IPAB: può partecipare ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico

TAR Roma, 14.01.2015 n. 539
(sentenza integrale)

(estratto)
L’unico limite all’ammissibilità delle offerte di soggetti pubblici non imprenditori può semmai derivare, eventualmente, da clausole statutarie auto-limitative ovvero dallo statuto giuridico proprio di quel tipo di ente (sia esso pubblico o privato) sulla base delle normativa nazionale di riferimento: sarà cioè necessario effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto di tali persone giuridiche al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite. In sostanza, come rilevato dall’AVCP nella determinazione n. 7 del 21.10.10, la stazione appaltante deve verificare se gli enti partecipanti alla gara possano statutariamente svolgere attività di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato, pur senza rivestire la forma societaria (cfr. Cons. Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897, ma anche Cons. Stato, SAd. Plen., n. 10/2011) “anche se non ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 34 del Codice, qualora i soggetti giuridici in questione annoverino, tra le attività statutariamente ammesse, quella di svolgere compiti aventi rilevanza economica possono, limitatamente al settore di pertinenza, – e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara – partecipare a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali”.
Applicando le coordinate che precedono alla struttura ed all’attività del Centro, come sopra descritte, si perviene agevolmente alla conclusione che non vi è alcuna ragione per escludere detto ente dalla partecipazione a procedure di affidamento quale quella indetta dalla Provincia di Roma per l’assistenza scolastica dei disabili visivi e degli ipovedenti.
Per quanto sopra ampiamente esposto, infatti, non può essere ragione ostativa alla partecipazione la qualificazione pubblica dell’ente (si tratta di un’IPAB e cioè, come visto, di un ente pubblico “sui generis”, con caratteristiche privatistiche molto accentuate sotto diversi profili).
In virtù della giurisprudenza comunitaria sopra richiamata, inoltre, neanche la partecipazione a finanziamenti pubblici preclude in assoluto l’ammissione dell’ente pubblico alle gare pubbliche. Peraltro, nel caso di specie, il Centro , in ciò assimilabile alle fondazioni private, deriva le sue entrate (oltre che dai corrispettivi dell’attività assistenziale svolta) dalle rendite economiche frutto dei beni ad esso conferiti dalle liberalità dei privati, sicchè l’ente dimostra una completa autonomia patrimoniale ed economica dall’ente pubblico di riferimento (la Regione Lazio), non essendo peraltro previsti (né a livello statutario, né a livello legislativo) meccanismi di ripianamento, a carico della Regione, di eventuali situazioni di indebitamento in cui il Centro si venisse a trovare.

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