18.03.2025
Servizi progettazione e sostituzione componente gruppo di lavoro od organigramma (art. 66 d.lgs. 36/2023)
TAR Napoli, 18.03.2025 n. 2263
L’art. 66 c. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che “Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12”. In tale Allegato II.12 sono previsti i requisiti dei soggetti di cui al citato art. 66, tra cui la specificazione di “un organigramma dei soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche”, tra cui consulenti “su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”. Inoltre l’art. 39 del citato Allegato prevede che “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento”. Queste previsioni sono richiamate anche nel Disciplinare, il quale nell’art. 6.1 lett. a) prevede che “I concorrenti devono, a pena dell’esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti del Concorrente a) (per il Lotto 1 e il Lotto 2) I requisiti di cui allegato II.12 parte V del Codice”.
Tali previsioni, lette in modo sistematico e complessivo, vanno intese nel senso che possono partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria gli operatori economici, inclusi i raggruppamenti temporanei, che dispongano di un organigramma composto da soggetti direttamente coinvolti nelle funzioni professionali e tecniche richieste dalla gara, e al cui interno devono essere indicati soggetti legati da un rapporto stabile e continuativo con l’operatore economico. Ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 citati, il requisito del collegamento stabile con l’operatore economico è soddisfatto dalla presenza di soci, amministratori, dipendenti e consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA.
Pertanto, un consulente privo di un tale collegamento stabile con l’operatore economico non può essere inserito nell’organigramma, e la sua professionalità non può essere utilizzata nella presentazione dell’offerta, né può essere indicato come componente del Gruppo di Lavoro. Va rilevato che, sebbene il Disciplinare non faccia esplicito riferimento all’organigramma, preferendo utilizzare il termine “Gruppo di Lavoro”, i ruoli previsti sono perfettamente sovrapponibili: in entrambi i casi, si tratta di indicare i soggetti direttamente impiegati nella esecuzione delle funzioni della gara, quali la direzione dei lavori, la direzione operativa e il restauratore. Tali funzioni assumono un rilievo centrale e dirimente ai fini dell’affidamento, poiché la categoria di lavori prevalente riguarda proprio le operazioni edili e di restauro. Ne discende che i componenti del Gruppo di Lavoro devono coincidere con i soggetti inseriti nell’organigramma, poiché quest’ultimo deve contenere, come richiesto dall’articolo 35 citato – “i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento delle funzioni”. Nella vicenda in esame, tuttavia, l’operatore economico nel Gruppo di Lavoro ha designato la dott.ssa -OMISSIS- nel ruolo di componente dell’Ufficio direzione dei lavori, Direttore Operativo, Restauratore, pur non essendo ella inserita nell’organigramma del Raggruppamento nel senso richiesto dalla disciplina sopra richiamata. La dott.ssa -OMISSIS-, infatti, è qualificata solo come “consulente” della società mandante e non ha dimostrato un legame stabile con la stessa, poiché non ha fatturato annualmente più del 50% per conto di quest’ultima, conseguendone che viene meno il requisito di partecipazione previsto dall’art. 35, che l’operatore economico non ha soddisfatto. L’esclusione dalla gara è stata correttamente disposta nei confronti del Raggruppamento, il quale, a fronte del dichiarato proprio “organigramma dei soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche”, ha indicato nel Gruppo di Lavoro un soggetto non rispondente ai requisiti previsti dal citato art. 35. Infatti obiettivo di tale ultima disposizione è garantire che per l’esecuzione del progetto siano impiegate professionalità interne o comunque connesse stabilmente all’operatore economico, evitando l’inserimento di soggetti che abbiano solo rapporti occasionali, creati esclusivamente per ottenere punteggi aggiuntivi in sede di gara. Questa interpretazione è coerente con le disposizioni dell’art. 6, paragrafo e.1 del Capitolato, che richiede almeno cinque professionisti nel Gruppo di Lavoro, tra cui un restauratore, mentre l’operatore economico ha indicato la dott.ssa OMISSIS, la quale però non soddisfa nessuna delle qualifiche previste dall’art. 35, comportando la legittima esclusione dell’operatore dalla gara. […]
Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che la sostituzione di un professionista nell’organigramma è possibile solo se tale figura in concreto non è determinante per la costituzione del raggruppamento: «la qualificazione del progettista indicato come di un soggetto diverso dai concorrenti alla procedura determina che in caso di raggruppamento di progettisti -nelle ipotesi in cui il soggetto da estromettere non sia stato determinante per la costituzione del raggruppamento, avendo contribuito in modo essenziale a portare i requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione – il concorrente non possa essere per ciò solo escluso a seguito dell’accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione, nel caso di specie dal RTP dei progettisti, e la sua sostituzione» (Cons. Stato, 9 settembre 2024, n. 7496). Tuttavia nella fattispecie concreta in esame per i motivi sopra illustrati la Dott.ssa -OMISSIS- è una figura centrale, e il suo inserimento nell’organigramma è stato dirimente ai fini dell’assegnazione dell’elevato punteggio ottenuto, per cui legittimamente la stazione appaltante non ha acconsentito alla sua sostituzione.
Insomma, la S.A. ha rifiutato legittimamente la richiesta di sostituire, quale componente del Gruppo di Lavoro, la Dott.ssa -OMISSIS- con la Dott.ssa -OMISSIS-, in quanto la prima vanta un curriculum e un’esperienza specifica tali da aver contribuito in maniera determinante all’ottenimento del punteggio elevato in favore della odierna parte ricorrente principale, per cui, in linea con la citata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la sostituzione di un professionista nell’organigramma è possibile solo se la sua partecipazione in concreto non è determinante per la costituzione del RTI, legittimamente è stata negata la sostituzione della dott.ssa -OMISSIS- con la dott.ssa -OMISSIS-, derivandone così la legittima esclusione del concorrente per non aver rispettato i requisiti richiesti nel bando di gara.