1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché , in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (comma sostituito dal comma 1, lettera b) dell’art.1-octies del DL 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 13/07/2006, successivamente modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) (lettera soppressa dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
c) (lettera soppressa dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
(vedi anche note in calce al presente articolo – comma introdotto dal comma 1, lettera c) dell’art.1-octies del DL 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 in vigore dal 13/07/2006, successivamente così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, successivamente modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell’articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007. (vedi anche note in calce al presente articolo – comma inserito dal comma 1, lettera c) dell’art.1-octies del DL 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 13/07/2006 e così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell’articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5. (comma inserito dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5. Le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5. (comma introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificato dall’art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
2. Il regolamento di cui all’articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell’articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all’articolo 5. (comma modificato dall’art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
4. In relazione all’art. 8:
a) fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell’Autorità é attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell’Autorità già nominati al momento dell’entrata in vigore del presente codice é prorogato di un anno.
6. In relazione all’articolo 10, fino all’entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, disporrà l’abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell’articolo 32, comma 1, lettera g) e dell’articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l’obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell’applicazione dell’articolo 37, fino all’entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
9-bis. In relazione all’articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2015, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste. (comma introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 – termini così prorogati dalla tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 29/12/2010 in vigore dal 29/12/2010, e successivamente così modificato dal DPCM 25/03/2011 in vigore dal 01/04/2011, e dall’art.4, comma 2, lett.ll) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011; termini del primo e secondo periodo sono stati rorogati al 31/12/2015 ad opera dell’art.26 comma 2 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013 quindi ulteriormente modificato dalla relativa Legge di conversione n.98/2013 in vigore dal 21/08/2013)
10. In relazione all’articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l’Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, é istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalità.
12. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all’asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
13. In relazione all’articolo 83, comma 5, fino all’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di compatibilità con il presente codice.
14. In relazione all’articolo 85, comma 13, fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
15. In relazione all’articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, e successivamente così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2015 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste. (comma introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 – termine così prorogato dalla tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 29/12/2010 in vigore dal 29/12/2010, e successivamente così modificato dal DPCM 25/03/2011 in vigore dal 01/04/2011, dall’art.4, comma 2, lett.ll) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011; termini del primo e secondo periodo sono stati prorogati al 31/12/2015 ad opera dell’art.26 comma 2 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L 98/2013)
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
17. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. (disposizione da coordinare con quanto sisposto dell’art.2 comma 1 lettera a) della legge n. 248 del 2006 di conversione del D.L. 223 del 2006 entro in vigore il 4 luglio 2006)
18. In relazione all’articolo 95, comma 1, fino all’emanazione del regolamento si applica l’articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L’articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l’approvazione del progetto preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell’articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all’articolo 112, comma 5, sino all’entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.ll) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011; termini del primo e secondo periodo sono stati prorogati al 31/12/2015 ad opera dell’art.26 comma 2 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L 98/2013)
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l’Autorità, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica é conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40, comma 4, lettera g). (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, e successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.ll) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
22. In relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice.
Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.
23. In relazione all’articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
23-bis. In relazione all’articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell’esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell’importo netto contrattuale. (comma introdotto dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, in G.U. n.132 del 7/06/2013, in vigore dal 08/06/2013)
24. In relazione all’articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell’articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.
25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici. (Comma così sostituito dalla L 14/2009, di conversione del DL 207 del 30/12/2008, in vigore dal 28/02/09 e successivamente così modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito senza modificazioni dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012, il comma 1 prevede che le parole: “quaranta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta per cento”. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Comma successivamente così modificato dal DL 83/2012, in vigore dal 26/06/2012 che nel modificare l’art. 51, comma 1 del DL 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 ha conseguentemente disposto la modifica dell’art. 253, comma 25; il termine di decorrenza è stato successivamente ridotto al 1° gennaio 2014 a seguito delle modifiche apportate al DL 83/2012 in sede di conversione operata dalla L. 134-2012 in vigore dal 12/08/2012)
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l’indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall’art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis. In relazione all’articolo 159, comma 2, fino all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto. (comma introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 – Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II – La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV – Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V – Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;
c) le disposizioni dell’art. 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell’opera, può procedersi all’attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell’opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l’affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l’obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell’art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l’interruzione della medesima procedura optando per l’avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’articolo 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l’affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell’intervento tale da richiedere un’unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L’individuazione dei predetti progetti é effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l’applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. é comunque consentito l’affidamento in concessione; (lettera così modificata dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico di cui all’articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, é data facoltà al richiedente di optare per l’applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l’efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all’allegato tecnico contenuto nell’allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell’organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all’articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria é avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma é facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all’articolo 180, comma 1, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;
n) in relazione all’articolo 188, fino all’entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell’articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o) in relazione all’articolo 189, comma 1, lettera b), fino all’entrata in vigore del regolamento si applica l’articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell’opera proseguire e concludere in luogo dell’avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all’articolo 196 é adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. é tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
30. In relazione all’articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l’avvenuta esecuzione, nell’ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, individuato in base alla tipologia dell’opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all’articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all’articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario é formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbitrato di cui all’articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall’articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall’articolo 252, comma 7.
34. In relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell’entrata in vigore del presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.
35. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 4, lettera h) dell’allegato XXI, fino all’entrata in vigore del regolamento si applica l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.
(I commi 1-bis e 1-ter del presente articolo sono da coordinarsi con quanto stabilito al comma 2 dell’art.1-octies del DL 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 13/07/2006 che afferma: “2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché , in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007”)