
Consiglio di Stato, sez. V, 11.11.2025 n. 8798
Con il settimo ed ultimo motivo di appello si sostiene, infine, che non sarebbe stata comunque effettuata alcuna verifica, ad opera della stazione appaltante e a carico della aggiudicataria RR, circa la congruità dei costi della manodopera. Osserva al riguardo il collegio che:
Va innanzitutto condivisa l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui l’art. 108, comma 9, del nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a differenza dell’art. 95, comma 10, di quello precedente (decreto legislativo n. 50 del 2016), “non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera”;
Né, d’altra parte, la difesa di parte appellante si è premurata di dimostrare in alcun modo l’incongruità dei costi della manodopera e dunque la conseguente insostenibilità dell’offerta economica nel suo complesso (cfr. pagg. 23-25 atto di appello introduttivo);
Per tali ragioni, anche tale motivo di appello deve pertanto essere respinto.
RISORSE CORRELATE
- Costi della manodopera : differenza tra “costo delle assenze” e "costo delle sostituzioni" dei lavoratori ai fini della verifica di congruità (art. 110 d.lgs. 36/2023)
- Costi della manodopera e verifica di anomalia tra “monte ore contrattuale” e “monte ore teorico”
- Verifica costi della manodopera : no obbligo se concorrente ha rispettato i valori indicati nel Disciplinare di gara (art. 41 , art. 108 d.lgs. 36/2023)
- Costi della manodopera : applicazione ribasso e verifica effettiva volontà operatore economico concorrente anche mediante soccorso procedimentale (art. 41 , art. 101 d.lgs. 36/2023)