Studio associato e associazione di professionisti : possesso dei requisiti attraverso attività svolte dai soggetti compresi in organigramma (art. 66 d.lgs. n. 36/2023)

Quesito: In relazione ai soggetti che possono partecipare a procedure per affidamenti di ingegneria e architettura di cui all’art. 66, del d. lgs. n. 36/2023, il prestatore di servizio che nell’ atto costitutivo si identifica come “associazione professionale”, si chiede di conoscere in quale delle fattispecie possa essere inquadrata tra quelle indicate al c. 1, lett. a) del predetto art. 66. Vale a dire: professionisti associati o società di professionisti di cui alla successiva lett. b).
Inoltre, in entrambi i casi, gli stessi, qualora l’associazione professionale abbia alle proprie dipendenze lavoratori e o collaboratori/consulenti, la stessa può utilmente dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale attraverso le attività svolte dai propri dipendenti e o collaboratori/consulenti ?

Risposta aggiornata: L’associazione professionale è riconducibile alta tipologia dei “professionisti associati” indicata nella lett. a) del comma 1 dell’art. 66 D.Lgs. 36/2023. A norma dell’art. 34 dell’Allegato II.12, detti soggetti devono
a)essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.
Ne consegue che il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale devono essere dimostrati attraverso le attività svolte direttamente dai professionisti singoli o associati.
Quanto alle società di professionisti, relativi i requisiti soggettivi sono stabiliti dal successivo art. 35 del citato Allegato II.12 con riferimento alla presenza di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1) i soci;
2) gli amministratori;
3) i dipendenti;
4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA.
Atteso che tale organigramma deve riportare, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità se ne deduce che la società di professionisti può utilmente dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale anche attraverso le attività svolte dai soggetti compresi nel predetto organigramma. (Parere MIT n. 3061/2025)

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