’esecuzione del pregresso rapporto o in serie carenze di professionalità emergenti dal passato aziendale) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulla motivazione del rifiuto deve essere mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esibiti (Consiglio di Stato, sez. III, 22.01.2016 n. 210).
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