Costi della manodopera diversi in fase di verifica anomalia (art. 41 , art. 110 d.lgs. 36/2023)

TAR Torino, 27.02.2025 n. 449

Nello specifico, è stato precisato, sotto la vigenza del vecchio codice ma con motivazioni ancora perfettamente attuali, che «in forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 novembre 2023, n. 6128).
Detto altrimenti, «la Stazione appaltante ha l’obbligo di procedere, prima dell’aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell’offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. In altre parole, si tratta di una autonoma condicio causam dans del provvedimento di aggiudicazione, come indefettibilmente condizionato all’esito positivo di tale attività di certazione» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 novembre 2023, n. 6128).
Tanto premesso, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/23 «Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale».
Inoltre, con specifico riferimento a tale forma di accertamento, già sotto la vigenza del codice previgente è stato sancito addirittura che «il provvedimento di aggiudicazione non può ritenersi inficiato da un vizio invalidante per ragioni meramente formali, quali la mancata verifica della congruità dei costi di manodopera, non supportate dal corrispondente rilievo sostanziale dell’effettiva insufficienza di tali costi. Invero, l’eventuale mera mancata verifica di tali costi, correttamente evidenziati nell’offerta dell’aggiudicatario, e in concreto indicati in modo sufficiente, rimane nel novero delle mere irregolarità, e non assurge alla natura di vizio invalidante. Peraltro, non sussiste un obbligo di motivazione puntuale e analitica neanche in presenza di costi della manodopera inferiori rispetto a quelli predeterminati nelle tabelle ministeriali, ogniqualvolta la Stazione appaltante abbia escluso un giudizio di anomalia o di incongruità nell’offerta, poiché solo in caso di giudizio negativo sussiste l’obbligo di una motivazione puntuale» (ex multis T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 9 marzo 2020, n. 370).
Tanto premesso, la ricorrente ha ripetutamente ribadito che la stazione appaltante avrebbe modificato il costo della manodopera indicato nell’offerta passando da 1.800.000,00 euro a 1.799.351,19 euro, determinando, così, uno stravolgimento dell’offerta.
Sul punto, occorre premettere, in primo luogo, che se l’art. 41, comma 14, del nuovo codice dei contratti pubblici, da un lato afferma che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, dall’altro consente all’operatore economico di dimostrare che la riduzione dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 19 dicembre 2023, n. 3787).
Inoltre, la giurisprudenza ammette la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1873).
A ciò si deve aggiungere che già sotto la vigenza del previgente codice, ma con motivazioni del tutto attuali e condivisibili, era stato evidenziato che i costi della manodopera possono essere diversamente stimati anche nel corso nella verifica dell’anomalia dell’offerta: «ciò proprio alla luce della lettera e della ratio del subprocedimento di verifica dell’anomalia, preordinato a legittimare giustificazioni “sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte”. Tali giustificazioni possono risolversi anche nell’indicazione di una diversa stima di un costo già indicato in precedenza, sempre che la modifica o la diversa stima del costo non si risolvano in un espediente elusivo delle regole di gare poste a pena di esclusione (art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016), oppure nella violazione della par condicio e sempre che si giunga a un giudizio di attendibilità della dichiarazione resa e di congruità dell’offerta» (ex multis Consiglio di Stato V, 28 febbraio 2022, n. 5644).