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Finanza di progetto e limiti alla discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 193 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 08.06.2026 n. 10514

7. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno richiamare il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’ambito delle procaedure di finanza di progetto, deve riconoscersi in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnico‑amministrativa nella valutazione della rispondenza della proposta formulata dal soggetto privato alle esigenze di interesse pubblico.
La proposta di project financing, infatti, veicola la spontanea iniziativa di un operatore economico, che si attiva al fine di individuare un bisogno di beni e servizi del soggetto pubblico, da perseguire attraverso un progetto per la realizzazione e gestione delle opere connesse. Nel primo segmento dell’iter procedurale, dunque, il proponente dialoga con l’amministrazione nella definizione di un obiettivo di interesse generale (e degli strumenti per conseguirlo), senza poter nutrire alcuna aspettativa giuridicamente tutelata circa la sua effettiva individuazione (Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5184), né – a fortiori – circa l’ottenimento della gestione dell’opera o del servizio (che transita indefettibilmente per una successiva fase di individuazione del contraente mediante procedura di gara).
L’accantonamento del progetto nella preliminare fase di valutazione dell’interesse pubblico, a prescindere dall’entità dagli investimenti realizzati per la sua elaborazione e dallo stato di avanzamento delle interlocuzioni con l’amministrazione, rappresenta dunque un’eventualità del tutto fisiologica, rientrante nel naturale rischio d’impresa implicitamente accettato dall’operatore economico che decida di presentare una proposta di project financing (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8072).
Le scelte dell’Amministrazione sul punto risultano, infatti, del tutto incoercibili e il privato non può vantare rispetto ad esse alcuna pretesa tutelabile, neppure sottoforma di risarcimento del danno precontrattuale – la cui configurabilità è invero esclusa dalla giurisprudenza, ben oltre questa fase procedurale, fino al momento di aggiudicazione della concessione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 196).
Il promotore, in ogni caso, non può pretendere che l’amministrazione dia corso alla procedura di project financing, posto che: “tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, tali da non potere essere rese coercibili nell’ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa” (Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2017, n. 207).
Diversamente opinando, del resto, il project financing finirebbe per rappresentare un indebito strumento di pressione sulle pubbliche amministrazioni, idoneo a condizionarne sensibilmente la discrezionalità operativa, ben oltre il perimetro e gli scopi della procedura di cui trattasi. La mera (e tendenzialmente spontanea) attivazione del privato ai sensi dell’art. 193, del D. Lgs. n. 36 del 2023 – indipendentemente dall’intervento di una determinazione che attesti la fattibilità e la rispondenza all’interesse pubblico del progetto – produrrebbe, invero, l’effetto di aggravare gli oneri istruttori e motivazionali sottesi alle scelte gestionali del soggetto pubblico, costringendolo a confrontarsi con un modello di gestione alternativo (e, nella prima fase della procedura, ancora del tutto ipotetico) e sottoponendo le relative valutazioni all’ingerenza del proponente.

Project financing : nella prima fase la posizione del proponente consiste in una mera aspettativa di fatto

TAR Torino, 25.05.2026 n. 1176

Anche tale censura, con la relativa domanda risarcitoria o indennitaria, non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, gli atti impugnati (e, in particolare, la delibera del Consiglio Comunale di Novara n. 38 del 30.05.2022) non hanno revocato la dichiarazione di interesse pubblico della proposta di project financing della ricorrente, ma hanno piuttosto valutato che la sopravvenuta proposta presentata da EDISU avesse un interesse pubblico superiore, scegliendo quindi di perseguire tale nuovo progetto di riqualificazione urbana e, conseguentemente, di non dar ulteriore corso alla procedura di project financing. In considerazione di ciò, non può parlarsi di una revoca in senso tecnico, perché la mera dichiarazione di pubblico interesse di una proposta d’iniziativa privata di project financing non attribuisce al privato alcuna utilità diretta, ma solo l’aspettativa giuridicamente non tutelabile a che l’Amministrazione dia ulteriore corso alla procedura di gara (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 08.05.2024, n. 926). Conseguentemente, in una tale situazione, al privato non è dovuta una formale comunicazione d’avvio del procedimento, perché non è necessario consentirgli di interloquire su un interesse a mantenere un vantaggio già acquisito (cfr. T.A.R. Umbria, Sez. I, 06.03.2025, n. 260). Né potrebbe giungersi a diverse conclusioni invocando l’obbligo del preavviso di diniego sulla proposta iniziale, posto che l’art. 10 bis della L. 241/1990 non si applica alla procedura del project financing in ragione della specialità della disciplina dettata dall’art. 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016 (e dall’attualmente vigente art. 193 del D. Lgs. 36/2023), caratterizzata da un’amplissima discrezionalità anche in ordine all’attivazione e conduzione dell’eventuale contraddittorio con il proponente (cfr., ex pluris, Cons. Stato, Sez. V, 27.08.2024, n. 7258; Cons. Stato, Sez. V, 05.01.2024, n. 192; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10.01.2026, n. 8; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 29.07.2025, n. 14977).
Quanto, poi, al preteso comportamento scorretto e contrario a buona fede delle Amministrazioni resistenti, non emergono dagli atti di causa indicazioni in tal senso, posto che la proposta alternativa è stata presentata dall’Università del Piemonte Orientale e da EDISU solo successivamente all’iniziale approvazione della proposta della ricorrente (cfr. docc. da 3 a 6 depositati dal Comune), cosicché risultava comunque doverosa una riconsiderazione da parte del Comune e della Provincia di quale fosse l’interesse pubblico prevalente da perseguire alla luce di una tale sopravvenienza di fatto.
In ogni caso, poi, si è già sottolineato che, nella prima fase della procedura di project financing, la posizione del proponente consiste in una mera aspettativa di fatto, che tale resta anche se il progetto presentato viene approvato e dichiarato di pubblico interesse, non essendo l’amministrazione comunque vincolata a dar corso alla successiva procedura di gara per l’affidamento della concessione e ben potendo anche procedere alla revoca alla dichiarazione di pubblico interesse del progetto in questione. In questa fase procedurale si esclude, pertanto, che possa maturare un ragionevole affidamento in capo al proponente sul positivo esito della procedura di project financing, richiedendosi a tal fine che si sia pervenuti quantomeno all’indizione della gara; solo in tale ipotesi, infatti, si ritiene configurabile una responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, in caso di violazione dei canoni comportamentali di correttezza e buona fede (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 04.02.2025, n. 873; Cons. Stato, Sez. V, 26.01.2024, n. 847; Cons. Stato, Sez. V, 24.08.2023, n. 7930).
Ne discende che la presentazione di un progetto di project financing comporta l’assunzione del rischio che esso possa non essere giudicato conforme all’interesse pubblico, rimanendo pertanto a carico del promotore (o dell’aspirante tale) il rischio dei costi della sua redazione, in considerazione del consapevole assoggettamento del progetto al potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione di valutarne la fattibilità tecnica ed economica, con conseguente, concreta, possibilità di abbandono di qualsiasi ipotesi di esecuzione dell’intervento proposto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26.01.2024, n. 847; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10.01.2026, n. 8; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20.10.2022 n. 873; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II stralcio, 31.10.2022, n. 14094). Né è utilmente invocabile l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della L. 241/1990 per il caso della revoca della dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di project financing e/o della scelta dell’amministrazione di non dar corso alla successiva gara, trovando applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 183, commi 12 e 15, del D. Lgs. 50/2016 che riconosce al promotore l’indennizzo delle spese di predisposizione del progetto solo nell’ipotesi in cui la gara sia stata concretamente svolta e si sia conclusa con l’aggiudicazione ad un soggetto diverso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24.08.2023, n. 7927; T.A.R. Toscana, Sez. I, 04.03.2025, n. 345; T.A.R. Umbria, Sez. I, 06.03.2025, n. 260).

Project financing aggiornato al decreto “correttivo” : disapplicazione del diritto di prelazione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea (art. 193 d.lgs. 36/2023)

TAR Brescia, 18.05.2026 n. 669

14. Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti di gara in ragione dell’eliminazione da parte del RUP, con nota del 13 febbraio 2026, del diritto di prelazione del promotore in violazione delle regole di competenza, del principio dell’autovincolo e della regola della par condicio.
Tali doglianze sono infondate.
14.1. La giurisprudenza unionale e quella nazionale hanno chiarito che una norma nazionale che sottragga ai principi della concorrenza la concessione di un bene contrasta con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, immediatamente applicabile negli ordinamenti nazionali, così come stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. III, 20 aprile 2023, C-348/22; in precedenza Corte di Giustizia UE, Sez. V, 14 luglio 2016, C458/14 e C67/15; Consiglio di Stato, Sez. VII, 4 aprile 2023, n. 3486; Consiglio di Stato, Ad. Plen. 9 novembre 2021, n. 17).
Conformemente a tali premesse è stata affermata l’incompatibilità con i principi di libertà di stabilimento e di libera concorrenza di un diritto di prelazione incondizionato previsto da una fonte normativa, nell’ambito di una gara pubblica, che sia idoneo a dissuadere dalla partecipazione altri concorrenti (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. IV 19 dicembre 2019, C-465/18) e, più recentemente, è stata sancita l’incompatibilità con i principi di parità di trattamento e di concorrenza di una norma nazionale che contempli un diritto di prelazione in favore del promotore in una procedura di project financing che abbia l’effetto di non garantire, a chi abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione della gara, perché un tale diritto di prelazione costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, sancita all’articolo 49 TFUE, in quanto idonea a dissuadere gli operatori economici dal partecipare alla procedura (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. II, 5 febbraio 2026, C-810/24).
14.2. In tale contesto, poiché su ogni autorità nazionale, amministrativa o giudiziaria, grava l’obbligo di disapplicare le norme nazionali contrastanti con il diritto europeo e i provvedimenti amministrativi attuativi delle stesse, essendo ormai acclarato il contrasto con i principi eurounitari del diritto di prelazione riconosciuto dal diritto interno su un bene da attribuire tramite gara, l’Amministrazione ha agito correttamente nel disapplicare l’(art. 193 D.Lgs. 36/2023) e l’art. 24 del disciplinare di gara. L’ordine pubblico economico di matrice eurounitaria postula infatti non solo che l’aggiudicazione delle concessioni, comprese quelle basate sulla finanza di progetto, avvenga tramite gara, ma richiede altresì che la gara si svolga in modo conforme ai principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Le norme interne e le clausole della lex specialis che contraddicano questi principi, come avviene quando sia previsto un diritto di prelazione, non possono produrre effetti pregiudizievoli nei confronti degli altri concorrenti (circa la nullità di un atto negoziale che, prevedendo una clausola di prelazione, si ponga in contrasto con i principi di ordine pubblico economico cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 settembre 2016, n. 4140; con riguardo ad atti negoziali con effetti anticoncorrenziali cfr. Cass. civ. Sez. Un. 30 dicembre 2021, n. 41994).
14.3. La disapplicazione della lex specialis ad opera del RUP non è un atto di secondo grado adottato in violazione delle regole di competenza, e non rientra nemmeno nel concetto di autotutela con il conseguente obbligo di bilanciamento degli interessi, ma costituisce unicamente un doveroso atto di conformazione al diritto eurounitario. Le autorità nazionali devono infatti decidere le questioni non ancora coperte da giudicato rimuovendo tutti gli ostacoli interni che si oppongano alla piena applicazione del diritto eurounitario.
Gli ostacoli interni vanno rimossi anche quando sugli stessi si sia formato l’autovincolo della lex specialis, perché quest’ultimo, non avendo valore di giudicato, non può cristallizzare una clausola contrastante con norme europee.
14.4. La disapplicazione della clausola di prelazione non entra in conflitto con altri principi eurounitari, e in particolare non altera la par condicio, bensì la ripristina, in quanto la prelazione attribuiva al promotore un vantaggio distorsivo della concorrenza. Eliminato tale vantaggio tramite la disapplicazione della clausola, il risultato della gara può essere legittimamente assunto come base per l’aggiudicazione.

PPP Finanza di progetto e diritto di prelazione dopo la sentenza della Corte di Giustizia : causa di annullabilità e non di nullità (art. 193 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 14.05.2026 n. 3805

Nel presente giudizio, quindi, il Collegio, in base al in base al principio della domanda (sulla portata del quale, nel processo amministrativo, Ad. Plen. 13 aprile 2015 n. 4) e al correlato principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è chiamato a valutare la fondatezza delle tesi attoree, nel rispetto del petitum e della causa petendi che connotano il ricorso presentato, poiché il giudice nel giudizio di annullamento è strettamente vincolato ai motivi di ricorso (Ad. plen. 27 aprile 2015 n. 5, con riferimento specifico del potere della parte ricorrente di graduare la gerarchia delle domande e dei motivi di ricorso).
Oggetto di scrutinio è quindi, se, e in che termini, la pronuncia resa dalla Corte di giustizia produce effetti sulla legittimità dell’impugnata determina di aggiudicazione 28 aprile 2023 n. 3513 (e degli atti prodromici, gravati in quanto preordinati a tale fine), in quanto fondata sull’esercizio del diritto di prelazione del raggruppamento.
E’ invece precluso a questo Giudice, nell’ambito della presente controversia, avente il precisato thema decidendum, verificare ex officio, sulla scorta dell’inammissibile esplicazione di una giurisdizione oggettiva, se possano eventualmente desumersi dalla sentenza della Corte di giustizia ulteriori profili di illegittimità degli atti di gara, ai fini della caducazione dell’intera gara.
Infatti, quanto al petitum, parte ricorrente, qui appellante, non ha agito al fine di ottenere la rinnovazione della gara, né parte controinteressata ha proposto ricorso incidentale a tal fine.
Quanto alla causa petendi, gli atti di gara sono stati impugnati in via esclusiva nella misura in cui hanno previsto la prelazione, consentendo al raggruppamento, classificatosi secondo all’esito della gara, di ottenere l’aggiudicazione esercitando il relativo diritto. Gli altri atti di gara, quali la determinazione 30 marzo 2023 n. 2576, di approvazione degli atti di gara, compreso il verbale della seduta primo marzo 2023 nel quale Urban Vision è risultata prima in graduatoria, e le altre parti dei provvedimenti gravati, quali la parte nella quale è delineata la procedura e assegnato uno specifico ruolo al promotore e alla relativa proposta, non sono, invece, stati gravati e sono quindi divenuti incontrovertibili.
Infatti, la violazione del diritto dell’Unione europea è causa di annullabilità dell’atto, non di nullità dello stesso (da ultimo Cons. St., sez. VI, 12 marzo 2025 n. 2052).
Pertanto non è il contenuto della pronuncia della Corte di giustizia (sul quale le parti si sono ampiamente confrontate) a determinare l’ampiezza dell’oggetto dell’eventuale annullamento degli atti di gara nel presente giudizio ma è il principio della domanda e il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato a essere determinanti in tal senso sulla scorta del coordinate del modello processuale plasmato, anche alla luce della clausola di rinvio esterno ex art. 39 c.p.a., dal diritto nazionale nel rispetto del principio di autonomia procedurale ex art. 19 TUE e delle relative condizioni di equivalenza ed effettività della tutela.

Finanza di progetto ad iniziativa privata ed individuazione della disciplina applicabile

TAR Napoli, 04.05.2026 n. 2840

2.3. Con riferimento, ancora, alle intervenute modifiche normative che avrebbero reso la proposta della ricorrente non più di interesse, il Collegio ritiene che il principio richiamato dalla parte ricorrente, secondo cui lo ius superveniens non potrebbe incidere sulle procedure di affidamento di contratti pubblici già avviate, non possa trovare applicazione al caso di specie.
Infatti, la giurisprudenza secondo cui, in tema di gare pubbliche, la procedura di affidamento di un contratto è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio del tempus regit actum e alla natura di lex specialis del bando di gara, insensibile allo ius superveniens (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22/08/2023, n. 7901), può essere riferita al solo caso in cui l’impulso che avvia la procedura di affidamento sia dato – tramite il bando o un atto equivalente – dalla stessa pubblica amministrazione, e non anche quando – come nel caso di specie – sia stato il soggetto privato ad avviare l’interlocuzione con la p.a..

Partenariato Pubblico Privato e scelta del promotore : fase programmatica e connotata da amplissima discrezionalità (art. 193 d.lgs. 36/2023)

TAR Bologna, 07.04.2026 n. 639

Quanto al primo profilo, va innanzitutto rilevato che il partenariato pubblico privato ex art. 193 del D. Lgs. 36 del 2023 è una procedura che si articola in una prima fase nella quale tutti gli operatori interessati possono presentare le proprie proposte che l’Amministrazione valuta addivenendo, se del caso e previe eventuali richieste di modifica, all’approvazione del progetto di fattibilità ritenuto d’interesse pubblico, così riconoscendo la veste di “promotore” al proponente, e in una seconda fase nella quale viene indetta una gara alla quale è invitato anche il promotore, regolata dai principi stabiliti dal Codice.
La delibera della quale si discute in questa sede si colloca nella prima delle due fasi e, ad avviso del Collegio, come condivisibilmente eccepito dall’Amministrazione e dalle società resistenti, costituisce un atto endoprocedimentale, in quanto la proposta del Consorzio -OMISSIS- individuata come di pubblico interesse non risulta essere stata definitivamente approvata dal Comune di Bologna ai fini della successiva gara, avendo infatti l’Ente richiesto al proponente di apportarvi una serie di modifiche progettuali, che solo se adottate e ritenute congrue dall’Amministrazione, consentiranno di avvenire alla conclusione della prima fase sopra evidenziata, e cioè alla dichiarazione di fattibilità del progetto, ai fini della successiva indizione della relativa gara pubblica.
Pertanto, allo stato, non può ritenersi con certezza che la proposta del Consorzio -OMISSIS- verrà definitivamente approvata dal Comune e, di conseguenza, neppure può escludersi che il diverso progetto della ricorrente non sarà in futuro dichiarato dal Comune di Bologna di pubblico interesse, ben potendo accadere che non si proceda alla dichiarazione di fattibilità del progetto di Innova per mancata effettuazione o accettazione delle richieste modifiche al progetto, e che quindi l’Ente decida di riaprire i termini per l’individuazione della proposta maggiormente rispondente all’interesse pubblico, individuando proprio quella di Edison, allo stato pertanto priva di un interesse concreto ed attuale ad impugnare la delibera in questione, avente sul punto natura endoprocedimentale (vedi Tar Toscana, sentenza n. 328 del 2020).
Peraltro, in ordine alla natura del partenariato pubblico e privato ed alla conseguente ritenuta lesività o meno degli atti facenti parte del procedimento ai fini della loro impugnazione, la giurisprudenza ha evidenziato che le due fasi del project financing, pur essendo connesse sotto il profilo funzionale, sono strutturalmente autonome tra di loro, essendo la prima di selezione del progetto di pubblico interesse, e la seconda di gara ad evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1443 del 2024).
E proprio la prima fase, in quanto volta ad individuare il progetto ritenuto di maggior pubblico interesse, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 10758 del 2023, n. 9298/2023, n. 1065/2023).
Quindi, la scelta del promotore di una procedura di finanza di progetto non è un modulo di confronto concorrenziale sottoposto al principio delle procedure di evidenza pubblica, quanto piuttosto uno strumento tramite il quale l’amministrazione definisce di concerto con il privato un obiettivo di interesse pubblico da realizzare; ciò appare tanto più vero ove si consideri che l’amministrazione, anche una volta dichiarata di pubblico interesse la proposta del privato e individuato il promotore, non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della concessione (Consiglio di Stato, V, 23 novembre 2018, n. 6633), non creandosi alcun vincolo per l’amministrazione e, corrispondentemente, enucleandosi una mera aspettativa (non giuridicamente tutelata) in capo al privato, condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione in ordine alla opportunità di contrattare sulla base della proposta (Consiglio di Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 820).
Ne consegue che è dall’eventuale provvedimento che chiude la prima fase, ad oggi ancora non emesso, che dipende il riconoscimento da parte dell’Amministrazione della fattibilità e della rispondenza all’interesse pubblico della proposta, consolidandosi solo in tale momento la posizione dell’operatore scelto quale potenziale contraente posto in una posizione privilegiata rispetto agli altri concorrenti (vedi TAR Lazio, sentenza n. 4338 del 2023).
Quindi, nell’ipotesi in discussione, solo all’esito delle eventuali modifiche apportate al progetto da parte del Consorzio Innova nei termini richiesti dal Comune e dichiarata a quel punto la fattibilità del progetto, l’interesse della ricorrente all’impugnazione potrà dirsi concretamente sussistente.
Né vale in senso contrario la circostanza che la ricorrente abbia eccepito che le richieste di modifica avanzate dal RUP alla proposta del Consorzio denoterebbero gravi carenze originarie, non suscettibili di aggiustamenti, trattandosi di censura avente comunque anch’essa come presupposto, sotto il profilo dell’interesse ad agire, l’effettiva approvazione delle modifiche richieste mediante dichiarazione di fattibilità del progetto a conclusione della prima fase del procedimento, ai fini del successivo avvio della procedura di gara sul progetto definitivamente scelto.
Peraltro, per giurisprudenza consolidata, la valutazione preliminare finalizzata all’individuazione del promotore nel project financing è connotata da ampia discrezionalità quanto al progetto ritenuto di maggior pubblico interesse, sicché la sindacabilità del Giudice Amministrativo è limitata ai soli casi di palese arbitrarietà, irragionevolezza o errore di fatto (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 9926/2024), essendo intesa non alla scelta della migliore tra più offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, bensì alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (vedi TAR Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 147 del 2025).
Pertanto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno senz’altro dichiarati inammissibili laddove mirano a sindacare la delibera della Giunta comunale di Bologna n. DG/PRO/2025/163 pubblicata in data 16 giugno 2025 (PG n. 439845/2025), nella parte in cui viene dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dal Consorzio Innova Società Cooperativa con Enel X, con ulteriori determinazioni in relazione alla procedura di PPP.

Finanza di progetto : rito applicabile alla fase preliminare di individuazione del promotore (art. 193 d.lgs. 36/2023)

TAR Milano, 06.03.2026 n. 1135

7. Prima dell’esame delle censure, occorre, in breve, richiamare il quadro normativo e la giurisprudenza formatasi in materia di project financing.
7.1. Come noto il project financing (o finanza di progetto) è un istituto giuridico previsto dall’art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 (cit. codice dei contratti pubblici), destinato a consentire la realizzazione di lavori pubblici o servizi sulla base di proposte presentate da operatori economici (denominati “promotori”, se hanno presentato le proposte di loro spontanea iniziativa, o “proponenti”, se hanno presentato proposte a seguito di una pubblicazione da parte dell’ente concedente) e remunerate mediante l’attribuzione di una concessione a seguito di una procedura svolta in due fasi.
7.2. Il comma 1 di tale articolo stabilisce che l’affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto possa avvenire sia su iniziativa privata (“finanza di progetto su iniziativa privata”), anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato dell’ente concedente, sia – come nel caso di specie – su sollecitazione dell’ente concedente (“finanza di progetto su iniziativa pubblica”), per proposte incluse nella menzionata programmazione.
7.3. La procedura, inizialmente, si differenzia a seconda delle modalità di attivazione, e che si tratti cioè di finanza di progetto ad iniziativa pubblica (articolo 193, commi 16 e 17) o privata (articolo 193, commi 3 e 4). Invece, il regolamento delle fasi successive della procedura di affidamento, che includono la fase di selezione del progetto da porre a base di gara tra quelle ricevute, e la gara per l’aggiudicazione della concessione (articolo 193, commi da 5 a 15) non varia per le procedure a iniziativa privata e per le procedure a iniziativa pubblica.
7.4. Oggetto dell’odierno contenzioso è la finanza di progetto su iniziativa pubblica, disciplinata dai commi 16 e 17 del citato articolo, i quali stabiliscono nello specifico che l’ente concedente possa, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, tramite la presentazione di proposte entro un termine non inferiore a sessanta giorni. Gli operatori economici interessati a rispondere all’avviso possono richiedere all’ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall’ente concedente sono trasmesse all’operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente concedente.
7.5. Sia che si tratti di finanza di progetto a iniziativa pubblica che ad iniziativa privata, le proposte presentate devono includere il progetto di fattibilità redatto in coerenza con l’articolo 6-bis dell’allegato I.7 del codice aggiornato, nonché l’indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore (articolo 193, comma 3).
7.6. L’articolo 193, comma 5, disciplina la procedura di selezione delle proposte che sono ritenute di interesse pubblico, disponendo un termine di quarantacinque giorni che decorre dalla scadenza di quello per la loro presentazione. La selezione deve essere preceduta da una valutazione sul rispetto delle linee generali indicate nella programmazione del partenariato pubblico-privato e deve avvenire “sulla base dei principi generali di cui al Libro I, Parte I, Titolo I” in materia di contratti pubblici. Si tratterebbe cioè del principio del risultato, del principio della fiducia, del principio dell’accesso al mercato, dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, del principio di autonomia contrattuale, del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. L’ente concedente individua, “in forma comparativa”, una o più proposte, ritenute di interesse pubblico. La selezione, coerentemente con il perseguimento, in ogni caso, del preminente interesse pubblico, è concretamente effettuata tenendo conto della corrispondenza dei progetti e del piano economico finanziario ai fabbisogni effettivi dell’ente concedente.
7.7. Ai sensi dell’articolo 193, comma 6, l’ente concedente comunica poi ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate in base al comma 5, ne dà notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell’ente concedente entro il termine dallo stesso indicato, le proposte sono respinte con provvedimento motivato. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l’ente concedente conclude, con provvedimento motivato, la procedura di valutazione, che, in caso di pluralità di proposte ammesse, si svolge in “forma comparativa”. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ed è comunicato ai soggetti interessati.
7.8. Il progetto di fattibilità selezionato è poi posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione e così si apre la seconda fase della procedura, i.e. quella dell’aggiudicazione della concessione in senso stretto. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Nel bando l’ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente autore del progetto selezionato possa esercitare il diritto di prelazione (articolo 193, comma 9).
7.9. Secondo la costante giurisprudenza, la procedura di project financing enuclea due serie procedimentali strutturalmente autonome ma biunivocamente interdipendenti sotto il profilo funzionale, la prima di selezione del progetto di pubblico interesse e la seconda di gara ad evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità. La seconda serie è distinta nelle subfasi di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di eventuale esercizio da parte del promotore del diritto di prelazione (Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9210).
7.10. La fase preliminare di individuazione del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, in quanto intesa non già alla scelta della migliore tra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2023, n. 1065).
7.11. La scelta del promotore di una procedura di finanza di progetto non è un modulo di confronto concorrenziale sottoposto al principio delle procedure di evidenza pubblica, quanto piuttosto uno strumento tramite il quale l’amministrazione definisce di concerto con il privato un obiettivo di interesse pubblico da realizzare; ciò appare tanto più vero ove si consideri che l’amministrazione, anche una volta dichiarata di pubblico interesse la proposta del privato e individuato il promotore, non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della concessione (Consiglio di Stato, V, 23 novembre 2018, n. 6633), non creandosi alcun vincolo per l’amministrazione e, corrispondentemente, enucleandosi una mera aspettativa (non giuridicamente tutelata) in capo al privato, condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione in ordine alla opportunità di contrattare sulla base della proposta (Consiglio di Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 820).
7.12. Tali fasi procedimentali sono dotate di specifica autonomia (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 1/2012; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1872/2015) essendo ciascuna separata dalla successiva e contraddistinta dall’adozione di un provvedimento che la chiude in modo definitivo (tanto da essere impugnabile in sede giurisdizionale) e che costituisce – a sua volta – il presupposto sul quale si innesta la fase successiva.
8. Passando all’esame delle censure e delle eccezioni sollevate dalle parti resistenti, i canoni processuali elaborati dall’Adunanza plenaria 25 febbraio 2014, n. 9, sulla base del combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impongono al Collegio di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l’ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell’ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell’azione (interesse ad agire, titolo o legittimazione al ricorso, legitimatio ad causam).
8.1. Da ciò pertanto la necessità di disamina preliminare dell’eccezione di irricevibilità per tardività dei ricorsi.
8.2. L’eccezione è infondata.
8.3. Preliminarmente, va precisato che il rito applicabile alla controversia oggetto del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti è quello ordinario, con tutto ciò che ne deriva.
8.4. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato riguarda infatti la prima fase della procedura di cui all’art. 193 d.lgs. n. 36/2023, che si è conclusa con l’individuazione dei proponenti, quindi non è, in alcun modo, annoverabile tra le procedure di affidamento (Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2023, n. 10758 e n. 9298/2023 cit.) e, pertanto, non si applica il rito appalti.
8.5. Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che “Nella procedura di project financing occorre distinguere la fase preliminare della individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all’affidamento della concessione: la prima fase…essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma alla valutazione dell’esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore. La seconda fase costituisce una vera e propria gara soggetta ai principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica. Di conseguenza, qualora si sia nell’ambito della prima di fase della procedura di project financing di individuazione del promotore, alle relative controversie non sono applicabili le regole proprie del rito speciale dei contratti pubblici, ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a.” (Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2024, n. 5026; Consiglio di Stato, sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9298; T.A.R. Friuli Vezia Giulia n. 147 del 2025).

Project financing e diritto di prelazione : disapplicazione del Codice dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea (art. 193 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 03.03.2026 n. 1508

Da ultimo, sebbene ciò non costituisca oggetto di contestazione, ritiene il Collegio anche ai fini conformativi della successiva attività amministrativa, come venga in rilievo anche la recentissima pronuncia della CGUE resa su giudizio di rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato, che ha statuito:
“L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
CGUE 5.2.2026 (C- 810/24)
43 Nel caso di specie, il diritto di prelazione di cui gode il promotore ha per effetto che i prezzi proposti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non determinano direttamente e definitivamente la graduatoria degli offerenti. Consentendo al promotore di allinearsi alle condizioni offerte dall’aggiudicatario iniziale, che si è rivelato il meno costoso, il diritto di prelazione consente al promotore, in violazione del principio della parità di trattamento, di ottimizzare la propria offerta al fine di affrontare meglio le offerte dei suoi concorrenti nella procedura di concessione di cui trattasi. Ne consegue che il fatto di presentare l’offerta economicamente più vantaggiosa non garantisce l’aggiudicazione della gara.….
47 Pertanto, il diritto di prelazione riconosciuto al promotore di una procedura di finanza di progetto viola non solo l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, ma anche l’articolo 41, paragrafo 1, di tale direttiva, in forza del quale le offerte devono essere valutate «in condizioni di concorrenza effettiva».
48 Peraltro, nessuna delle disposizioni di detta direttiva menzionate dal giudice del rinvio può essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici di derogare al principio della parità di trattamento, enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, di giustificare il diritto di prelazione.
49 A tale proposito, si deve constatare che il margine di discrezionalità riconosciuto all’amministrazione aggiudicatrice per l’organizzazione delle procedure di aggiudicazione di concessioni non può essere illimitato.……
51 Tuttavia, come enunciato dal considerando 68 della direttiva 2014/23, l’ampia flessibilità di cui dispone un’amministrazione aggiudicatrice nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario rimane subordinata all’«osservanza della presente direttiva e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento», il che presuppone di «prevedere garanzie minime per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione (…) per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati».
52 Pertanto, nonostante l’ampia flessibilità riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici, una procedura di aggiudicazione di concessione deve, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, di tale direttiva, rispettare i principi enunciati all’articolo 3 di quest’ultima. L’ultima frase del considerando 8 di detta direttiva precisa, nello stesso senso, che la flessibilità concessa agli Stati membri deve consentire loro di «completare e sviluppare ulteriormente [le] norme [della medesima direttiva] qualora lo ritenessero opportuno, in particolare per meglio garantire la conformità ai summenzionati principi [del Trattato FUE]».
53 L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il considerando 8 della stessa, non può, pertanto, giustificare la violazione del principio della parità di trattamento, quale garantito dall’articolo 3 di tale direttiva, derivante dal diritto di prelazione.”
Di tanto dovrà tenersi conto nella riedizione della procedura, non potendosi applicare la normativa interna in senso difforme da quanto statuito dalla Corte dell’Unione.  (art. 193 D.Lgs. 36/2023)

Finanza di progetto e diritto di prelazione : sentenza della Corte di Giustizia Europea dichiara contrario alla direttiva comunitaria 2014/23/UE in violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità

Corte di Giustizia Europea, 05.02.2026 (C‑810/24)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.


Massima

« Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/23/UE – Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione – Finanza di progetto ad iniziativa privata – Valutazione e approvazione di una proposta di finanza di progetto – Bando di gara pubblicato sulla base di tale proposta – Diritto di prelazione dell’operatore economico promotore interessato purché garantisca le condizioni della migliore offerta – Modifica apportata dopo la presentazione dell’offerta iniziale – Articolo 3 – Principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità – Violazione »


Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1), dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), nonché dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Urban Vision SpA, da un lato, e il Comune di Milano (Italia) e la Digital Vox Srl, già A & C Network Srl, dall’altro, in merito all’aggiudicazione al raggruppamento costituito dalla Digital Vox e dalla Vox Communication Srl (in prosieguo: il «raggruppamento») di un contratto avente ad oggetto la progettazione, fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione di servizi igienici pubblici automatizzati.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2006/123

3 Il considerando 57 della direttiva 2006/123 recita:

«Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l’accesso ad un’attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori richieda la decisione di un’autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative all’istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici, poiché la presente direttiva non si occupa di tali norme».

4 Rubricato «Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario», l’articolo 3 di tale direttiva, al paragrafo 1, così dispone:

«Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. (…)».

5 Rubricato «Regimi di autorizzazione», l’articolo 9 di detta direttiva, al paragrafo 3, precisa quanto segue:

«Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari».

6 L’articolo 12 della medesima direttiva espone le modalità di «[s]elezione tra diversi candidati».

Direttiva 2014/23

7 I considerando 8, 14, 18, 68 e 73 della direttiva 2014/23 recitano:

«(8) Nel caso di concessioni pari o superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento minimo delle procedure nazionali per l’aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del TFUE, nell’ottica di garantire l’apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati e garantire un certo livello di flessibilità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme qualora lo ritenessero opportuno, in particolare per meglio garantire la conformità ai summenzionati principi.

(…)

(14) Inoltre, non dovrebbero configurarsi come concessioni determinati atti dello Stato membro, quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato membro o una sua autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l’esercizio di un’attività economica, inclusa la condizione di eseguire una determinata operazione, concesse di norma su richiesta dell’operatore economico e non su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e nel cui quadro l’operatore economico rimane libero di recedere dalla fornitura dei lavori o servizi. Nel caso di tali atti dello Stato membro, si applicano le disposizioni specifiche della direttiva [2006/123]. A differenza di detti atti dello Stato membro, i contratti di concessione stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti in virtù dei quali l’esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore e aventi forza esecutiva.

(…)

(18) (…) La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. (…)

(…)

(68) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali il concessionario assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti di norma nell’ambito di competenza di queste ultime. Per tale ragione, fatta salva l’osservanza della presente direttiva e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, dovrebbe essere lasciata alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori un’ampia flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza durante l’intera procedura di aggiudicazione, è opportuno prevedere garanzie minime per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione, ivi comprese informazioni sulla natura e l’ambito di applicazione della concessione, la limitazione del numero di candidati, la diffusione delle informazioni ai candidati e agli offerenti e la disponibilità di registrazioni appropriate. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati.

(…)

(73) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero valutare le offerte sulla base di uno o più criteri di aggiudicazione. (…) I criteri dovrebbero essere comunicati in anticipo a tutti i potenziali candidati od offerenti, dovrebbero riguardare l’oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre permettere una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Dovrebbe essere possibile includere nei criteri di aggiudicazione, tra l’altro, criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero inoltre indicare i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza in modo da garantire la parità di trattamento dei potenziali offerenti consentendo loro di conoscere tutti gli elementi di cui tener conto al momento della preparazione delle loro offerte.

In casi eccezionali in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore dovrebbe poter modificare, in via eccezionale, l’ordine dei criteri di aggiudicazione per tener conto delle nuove possibilità offerte da detta soluzione innovativa, purché tale modifica garantisca la parità di trattamento di tutti gli offerenti attuali o potenziali emettendo un nuovo invito a presentare offerte o, se opportuno, pubblicando un nuovo bando di concessione».

8 Rubricato «Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza», l’articolo 3 della direttiva 2014/23, al paragrafo 1 dispone:

«Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza e proporzionalità.

La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione, compresa la stima del valore, non è diretta a escludere quest’ultima dall’ambito di applicazione della presente direttiva né a favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi».

9 Ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di tale direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1) “concessioni”: le concessioni di lavori o di servizi di cui alle lettere a) e b):

a) “concessione di lavori”: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

b) “concessione di servizi” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera a) ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

L’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile».

10 Rubricato «Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni», l’articolo 8 di detta direttiva, al paragrafo 1 così dispone:

«La presente direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5 186 000 EUR».

11 Rubricato «Principi generali», l’articolo 30 della medesima direttiva, ai paragrafi 1 e 2 stabilisce:

«1. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario fatto salvo il rispetto della presente direttiva.

2. La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione deve rispettare i principi enunciati nell’articolo 3. In particolare, nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri».

12 Ai sensi dell’articolo 41 della direttiva 2014/23, rubricato «Criteri di aggiudicazione»:

«1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi di cui all’articolo 3 e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all’oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore. Essi possono includere, tra l’altro, criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione.

Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.

L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore verifica la conformità effettiva delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

In deroga al primo comma, se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell’ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte tenuto conto dei termini minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 4. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore pubblica un nuovo bando di concessione nel rispetto dei termini minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

La modifica dell’ordine non deve dar luogo a discriminazioni».

Diritto italiano

13 Il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (GURI n. 91, del 19 aprile 2016, Supplemento ordinario n. 10) che ha, in particolare, l’obiettivo di recepire la direttiva 2014/23 nel diritto italiano, conteneva, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice dei contratti pubblici»), l’articolo 183, intitolato «Finanza di progetto», i cui commi 4 e 15 prevedevano quanto segue:

«4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

(…)

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici (…) La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. (…) Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. (…)

L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, [qualora non sia già presente] negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente [, è inserito in tali strumenti di programmazione] ed è posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore [di una procedura di finanza di progetto (in prosieguo: il “promotore”)] può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9».

14 Il comma 9 di tale articolo 183 prevedeva, in sostanza, che, ai fini della partecipazione alla gara, ogni candidato, – compreso il promotore – deve presentare un piano economico-finanziario che, «[o]ltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. L’importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15 Con decisione del 29 maggio 2020, il Comune di Milano ha individuato le linee di indirizzo per la realizzazione di «progetti e iniziative volte alla rigenerazione di spazi pubblici urbani mediante l’individuazione di sponsor tecnici». Tale decisione precisava che la procedura avrebbe avuto inizio con la pubblicazione di un avviso, eventualmente dopo la presentazione di una proposta da parte di un promotore, e che essa avrebbe continuato con la valutazione, da parte del Comune, della «coerenza con le finalità strategiche dell’Amministrazione» e del valore delle proposte. In seguito sarebbe stata organizzata una gara sulla base di tale avviso che rende note le «caratteristiche e prestazioni della proposta ricevuta» e che prevede la possibilità del proponente di adeguarla alla migliore offerta.

16 Il raggruppamento è stato l’unico promotore a presentare una proposta al Comune di Milano nel mese di marzo 2021.

17 Il 20 luglio 2021 tale Comune ha pubblicato, sul suo sito Internet, l’avviso pubblico per sollecitare la «presentazione di proposte migliorative» della proposta ricevuta da parte del raggruppamento, la quale era descritta in dettaglio in tale avviso. Come annunciato nella decisione del 29 maggio 2020, detto avviso riconosceva all’autore della proposta, qualora non fosse stato prescelto come aggiudicatario, la facoltà di adeguare, entro un termine di quindici giorni, la sua proposta a quella individuata quale migliore e divenire effettivamente aggiudicatario, a condizione di dichiarare di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario originario e a versare a quest’ultimo le spese da esso sostenute per la preparazione dell’offerta (in prosieguo: il «diritto di prelazione»).

18 In esito alla gara d’appalto, il Comune di Milano, con decisione del 30 marzo 2023, ha aggiudicato il contratto di cui trattasi nel procedimento principale alla Urban Vision, che aveva presentato una proposta migliorativa.

19 Tuttavia, poiché il raggruppamento si è avvalso del diritto di prelazione e ha adeguato la sua offerta a quella della Urban Vision, il Comune di Milano gli ha aggiudicato il contratto con decisione del 28 aprile 2023. Detto contratto riprende le caratteristiche della proposta presentata dalla Urban Vision. Esso prevede quindi che il raggruppamento finanzi, fornisca e realizzi 110 servizi igienici pubblici automatizzati, la cui proprietà sarà trasferita al Comune in seguito al collaudo, e che li gestisca e provveda alla manutenzione per 24 anni, per un valore di EUR 29 100 000 a cui si aggiungono ulteriori cinque milioni di euro. Detto Comune deve garantire, per 18 anni, lo sfruttamento di 97 impianti pubblicitari, previa trasformazione degli stessi in digitali. Inoltre, secondo i calcoli dello stesso Comune, il valore del «ritorno di immagine mediante la possibilità di promozione commerciale» si colloca in una forbice compresa tra EUR 10 352 827 e EUR 15 517 412. Il piano di comunicazione prevede «la promozione diretta dello sponsor» e «la pubblicità in conto terzi che lo stesso, in qualità di collettore, veicolerà negli spazi messi a disposizione».

20 La Urban Vision ha impugnato la decisione del 28 aprile 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), che l’ha respinta con sentenza del 29 gennaio 2024.

21 La Urban Vision ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio. Tale giudice rileva che, nel contratto di cui trattasi nel procedimento principale, la controprestazione corrisponde al ritorno economico costituito dallo sfruttamento dei 97 impianti pubblicitari di cui l’aggiudicatario si assume l’alea connessa alla domanda.

22 Detto giudice ne deduce che tale contratto rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 183 del codice dei contratti pubblici, relativo alla procedura di finanza di progetto, e, di conseguenza, nella nozione di «concessione», ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2014/23. Di fatto, con detto contratto, l’aggiudicatario si assumerebbe l’onere di realizzare i servizi igienici pubblici automatizzati e di trasformare gli impianti pubblicitari mediante le proprie risorse, senza percepire alcuna controprestazione pecuniaria.

23 Il giudice del rinvio rileva che, in forza dell’articolo 183, comma 15, di tale codice, il bando di gara doveva precisare che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.

24 Tale giudice dubita tuttavia che tale disposizione trasponga correttamente la direttiva 2014/23. Infatti, il diritto di prelazione potrebbe falsare l’esito della gara quando il promotore se ne avvale. In tal caso, pur non avendo ottenuto il contratto al termine della gara, il promotore potrebbe divenire l’aggiudicatario effettivo adeguando la sua proposta a quella individuata come la migliore, il che sembra contrastare con il principio della parità di trattamento.

25 Il Consiglio di Stato rileva tuttavia che il considerando 68 della direttiva 2014/23 menziona la «flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario». Del pari, gli articoli 3 e 30 di tale direttiva evidenzierebbero l’importanza della comunicazione non discriminatoria di informazioni che possono avvantaggiare determinati candidati od offerenti rispetto ad altri ai fini del rispetto del principio della parità di trattamento. Soprattutto, l’articolo 41, paragrafo 3, di detta direttiva prevedrebbe che, se l’amministrazione aggiudicatrice riceve un’offerta che propone una «soluzione innovativa», essa «può, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa», purché emetta un nuovo invito a presentare offerte, dato che «la modifica dell’ordine non deve dar luogo a discriminazioni». Inoltre, le restrizioni alla libertà economica sarebbero ammissibili se funzionali alla realizzazione di una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri.

26 Il diritto di prelazione potrebbe tuttavia essere giustificato, in quanto la valorizzazione delle iniziative del settore privato costituisce l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito all’articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed è espressione di una modalità di cooperazione che può rendere più efficace la realizzazione degli interessi pubblici in termini di tempo e di risorse. Il diritto di prelazione promuoverebbe anche un rinnovamento dell’amministrazione attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze, proprie del settore privato, e costituirebbe uno stimolo per l’impresa.

27 Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che il diritto di prelazione potrebbe non essere adeguato all’obiettivo perseguito o, in ogni caso, non essere proporzionato, dal momento che altri meccanismi possono premiare l’iniziativa del settore privato, producendo effetti meno incisivi per la gara.

28 Infine, sebbene lo sfruttamento dei 97 impianti pubblicitari non costituisca l’oggetto principale del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, tale giudice ricorda che l’articolo 12 della direttiva 2006/123 non vieterebbe in modo assoluto di introdurre un diritto di prelazione.

29 Il giudice del rinvio ritiene che il diritto di prelazione favorisca l’iniziativa del promotore, garantendogli che egli sarà aggiudicatario del contratto, anche se la migliore offerta è stata presentata da un altro candidato. Tale disposizione non premierebbe quindi necessariamente il soggetto che ha presentato l’offerta migliore per l’amministrazione. Inoltre, detta disposizione non delimiterebbe l’ambito di applicazione del diritto di prelazione. Tale giudice rileva altresì che l’articolo 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici non presuppone il carattere innovativo della proposta, che si tratti di una caratteristica intrinseca dell’oggetto della proposta o della sua novità rispetto alla precedente attività svolta dall’amministrazione. Tale disposizione non richiederebbe neppure una trasparenza iniziale in ordine alla posizione privilegiata del promotore, posto che l’esistenza del diritto di prelazione è resa nota con l’avvio della gara successiva alla presentazione della proposta. Infine, detta disposizione non prevedrebbe il caso in cui vi siano più promotori che presentano una proposta.

30 In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[se] i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, nonché la direttiva [2014/23], interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza, e l’articolo 12 della direttiva [2006/123], per il caso in cui la Corte lo ritenga applicabile, [ostino] alla disciplina nazionale della prelazione, contenuta nell’articolo 183 comma 15 [del codice dei contratti pubblici]».

Sulla questione pregiudiziale

31 In via preliminare, occorre rilevare, in primo luogo, che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale costituisce, in via principale, una concessione di lavori, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/23. Con tale contratto concluso per iscritto e a titolo oneroso, il Comune di Milano ha affidato al raggruppamento l’esecuzione di lavori, il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di sfruttare i 97 impianti pubblicitari che si trovano sui servizi igienici pubblici automatizzati. È quindi evidente che l’aggiudicazione di tale concessione di lavori implica il trasferimento al raggruppamento del rischio finanziario connesso allo sfruttamento di tali impianti pubblicitari. Orbene, qualora un contratto superi la soglia di applicabilità della direttiva 2014/23 prevista al suo articolo 8, come avviene nel caso del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, il trasferimento del rischio finanziario costituisce il criterio centrale per individuare una concessione, come risulta dall’articolo 5, punto 1, secondo comma, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il considerando 18 della stessa (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, SHARENGO, C‑486/21, EU:C:2022:868, punto 61).

32 In secondo luogo, risulta, da un lato, dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/123, letti in combinato disposto con il considerando 57 di quest’ultima, e, dall’altro, dal considerando 14 della direttiva 2014/23, che l’applicabilità della seconda direttiva comporta l’inapplicabilità della prima, circostanza che la Corte ha sottolineato nella sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa e a. (C‑458/14 e C‑67/15, EU:C:2016:558, punto 45). Pertanto, occorre esaminare la questione pregiudiziale non già alla luce della direttiva 2006/123, bensì della direttiva 2014/23.

33 In terzo luogo, poiché la direttiva 2014/23 ha inteso procedere, in generale, solo ad un coordinamento minimo delle procedure nazionali di aggiudicazione delle concessioni di lavori e di servizi sulla base dei principi del Trattato FUE, occorre altresì esaminare se il diritto di prelazione sia conforme agli articoli 49 e 56 TFUE.

34 Infatti, secondo costante giurisprudenza, solo una misura nazionale adottata in un settore che è stato oggetto di un’armonizzazione esaustiva o completa a livello dell’Unione deve essere valutata in rapporto non alle disposizioni del diritto primario, ma a quelle di tale misura di armonizzazione [v., in particolare, sentenza del 20 aprile 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa), C‑348/22, EU:C:2023:301, punto 36 e giurisprudenza citata].

35 Nella misura in cui il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua questione, sia all’articolo 49 TFUE che all’articolo 56 TFUE, che sanciscono rispettivamente la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi, occorre precisare che l’attribuzione della concessione di cui trattasi nel procedimento principale implica l’accesso del concessionario al territorio dello Stato membro ospitante in vista di una partecipazione stabile e continua, per una durata relativamente lunga, alla vita economica di tale Stato. Ne consegue che l’assegnazione di una tale concessione rientra nel diritto di stabilimento previsto all’articolo 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Società Italiana Imprese Balneari, C‑598/22, EU:T:2024:597, punto 44 e giurisprudenza citata).

36 Inoltre, in virtù dell’articolo 57, primo comma, TFUE, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera prestazione dei servizi trovano applicazione soltanto se, segnatamente, non si applicano quelle relative al diritto di stabilimento. Occorre dunque escludere l’articolo 56 TFUE.

37 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto, quale prevista all’articolo 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici, un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

38 A tale riguardo, occorre rilevare che la procedura di finanza di progetto, disciplinata dall’articolo 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici, si svolge in tre fasi. In un primo tempo, un operatore economico presenta all’amministrazione aggiudicatrice una proposta di concessione di lavori, sottoponendole un fascicolo contenente un progetto di fattibilità, un piano economico-finanziario, nonché la bozza del contratto di concessione. In un secondo tempo, l’amministrazione aggiudicatrice valuta la fattibilità di tale proposta. In questa fase può chiedere al promotore di modificare la sua proposta e, se quest’ultimo accetta, il progetto è approvato e inserito negli strumenti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice come progetto da realizzare. In un terzo momento, il progetto di fattibilità così approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il promotore e in cui questi gode di un diritto di prelazione. In concreto, nell’ipotesi in cui il contratto non gli sia stato aggiudicato, il promotore dispone di un termine di quindici giorni per adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto. In tal caso, al promotore viene aggiudicato il contratto, a condizione di rimborsare le spese sostenute dall’aggiudicatario iniziale per preparare la sua offerta, ma l’importo così rimborsato non può superare il 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

39 Nel caso di specie, poiché il diritto di prelazione è espressamente previsto tanto all’articolo 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici quanto dalla decisione del Comune di Milano del 29 maggio 2020 e dall’avviso del 20 luglio 2021, il principio di trasparenza risulta rispettato. Occorre, di conseguenza, esaminare se il diritto di prelazione leda il principio della parità di trattamento, quale sancito all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23.

40 A tale riguardo, dal punto 39 della presente sentenza risulta che, nell’ambito di una procedura di finanza di progetto, il diritto di prelazione comporta che si rimetta in discussione la graduatoria stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice in esito alla procedura di gara e che venga conferito un vantaggio reale al promotore. Infatti, consentendo al promotore di allinearsi alle condizioni offerte dall’aggiudicatario inizialmente prescelto, il diritto di prelazione di cui esso beneficia lo autorizza, de facto, a modificare il prezzo che aveva indicato nella sua offerta.

41 Orbene, secondo costante giurisprudenza, da un lato, l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti ha lo scopo di favorire l’apertura delle procedure di aggiudicazione delle concessioni alla concorrenza nella misura più ampia possibile (v., per analogia, sentenze del 23 dicembre 2009, CoNISMa, C‑305/08, EU:C:2009:807, punto 37 e giurisprudenza citata, nonché del 26 settembre 2024, Luxone e Sofein, C‑403/23 e C‑404/23, EU:C:2024:805, punto 50). Dall’altro, tale obbligo, che rientra nell’essenza stessa delle norme dell’Unione relative alle procedure di aggiudicazione delle concessioni di lavori e di servizi, esige, in particolare, che gli offerenti si trovino su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste ultime sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, in linea di principio, un’offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice né su iniziativa dell’offerente (v., per analogia, sentenze del 22 giugno 1993, Commissione/Danimarca, C‑243/89, EU:C:1993:257, punto 33; del 25 aprile 1996, Commissione/Belgio, C‑87/94, EU:C:1996:161, punti 51 e 52, nonché del 13 giugno 2024, BibMedia, C‑737/22, EU:C:2024:495, punti 30 e 32 e giurisprudenza citata).

42 Dal momento che, in linea generale, il prezzo costituisce il criterio di aggiudicazione determinante in una gara d’appalto, il fatto che un’amministrazione aggiudicatrice tenga conto di una modifica apportata al prezzo proposto nell’offerta iniziale di un solo offerente avvantaggia quest’ultimo rispetto ai suoi concorrenti, il che viola il principio della parità di trattamento degli offerenti (sentenza del 25 aprile 1996, Commissione/Belgio, C‑87/94, EU:C:1996:161, punti 54 e 56), come garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, e costituisce una distorsione della concorrenza sana ed effettiva (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2017, Casertana Costruzioni, C‑223/16, EU:C:2017:685, punto 40).

43 Nel caso di specie, il diritto di prelazione di cui gode il promotore ha per effetto che i prezzi proposti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non determinano direttamente e definitivamente la graduatoria degli offerenti. Consentendo al promotore di allinearsi alle condizioni offerte dall’aggiudicatario iniziale, che si è rivelato il meno costoso, il diritto di prelazione consente al promotore, in violazione del principio della parità di trattamento, di ottimizzare la propria offerta al fine di affrontare meglio le offerte dei suoi concorrenti nella procedura di concessione di cui trattasi. Ne consegue che il fatto di presentare l’offerta economicamente più vantaggiosa non garantisce l’aggiudicazione della gara.

44 È vero che, nella sentenza del 13 giugno 2024, BibMedia (C‑737/22, EU:C:2024:495, punto 33), la Corte ha ritenuto che non comporti alcun elemento di trattativa una clausola di un documento di gara che, allo scopo di mantenere una concorrenza nel settore economico interessato, preveda l’attribuzione, da un lato, del lotto più consistente all’offerente che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e, dall’altro, del lotto di valore inferiore preferibilmente all’offerente che abbia presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa, a condizione di accettare di eseguire tale lotto al prezzo dell’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di rifiuto dell’offerente classificato al secondo posto di allinearsi a tale prezzo, la stessa proposta è fatta all’offerente classificatosi al terzo posto e così via nell’ipotesi in cui quest’ultimo declini tale proposta.

45 Tuttavia, la conclusione secondo cui una siffatta clausola non conteneva alcun elemento di trattativa, vietato dal principio della parità di trattamento, era strettamente connessa, da un lato, alla suddivisione in lotti dell’appalto di cui trattasi e, dall’altro, al suo obiettivo di mantenere una concorrenza nel settore economico interessato.

46 Nondimeno, indipendentemente dalla questione se, nel caso di specie, il diritto di prelazione implichi una trattativa tra il promotore e l’amministrazione aggiudicatrice, tale diritto consente innegabilmente a tale promotore di modificare la sua offerta dopo il suo deposito, il che è vietato dal principio della parità di trattamento. Ciò vale a maggior ragione in quanto, contrariamente alla clausola che si trovava al centro della causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 giugno 2024, BibMedia (C‑737/22, EU:C:2024:495), il diritto di prelazione può produrre effetti non favorevoli alla concorrenza, bensì, al contrario, anticoncorrenziali.

47 Pertanto, il diritto di prelazione riconosciuto al promotore di una procedura di finanza di progetto viola non solo l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, ma anche l’articolo 41, paragrafo 1, di tale direttiva, in forza del quale le offerte devono essere valutate «in condizioni di concorrenza effettiva».

48 Peraltro, nessuna delle disposizioni di detta direttiva menzionate dal giudice del rinvio può essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici di derogare al principio della parità di trattamento, enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, di giustificare il diritto di prelazione.

49 A tale proposito, si deve constatare che il margine di discrezionalità riconosciuto all’amministrazione aggiudicatrice per l’organizzazione delle procedure di aggiudicazione di concessioni non può essere illimitato.

50 È vero che l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il considerando 68 della stessa, conferisce all’amministrazione aggiudicatrice la libertà, e persino un’ampia flessibilità, nell’organizzare la procedura di selezione del concessionario. L’articolo 30, paragrafo 1, può altresì essere letto alla luce del considerando 8 di tale direttiva, il quale sottolinea che detta direttiva procede solo ad un coordinamento minimo delle procedure nazionali di aggiudicazione delle concessioni, cosicché essa garantisce un certo livello di flessibilità.

51 Tuttavia, come enunciato dal considerando 68 della direttiva 2014/23, l’ampia flessibilità di cui dispone un’amministrazione aggiudicatrice nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario rimane subordinata all’«osservanza della presente direttiva e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento», il che presuppone di «prevedere garanzie minime per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione (…) per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati».

52 Pertanto, nonostante l’ampia flessibilità riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici, una procedura di aggiudicazione di concessione deve, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, di tale direttiva, rispettare i principi enunciati all’articolo 3 di quest’ultima. L’ultima frase del considerando 8 di detta direttiva precisa, nello stesso senso, che la flessibilità concessa agli Stati membri deve consentire loro di «completare e sviluppare ulteriormente [le] norme [della medesima direttiva] qualora lo ritenessero opportuno, in particolare per meglio garantire la conformità ai summenzionati principi [del Trattato FUE]».

53 L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il considerando 8 della stessa, non può, pertanto, giustificare la violazione del principio della parità di trattamento, quale garantito dall’articolo 3 di tale direttiva, derivante dal diritto di prelazione.

54 Parimenti, è vero che, in forza dell’articolo 41, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il considerando 73 della stessa, l’amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto del ricevimento di una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali e che non avrebbe potuto essere prevista nonostante la sua diligenza.

55 Tuttavia, tale ipotesi, qualificata come eccezionale dal legislatore dell’Unione, presuppone la ricezione non già di una proposta diretta ad attuare una procedura come la procedura di finanza di progetto, bensì, praticamente, di un’offerta rivolta all’amministrazione aggiudicatrice in risposta a una gara d’appalto. Soprattutto, l’amministrazione aggiudicatrice è allora tenuta a informare tutti gli offerenti della modifica dell’ordine di importanza di tali criteri e a pubblicare un nuovo invito a presentare offerte o, a seconda dei casi, un nuovo bando di concessione, dal momento che, come precisa l’articolo 41, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2014/23, la modifica dell’ordine dei criteri non deve dar luogo a discriminazioni. Orbene, ciò non è avvenuto nel caso di specie.

56 Peraltro, in considerazione delle motivazioni che precedono, si deve altresì ritenere che il diritto di prelazione costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, sancita all’articolo 49 TFUE, in quanto può dissuadere operatori economici provenienti da altri Stati membri dal partecipare a una procedura di finanza di progetto. Occorre tuttavia esaminare se tale diritto di prelazione possa essere giustificato sul fondamento dell’articolo 49 TFUE.

57 A tale proposito, il giudice del rinvio indica che, valorizzando le iniziative del settore privato, il diritto di prelazione attua il principio di sussidiarietà orizzontale, enunciato all’articolo 118 della Costituzione della Repubblica italiana, ed è espressione di una modalità di cooperazione che può rendere più efficace la realizzazione degli interessi pubblici in termini di tempo e di risorse. Il diritto di prelazione promuoverebbe così un rinnovamento dell’amministrazione attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze, proprie del settore privato, e costituirebbe uno stimolo per l’impresa.

58 Un obiettivo di questo tipo non può rientrare tra i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, TFUE, sono gli unici idonei a giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento.

59 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Sulle spese

60 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Piano Economico Finanziario (PEF) , asseverazione e requisiti asseveratore : differenza tra nuovo e vecchio Codice (art. 193 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V,  04.02.2026 n. 917

Al riguardo si rileva quanto segue:
– il PEF di parte appellante è stato asseverato da un revisore contabile (persona fisica);
– il RUP, con provvedimento 21 gennaio 2025, ha escluso l’appellante per inidonea asseverazione, affermando che “l’asseverazione del piano economico finanziario presentata con Prot. CT/148914 del 26/11/2024 non è riconducibile ad una società di revisione né ad un istituto di credito secondo quanto richiesto dalla normativa vigente bensì da un revisore contabile singolo e dunque da persona fisica”;
– la legge di gara prescrive l’obbligo di presentare il PEF asseverato senza indicare specificamente i soggetti che sono legittimati ad asseverare il PEF;
– il d. lgs. n. 36 del 2023, laddove richiama l’asseverazione del PEF (art. 193 comma 3), non contiene, diversamente che il previgente d. lgs. n. 50 del 2016 (art. 183 comma 9), una specificazione dell’ambito soggettivo dei soggetti abilitati a renderla e quindi dell’esclusione delle persone fisiche revisori contabili;
– la disciplina delle competenze e delle responsabilità connesse alla revisione contabile trovano fonte nel d. lgs. n. 39 del 2010, che si applica parimenti alle persone fisiche e alle società iscritte nel registro ai sensi dell’art. 2;
– non si rinviene pertanto una regola applicabile al caso di specie che giustifichi il giudizio di inidoneità dell’asseverazione compiuta dal “revisore contabile singolo e dunque da persona fisica” (così il provvedimento escludente);

Project financing : conferma procedura bifasica e rilevanza del provvedimento espresso che conclude la valutazione della proposta (art. 193 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 14.11.2025 n. 8928

3.2.2. Premesso che nel presente giudizio non è in discussione il termine di proposizione del ricorso (essendo stato abbondantemente superato anche il termine ordinario di sessanta giorni dall’esecutività in data 12 gennaio 2024 della delibera di Giunta n. 513 del 21 dicembre 2023, poiché il ricorso è stato notificato il 23 agosto 2024), si ritiene che sia il precedente giurisprudenziale (n. 3747/2024) richiamato dal giudice a quo – così come da questi interpretato, peraltro mediante un argomentare non necessitato dalla relativa motivazione – che quello -ben più pertinente- n. 4186/2019 non siano più attuali dopo l’entrata in vigore dell’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023 (con la precisazione che si fa riferimento – così come si farà anche nel prosieguo – al testo originario della disposizione, applicabile ratione temporis alla procedura de qua, quindi non al testo interamente sostituito dall’art. 57 del d.lgs. n. 209 del 2024, c.d. correttivo al Codice dei contratti pubblici).
Va chiarito che, in effetti, l’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023 conferma la ricostruzione sopra detta – che può definirsi bifasica – della procedura di affidamento delle concessioni mediante finanza di progetto ad iniziativa privata (laddove la scelta del nuovo Codice è stata di eliminare del tutto la finanza di progetto ad iniziativa pubblica, per la ragioni che si leggono nella Relazione illustrativa allo schema di Codice del 7 dicembre 2022; anche se la finanza di progetto ad iniziativa pubblica è stata poi ripristinata dall’art. 57 del d.lgs. n. 209 del 2024 e disciplinata ai commi 16 e 17 dell’art. 193, introdotti ex novo).
L’art. 193 riproduce – anche in mancanza di una vera e propria procedura comparativa per individuare il promotore, quindi in presenza di unico proponente – lo schema delle due fasi, autonome ma collegate, volte, rispettivamente, alla selezione del progetto da porre a base di gara ed allo svolgimento della procedura di evidenza pubblica, con diritto di prelazione per il promotore.
In particolare, in relazione alla prima delle due fasi, per quanto rileva ai fini della presente decisione, l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 dispone quanto segue:
“L’ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell’ente concedente, la proposta è respinta. L’ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell’ente concedente.”.
La disposizione ha confermato la novità dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 rispetto alle norme precedenti, laddove anche nell’art. 193, comma 2, si prevede che l’ente concedente, entro novanta giorni dalla presentazione, debba valutare la “fattibilità” della proposta; previsione, quest’ultima già valorizzata dalla giurisprudenza, osservando che si è sostituita all’espressione della valutazione in termini di “pubblico interesse” della proposta, la qualificazione in modo più specifico dell’attività di cui è investita l’amministrazione “richiedendosi un accertamento non tanto o non solo limitato alla rilevanza pubblicistica dell’iniziativa, che certamente pure deve sussistere, ma, penetrando sin da subito il dettaglio tecnico ed economico in cui è declinato il progetto, al fine di rilevarne la sua piena appetibilità per il mercato settoriale e, in definitiva, la sua realizzabilità, non solo in astratto, ma in concreto (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, 11 maggio 2017, n. 5702)” (così Cons. Stato, III, n. 3747/24 cit.).
L’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, accentua la rilevanza e l’autonomia di tale fase procedimentale rispetto alla successiva, prevedendo l’adozione di un “provvedimento espresso” che “conclude la procedura di valutazione”; ne prescrive la pubblicazione da parte dell’ente “sul proprio sito istituzionale” e ne fa “oggetto di comunicazione ai soggetti interessati”.
Evidente è l’innovazione rispetto a quanto previsto dall’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, che (anche dopo le modifiche successive, da ultimo quelle apportate d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) si limitava a prevedere che il progetto di fattibilità fosse “posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti”.

3.2.3. Il “provvedimento espresso” di cui all’art. 193, comma 2, non è equiparabile ad un atto endoprocedimentale, a maggior ragione nella vigenza di tale norma, che lo qualifica come conclusivo della “procedura di valutazione”.
Esso – nel caso in cui la valutazione sia stata comparativa tra più proposte (secondo un modulo non previsto nel testo dell’art. 193 in commento, ma la cui adozione è nella discrezionalità dell’amministrazione) – è da ritenersi lesivo delle posizioni degli operatori economici partecipanti a tale (eventuale) preventiva selezione del promotore.
Tuttavia, sia in tale eventualità, che nell’eventualità che la proposta contenente il progetto di fattibilità selezionata sia unica, come da modello legale, il provvedimento che approva tale progetto, da porre a base di gara, è lesivo anche delle posizioni di coloro che -come nel presente giudizio MPM- criticano in radice la scelta dell’ente concedente di affidare la concessione di un determinato servizio mediante la procedura di finanza di progetto.
L’argomento secondo cui tale lesione non sarebbe immediata perché l’amministrazione manterrebbe la facoltà di non dare seguito alla proposta progettuale approvata ed inserita negli strumenti di programmazione, appare, per un verso, meno predicabile attualmente che nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, tenuto conto della mutata terminologia dell’art. 193, comma 3 (che prevede perentoriamente che “il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione”); per altro verso, non utilizzabile in riferimento al dispositivo della delibera n. 513/2023, nel quale si dà atto che “si procederà ad espletare la relativa procedura prevista dall’art. 193 del d.lgs. 36/2023”, la quale perciò è prevista come certa (in coerenza d’altronde con la natura continuativa del servizio da affidare).

3.2.4. D’altronde, per come si evince dal tenore dell’intera motivazione della sentenza n. 4186/2019, su citata, il Consiglio di Stato, nella vigenza dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, ha ritenuto non immediatamente impugnabile il provvedimento conclusivo della fase di scelta del promotore, per due fondamentali ordini di ragioni: i) in applicazione del “principio di effettività della tutela giurisdizionale, implicante quanto meno la conoscenza degli atti amministrativi di cui si allega l’illegittimità”; ii) perché non potrebbe “postularsi l’incontestabilità del progetto da parte del concorrente alla seconda fase, a pena di privare di uno standard minimo di concorrenzialità la seconda fase del procedimento, e dunque di astratta appetibilità la concessione.”.
Sotto entrambi i profili si può ritenere che il legislatore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, nel disciplinare la procedura di affidamento delle concessioni mediante finanza di progetto soltanto ad iniziativa privata, abbia scelto:
– quanto al primo profilo, di rendere chiare e conoscibili le ragioni di approvazione del progetto di fattibilità, mediante il provvedimento “espresso”, con conseguente conoscenza o conoscibilità della proposta e dei suoi allegati evidentemente da parte di soggetti estranei alla “procedura”, dato che, per legge, questa non è disciplinata come comparativa (invero, solo successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023 – su sollecitazione della Corte di Giustizia- si è ritenuto di sostituire interamente la norma, introducendo detta procedura comparativa, con l’art. 57 del c.d. correttivo, tuttavia estraneo alla presente controversia);
– quanto al secondo profilo, di anticipare al momento dell’approvazione del progetto di fattibilità – è da ritenere proprio perché approvato senza espletare alcuna procedura comparativa – le contestazioni degli operatori del settore avverso la scelta, in radice, del project financing per l’affidamento in concessione di quel determinato servizio ed avverso l’approvazione di uno specifico progetto di fattibilità in particolare, preferendo quindi garantire – piuttosto che la “concorrenzialità” nella seconda fase del procedimento, salvo che per aspetti non incisi dalla previa valutazione di fattibilità – la certezza dell’azione amministrativa, in particolare in ordine alla legittimità della scelta a monte della procedura, anche ai fini del più stabile ed efficiente avvio della seconda fase.

Piano Economico Finanziario (PEF) : elemento essenziale della proposta di project financing (art. 193 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 24.10.2025 n. 2970

Ebbene, vi è ragione di ritenere, ad avviso di questo Collegio, che alla data di entrata in vigore di tali disposizioni il procedimento di finanza di progetto per cui è causa non fosse già “in corso”, atteso che la presentazione del PEF costituisce un elemento che qualifica la proposta progettuale, rappresentandone un requisito che ne integra, indefettibilmente, la correlata validità.
Tale assunto deve trarsi, in prima battuta, dall’analisi letterale del testo normativo di riferimento, ossia il vigente art. 193, comma 3, del D.lgs. 36/2023, il quale, nel declinare gli elementi che ciascuna proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi “contiene”, richiama espressamente, oltre al “progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l’articolo 6-bis dell’allegato I.7.”, a “una bozza di convenzione” e alla “specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l’indicazione dei requisiti del promotore”, anche il “Il piano economico-finanziario”, il quale “comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno”.
Tale disposizione, peraltro, si colloca su un piano di continuità:
(i) con quanto previsto dall’art. 193, comma 1, del D.lgs. 36/2023, nella formulazione anteriore alle modifiche e integrazioni apportate dal D.lgs. 209/2024, ove veniva espressamente previsto che “Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”;
(ii) con l’antecedente previsione di cui all’art. 183, comma 9, del D.lgs. 50/2016, il quale stabiliva che “Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile”.
La valorizzazione, per via legislativa, dello strumento del PEF quale requisito qualificante la proposta progettuale in materia di project financing è coerente, del resto, con il ruolo di primaria importanza che esso viene ad assumere, quale elemento preordinato a consentire di valutare la proposta progettuale per la sua adeguatezza e per l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della futura concessione, nonché di misurare la validità dell’iniziativa economica.
Come tale, quindi, esso rappresenta un elemento significativo della proposta progettuale e ne integra a pieno titolo la validità, “…di cui vale ad illustrare, valorizzare, corroborare e giustificare la complessiva sostenibilità tractu temporis: pur non sostituendosi o sovrapponendosi ad essa, in sostanza, ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, al fine di provare che l’impresa andrà prospetticamente a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8437; Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6015; Cons. Stato, Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214; Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4760; Cons. Stato, sez. III, 22 novembre 2011, n. 6144; Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2010, n. 653).
Detto altrimenti, il PEF rappresenta il fulcro della proposta progettuale, atteso che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, esso costituisce “…un elemento essenziale dell’offerta alla luce dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che la mancanza del piano o l’omessa asseverazione da parte di soggetto abilitato costituisce vizio essenziale dell’offerta, non sanabile col soccorso istruttorio stante l’art. 83, comma 9, del medesimo decreto. Peraltro, trattandosi di un documento caratterizzato da una particolare qualificazione in materia finanziaria nonché dalla terzietà del soggetto da cui promana, non è ammissibile che alla sua mancanza possa sopperire la valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale si pone e, dunque, deve essere correttamente intesa in termini di mera attività aggiuntiva e non certo sostitutiva dell’asseverazione in argomento” (Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 14 dicembre 2023; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 febbraio 2020, n. 611).
Tale documento, ancor più specificatamente, “…dà modo all’amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto: sicché un vizio intrinseco del PEF – come quello di un riferimento temporale diverso dallo stabilito – si riflette fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima e la inficia. Questa conclusione può essere confermata dalla considerazione che […] nel corso dell’esercizio della concessione, l’eventuale alterazione degli indicatori del PEF derivante da circostanze sopravvenute può determinare la modifica di elementi essenziali della concessione, quali l’entità del canone o la durata del rapporto; […]” (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214).
Il provvedimento concessorio da adottarsi al termine della procedura per cui è causa, per sua natura, si qualifica, in particolare, “…per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario e, in tale contesto, il PEF ha la funzione di garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa e la corretta allocazione dei rischi lungo tutto l’arco temporale della gestione della concessione” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2025, n. 1060).
Ne è conseguenza che la mancata presentazione del PEF non possa configurare una mera irregolarità formale o un errore materiale sanabile, a livello generale, mediante il soccorso istruttorio, il quale – anche nell’ampliato perimetro che a tale strumento viene riconosciuto dal D.lgs. 36/2023 – può consentire la sanatoria di difformità e carenze formali facilmente riconoscibili, ma non può supplire a sostanziali carenze dell’offerta o, come nel caso del project financing, della proposta progettuale.

Project financing ed applicazione della disciplina generale sul procedimento amministrativo

TAR Perugia, 06.03.2025 n. 260

L’Amministrazione è senz’altro onerata di comunicare l’avvio del procedimento in presenza di atti di autotutela – nel cui paradigma è in astratto inquadrabile un provvedimento di revoca- ma si dubita che la delibera impugnata costituisca atto di revoca in senso sostanziale, perché la precedente delibera non ha attribuito alcun vantaggio economico alla ricorrente (la mera dichiarazione di pubblico interesse di proposta d’iniziativa privata di un project financing non attribuisce al privato infatti alcuna utilità diretta, ma solo l’aspettativa giuridicamente non tutelabile a che l’Amministrazione dia corso alla procedura di gara, cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 08 maggio 2024, n. 926, su cui più ampiamente infra): dunque non era dovuta alcuna comunicazione d’avvio che consentisse alla ricorrente di interloquire sul proprio interesse a mantenere un vantaggio già acquisito.
Analogamente non appare predicabile neppure l’obbligo di invio del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/90 perché nel caso di specie non sussiste alcuna istanza del privato su cui il Comune avesse l’obbligo di provvedere, dato che l’Ente non aveva alcun obbligo di dar corso alla successiva approvazione della proposta e all’indizione della gara; ed infatti la stessa ricorrente, allorchè enumera le questioni che avrebbe voluto sottoporre al Comune in sede di preavviso di rigetto, non a caso, individua argomenti inidonei ad indirizzare differentemente l’agire comunale e comunque infondati: la paventata carenza di istruttoria e motivazione, il diritto all’indennizzo e la possibilità di adattare il progetto a standard ambientali più elevati, anche se rappresentati al Comune in sede procedimentale non avrebbero prodotto alcun effetto.
In un caso simile è stato sostenuto che “l’art. 10-bis, della L. n. 241 del 1990 non si applica alla procedura del project financing in ragione della specialità della disciplina dettata dall’art 183, comma 15, d.lg. n. 50 del 2016, e ciò in quanto la previsione che rimette alla valutazione discrezionale dell’amministrazione l’attivazione del contraddittorio procedimentale in ordine ai contenuti del progetto è incompatibile con l’obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della proposta; tale conclusione è del resto coerente con il rilievo per cui non solo sussiste un’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione delle proposte presentate dalle singole imprese, ma la stessa amministrazione ha la facoltà di revocare la procedura di project financing prima della conclusione della gara e dell’aggiudicazione della concessione, senza che il promotore dell’iniziativa possa vantare alcuna posizione tutelabile e, quindi, ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale” (Cons. Stato, sez. V, 05 gennaio 2024, n.196).
Nel caso che occupa lo stadio della procedura era ancora più arretrato, non essendosi neppure arrivati alla fase della valutazione dei contenuti del progetto, quindi a fortiori non vi era motivo di partecipare alla parte privata una decisione che non poteva recarle alcun pregiudizio, perché non interveniva su di alcuna situazione giuridica consolidata e dunque tutelabile.
Né i termini della questione mutano in seguito all’invocato richiamo alla Delibera Anac n. 329 del 2021, che si limita a ribadire l’ovvio, ossia che in tema di procedure di project financing trova applicazione la disciplina generale sul procedimento amministrativo, ma ciò non rileva allorchè le parti si trovino agli albori di tale procedura, quando non solo non c’è stata alcuna valutazione di fattibilità della proposta, ma la stessa non è stata neppure formalmente approvata dal Consiglio comunale, ma solo valutata di pubblico interesse.

Project financing ammesso anche per ipotesi non previste dalla legge

TAR Genova, 25.02.2025 n. 203

In primo luogo l’ipotizzato utilizzo della procedura di project financing fuori dai casi previsti dalla legge non costituisce una carenza di potere in astratto, fonte di nullità dei provvedimenti adottati, ma uno scorretto esercizio del potere esistente che determina l’illegittimità dei provvedimenti adottati e non la loro nullità.
Comunque nel caso in esame il Comune ha correttamente fatto ricorso al project financing per l’affidamento in concessione e gestione del Porto turistico atteso che tale istituto può essere utilizzato quando all’affidamento del bene preveda anche la gestione dello stesso, con effettuazione di lavori di valorizzazione e/o dei servizi connessi allo sfruttamento del bene, configurandosi in tali ipotesi una concessione di lavori e/o di servizi soggetta alla disciplina della Direttiva 23/2014/UE e, quindi, suscettibile di assegnazione mediante project financing.
Ebbene per i porti turistici la tipologia di concessione utilizzata è quella di lavori e servizi in quanto essa “si caratterizza per il fatto che, accanto alla concessione di beni demaniali marittimi, impone la prestazione di servizi funzionali all’esercizio della nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, etc.). Si tratta, quindi, di una figura complessa e peculiare (sebbene non isolata, potendo talvolta la concessione di un bene pubblico risultare servente alla prestazione di un servizio al pubblico: cfr., ex aliis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 13 giugno 2017, n. 6985), nella quale profili in tema di concessione di beni pubblici coesistono con aspetti attinenti all’affidamento di servizi pubblici” (TAR Liguria n. 946 del 2021)
Tale schema sussiste anche nel caso in esame in cui il Comune intende affidare in concessione “la gestione del Porto Turistico di OMISSIS” prevedendo sia l’esecuzione di lavori di “rigenerazione-riqualificazione urbana della sovrapiastra del Porto Turistico di OMISSIS” che lo svolgimento di plurimi servizi, tra cui quelli connessi alla messa a disposizione del Comune di “un determinato numero di posti barca”.
In secondo luogo il Comune è titolare del potere di affidamento della concessione del Porto turistico anche perché l’art. 10 LR Liguria n. 13/1999 e s.m.i. stabilisce che “sono di competenza dei Comuni le funzioni relative … al rilascio e rinnovo delle concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale”.
Ne consegue che il Comune ha legittimamente utilizzato lo strumento del project financing.

Principio della fiducia applicato al PPP : la presentazione “spontanea” della proposta di project financing nel nuovo Codice contratti pubblici (art. 2 , art. 193 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 24.04.2024 n. 3747

7.6. D’altra parte, quanto all’aspetto di cui al precedente punto b), si è osservato in giurisprudenza che la norma del 2016, a differenza di quelle anteriori, non richiede più, con espressione se non generica, quantomeno astratta, una valutazione in termini di pubblico interesse della proposta di partenariato, ma qualifica in modo più specifico l’attività di cui è investita l’Amministrazione, richiedendosi un accertamento non tanto o non solo limitato alla rilevanza pubblicistica dell’iniziativa, che certamente pure deve sussistere, ma, penetrando sin da subito il dettaglio tecnico ed economico in cui è declinato il progetto, al fine di rilevarne la sua piena appetibilità per il mercato settoriale e, in definitiva, la sua realizzabilità, non solo in astratto, ma in concreto (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, 11 maggio 2017, n. 5702). Tale opzione, come osserva la stessa sentenza citata, è coerente con la ricostruzione normativa dell’iter di programmazione delle opere pubbliche, laddove ai fini dell’inserimento degli interventi negli atti di programmazione occorre che le amministrazioni ne abbiano valutato proprio la “fattibilità”, attraverso il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) (articolo 21, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016). Inoltre, il riferimento a una valutazione di “fattibilità” autorizza le amministrazioni, proprio come nel caso di specie, a sollecitare le proposte progettuali degli operatori privati interessati ad assumere il ruolo di promotore in una procedura di project financing riservandosi una valutazione anche sulle caratteristiche tecniche delle proposte pervenute, oltre che sulla loro convenienza economica. E tale pratica è destinata a diventare ancora più frequente dopo che, con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 15 dell’articolo 183 è stato modificato in modo da consentire la presentazione “spontanea” di proposte di project financing anche per gli interventi già compresi nel programma delle opere pubbliche, oltre che per quelli che non vi sono compresi come era nella formulazione originaria della norma (la modifica è stata confermata anche nell’attuale articolo 193, comma 11, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

7.7. Con riguardo al punto a) di cui sopra, pare condivisibile anche l’assunto dell’appellante secondo cui l’avviso pubblicato dall’Amministrazione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, per il modo stesso in cui era predisposto (procedura di valutazione comparativa con tanto di indicazione di criteri e sub criteri per i vari aspetti tecnici delle proposte che sarebbero pervenuti, e di un distinto punteggio per gli aspetti economici e per il piano economico e finanziario – PEF), era tale da indurre gli operatori economici a puntare anche sul pregio tecnico della proposta da elaborare, oltre che sulla convenienza economica, configurandosi come autovincolo ai fini della successiva valutazione delle proposte: in questo senso, anche se non applicabile ratione temporis alla vicenda per cui è causa, può assumere un rilevante valore interpretativo l’attuale articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale, nel declinare il principio della fiducia (uno dei principi fondamentali della materia dei contratti pubblici), e con previsione estesa all’intero ambito “delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti”, valorizza il rispetto, fra gli altri, degli “auto-vincoli amministrativi” quale circostanza in presenza della quale non sussiste la colpa grave dell’agente pubblico, con formulazione anch’essa ampia che certamente si presta a ricomprendere anche la fase pre-procedimentale del project financing, ove “procedimentalizzata” come è avvenuta nel caso in esame.