Cons. Stato, sez. V, 08.10.2014 n. 5008
(sentenza integrale)
(estratto)
Ai sensi della convenzione Ministero-ANCI, sottoscritta in data 29 agosto 2013, l’erogazione del contributo ministeriale è subordinato all’impegno del Comune di procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori entro 45 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare con il Ministero ed a procedere alla consegna degli stessi entro i successivi 70 giorni e che tale clausola è prevista a pena di decadenza del contributo
la violazione del cd. stand still processuale di cui all’art. 11, comma 10-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, derivante dall’avvenuta stipula del contratto senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per proposizione del ricorso giurisdizionale, pur costituendo violazione grave ai sensi dell’art. 121, comma 1, c.p.a., non può indurre il giudice a pronunciare l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato, poiché tale pronuncia sarebbe all’evidenza contraria all’interesse pubblico, ai sensi dell’art. 121, comma 2, c.p.a., comportando, altrimenti, la perdita di tutto il finanziamento Ministeriale ottenuto, in base alla predetta convenzione Ministero-ANCI, sottoscritta in data 29 agosto 2013 (artt. 4, comma 1, e 6, comma 6).
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RISORSE CORRELATE
- Stand still - Divieto di stipulazione del contratto - Termine - Travalica il limite dei 20 giorni ove occorrenti per la pronuncia giurisdizionale (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Obbligo della Stazione appaltante di concludere il procedimento di affidamento dell'appalto - Sussiste - Silenzio o inerzia (ritardo) dopo l'aggiudicazione definitiva - Consente all'aggiudicatario di sciogliersi da ogni vincolo senza indennizzo (salvo il rimborso spese) - Possibilità di ricorrere avverso il silenzio - Va riconosciuta - Persistente inadempienza - Nomina di un Commissario ad acta (Art. 11)