
TAR L’ Aquila, 04.03.2026 n. 120
3.§. Le censure sono infondate e devono essere respinte.
In primo luogo deve essere respinta la censura inerente il difetto di motivazione nonché quella relativa all’asserita integrazione postuma della stessa.
L’esclusione è stata comunicata alla ricorrente con nota del RUP del 23/09/2025 prot. 0010471, nella quale specificamente si assume che la stessa “non risulta essere in possesso del requisito di capacità tecnica di cui al punto 12 del disciplinare di gara, ovvero aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione, un contratto di punta conseguito nel settore di attività oggetto del presente appalto per un importo almeno pari, negli ultimi tre anni, a una volta l’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa”.
Inoltre, come già rilevato dal collegio, è la stessa ricorrente che nel ricorso introduttivo afferma, dimostrando di conoscere la motivazione dell’esclusione, che “a fronte dell’unicità del servizio, il dato formale che esso sia stato eseguito, nel tempo, in virtù di due contratti separati, non può escludere il conseguimento del requisito”. Nessun dubbio, pertanto, sussiste in merito alla conoscenza del motivo per il quale la ricorrente è stata esclusa.
D’altro canto, nella determina n 847 del 24 settembre 2025, anche nelle premesse, si precisava che l’esclusione era stata determinata dal fatto che la ricorrente non aveva prodotto documentazione attestante l’esecuzione di “un contratto di punta pari al valore complessivo dell’appalto” e anche nella comunicazione del 23/09/2025 si ribadiva la carenza del requisito alla luce della precisa precisione del disciplinare.
L’infondatezza dell’eccezione è avvalorata altresì dalla circostanza che, alla luce delle chiare ed inequivocabili prescrizioni dell’art. 12 del disciplinare (“I concorrenti dovranno aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione, un contratto di punta conseguito nel settore di attività oggetto del presente appalto per un importo almeno pari, negli ultimi tre anni, a una volta l’importo complessivo dell’appalto, I.V.A. esclusa”), il riferimento a detta disposizione rende sufficientemente chiaro il motivo dell’esclusione.
A fronte di una prescrizione che richiedeva un solo contratto di punta, la ricorrente ha prodotto documentazione riguardante due contratti sia pure stipulati con lo stesso committente che, solo sommandoli, portano all’importo richiesto dalla lex specialis.
Non può essere condivisa la teoria della ricorrente in merito all’interpretazione dell’art. 12 del disciplinare in quanto non trova il conforto letterale né della ratio di detta disposizione, pena anche la violazione della par condicio degli altri concorrenti in gara che hanno documentato il possesso del requisito in questione in perfetta aderenza alla inequivocabile previsione di cui all’art. 12 del disciplinare stesso.
In tale prospettiva è pacifico che il -OMISSIS- S.p.a. ha richiesto, quale requisito tecnico, lo svolgimento, nel triennio, di “un contratto di punta conseguito nel settore di attività oggetto del presente appalto per un importo almeno pari, negli ultimi tre anni, a una volta l’importo complessivo dell’appalto, I.V.A. esclusa” e non di più servizi, continuativi o meno, che sommati raggiungessero l’importo dell’appalto.
Come da precedenti giurisprudenziali dai quali il collegio non ravvisa motivo di discostarsi: “9. Il Collegio ritiene che il significato della clausola sia quello individuato dal T.a.r. e che lo stesso sia inequivocabile già sul piano letterale, in relazione alla connessione logico – sintattica tra l’oggetto del servizio svolto (“almeno uno uguale a quello oggetto dell’appalto”), e l’importo richiesto (“per un importo equivalente […]”, evidentemente riferito ad un unico “servizio”, così come indicato nella proposizione precedente e non già a più servizi, sommati tra loro, che raggiungano il medesimo importo.
La stazione appaltante ha cioè richiesto, quale requisito di ammissione, la dimostrazione di avere effettuato nel triennio precedente almeno un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, per un importo stimato annuo di € 1.171.465,00, non frazionabile.
L’interpretazione letterale è confermata dall’esame logico – sistematico del disciplinare di gara, ed in particolare dal raffronto con la clausola relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria, che fa invece riferimento al “fatturato specifico medio annuo nel settore di attività […] non inferiore all’importo annuale stimato a base d’asta della presente iniziativa (€ 1.171.465,00)”.
Il “settore di attività” è definito dal disciplinare, ai fini di cui trattasi, come “quello relativo alla raccolta, al trasporto e conferimento ad impianti autorizzati dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”.
In tal senso il primo giudice ha condivisibilmente sottolineato che “se si interpretasse la clausola 7.3. nel senso indicato dall’amministrazione intimata e della controinteressata, è evidente che il requisito di capacità tecnica e professionale sarebbe comprovato sulla base di elementi economici non identici, ma comunque in gran parte sovrapponibili a quelli presi in considerazione ai fini della determinazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria”.