Rito super accelerato : dies a quo decorre dalla pubblicazione delle offerte oscurate sulla Piattaforma (art. 36 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 21.01.2026 n. 508

Tanto chiarito, nel caso in esame il quadro informativo sulle decisioni di oscuramento è risultato estremamente anodino e laconico in assenza di consultazione dell’offerta, ancorché oscurata: nel verbale in cui la Commissione prende atto delle istanze di oscuramento vengono menzionati solo i numeri degli allegati e dei capitoli del progetto tecnico rendendo praticamente impossibile desumere i contenuti di massima delle porzioni oscurate, con l’effetto di ostacolare del tutto l’esercizio del diritto di difesa e costringere la seconda graduata al ricorso al buio, obiettivo da scongiurarsi a mente della chiara ratio legis che informa il rito “super accelerato”. Ne discende che il dies a quo deve essere correttamente individuato non prima del 17 luglio 2025, data in cui sono state pubblicate sulla piattaforma le offerte oscurate anche in riscontro dell’autonoma istanza di accesso proposta dall’odierno appellante il 7 luglio 2025.
Alla luce di ciò, perde pregnanza la seconda questione controversa circa l’applicabilità alla fattispecie de qua del rito super accelerato ex art. 36 cod. contratti o del rito speciale delineato dall’art. 116 c.p.a. per l’actio ad exhibendum – questione sulla quale il Collegio non può sottacere i propri dubbi ermeneutici a fronte del nitido dato testuale che fa decorrere il termine abbreviato di impugnativa “dalla comunicazione digitale della aggiudicazione” non chiarendo, però, le sorti processuali delle decisioni tardive (cfr. sul punto il precedente di questa Sezione n. 6620/2025): pur non ignorando la soluzione esegetica patrocinata nel precedente arresto di cui alla sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384, per la quale anche le decisioni tardive sulle istanze di oscuramento soggiacerebbero al rito super-accelerato con individuazione del relativo dies a quo nel momento della loro comunicazione, va precisato che tale questione non è più dirimente ai fini del decidere giacché, una volta individuato correttamente il dies a quo alla data del 17 luglio, la successiva impugnativa proposta in data 23 luglio 2025 avverso la determinazione assunta dalla stazione appaltante sarebbe comunque tempestiva sia che voglia applicarsi, con qualche forzatura ermeneutica, la disciplina “super-accelerata”, sia che voglia darsi applicazione alla disciplina generale sull’accesso documentale.
Il defilarsi di tale quaestio iuris sullo sfondo della vicenda in esame importa il venir meno di qualsiasi interesse al deferimento della querelle interpretativa all’Adunanza plenaria, vieppiù considerando che la produzione giurisprudenziale sul punto non è ancora sufficientemente ricca e approfondita perché si possa parlare di un contrasto rilevante ex articolo 99 c.p.a..
In definitiva, contrariamente a quanto reputato dal primo giudice, l’impugnativa proposta avverso le decisioni di oscuramento assunte dalla stazione appaltante deve ritenersi tempestiva e conseguentemente ricevibile.
Acclarata la ricevibilità del ricorso introduttivo, il Collegio ritiene che il gravame sia fondato anche nel merito.