
TAR Napoli, 07.05.2026 n. 2926
6.- Il Consiglio di Stato (Sez. V, 23/02/2026, n. 1438) ha invero di recente osservato, con approfondita quanto persuasiva motivazione, che (anche) il ‘nuovo’ soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101, d.lgs. n. 36/2023 sia attivabile nel caso di omessa produzione del D.G.U.E. (il caso esaminato riguardava il mancato caricamento nella busta amministrativa telematica del D.G.U.E. della mandante del R.T.I. aggiudicatario, allegato alla domanda di partecipazione a firma congiunta di mandante e mandataria).
6.1.- Siffatta impostazione interpretativa assume rilievo decisivo ai fini della reiezione della prima censura articolata dalla società ricorrente.
6.1.1.- La riconosciuta legittimità dell’attivazione del soccorso istruttorio allo scopo di sanare l’omessa produzione del D.G.U.E. di un concorrente, infatti, non può che riverberarsi, elidendola, sulla fondatezza della doglianza – analoga a quella disattesa dal Consiglio di Stato – con cui l’odierna ricorrente contesta la violazione dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 per avere la S.A. richiesto al consorzio controinteressato di trasmettere i D.G.U.E. dei progettisti del R.T.P dal medesimo indicato.
La censura, pertanto, per le stesse ragioni esposte dal Consiglio di Stato con il relativo precedente (da intendersi qui richiamato a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 74 cod.proc.amm.) non può che essere disattesa.