
Consiglio di Stato, sez. III, 25.03.2016 n. 1238
Risultano convincenti e condivisibili le argomentazioni dell’Amministrazione resistente e della società controinteressata che dimostrano la congruità del requisito di fatturato richiesto per un triennio che non è affatto sproporzionato ma appare congruo rispetto all’importo della gara. Esso è infatti leggermente inferiore al complessivo fatturato corrispondente al contratto pluriennale a cui la gara si riferisce, calcolato per il quadriennio di durata. La cooperativa appellante fa invece riferimento al valore del contratto per ciascun anno che non è un dato coerente con la richiesta di un requisito concernente un fatturato pluriennale.
E’ inoltre del tutto evidente che la cooperativa appellante avrebbe potuto avvalersi, sulla base della normativa vigente, della possibilità di raggiungere il fatturato richiesto attraverso la prevista procedura del raggruppamento di imprese. Del resto la stessa cooperativa ha dimostrato di essere chiaramente consapevole di ciò nelle fasi che precedono la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, richiedendo solo una proroga per la raccolta della documentazione. La richiesta di chiarimenti rivolta alla stazione appaltante al riguardo non è pertanto comprensibile in presenza di una normativa tanto chiara e di frequente applicazione. Altrettanto poco comprensibile e comunque generica è la censura relativa alla non corretta applicazione della normativa di cui all’art. 49 del codice degli appalti in materia di cumulabilità dei requisiti economico finanziari tra i soggetti raggruppandi.
RISORSE CORRELATE
- Requisiti speciali - Fatturato nel triennio pregresso - Sino al doppio dell'importo a base di gara - Legittimità (Art. 41)
- Requisito del fatturato specifico nel settore oggetto della gara: non rilevano soltanto i contratti identici o coincidenti (Art. 41)
- Il fatturato specifico costituisce requisito di natura tecnica: conseguenze sul contratto di avvalimento (Artt. 41, 42 e 49)
- Capacità economico - finanziaria: individuazione del fatturato specifico nel settore oggetto di gara (Art. 41)
- Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi