
TAR Napoli, 04.05.2026 n. 2840
2.3. Con riferimento, ancora, alle intervenute modifiche normative che avrebbero reso la proposta della ricorrente non più di interesse, il Collegio ritiene che il principio richiamato dalla parte ricorrente, secondo cui lo ius superveniens non potrebbe incidere sulle procedure di affidamento di contratti pubblici già avviate, non possa trovare applicazione al caso di specie.
Infatti, la giurisprudenza secondo cui, in tema di gare pubbliche, la procedura di affidamento di un contratto è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio del tempus regit actum e alla natura di lex specialis del bando di gara, insensibile allo ius superveniens (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22/08/2023, n. 7901), può essere riferita al solo caso in cui l’impulso che avvia la procedura di affidamento sia dato – tramite il bando o un atto equivalente – dalla stessa pubblica amministrazione, e non anche quando – come nel caso di specie – sia stato il soggetto privato ad avviare l’interlocuzione con la p.a..