
Sia l’art. 11 comma 10 ter del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sia l’art. 32, XI comma, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispongono che, se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che, entro tale termine, intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva; che, in relazione all’ultima parte della disposizione, si deve senz’altro affermare che il divieto di stipulazione travalica il limite dei venti giorni, ove ciò dipenda dai tempi occorrenti per emettere la pronuncia giurisdizionale.
RISORSE CORRELATE
- Violazione stand still - Non è sufficiente per annullamento aggiudicazione né per dichiarazione di inefficacia del contratto - Incidenza autonoma su applicazione delle sanzioni alternative (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratto - Violazione stand still period - Inefficacia retroattiva (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Stand still - Ratio ed effetti - Preclude solo la stipulazione del contratto, non anche le altre attività prodromiche (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Aggiudicazione – Impugnazione – Istanza cautelare – Stand still processuale – Effetti (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Stipulazione del contratto - A seguito della notificazione di istanza cautelare innanzi al TAR - E' inibita (Art. 32 , d.lgs. n. 50/2016)
- Violazione dello stand-still ed effetti sul contratto
- Art. 32, (Fasi delle procedure di affidamento)