Corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione : ratio

TAR Milano, 12.12.2024 n. 3625

Non vengono in rilievo i principi affermati dalla sentenza dalla Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022 (C-642/2020, Caruter s.r.l.), invocati dalle controinteressate, in quanto riguardano una diversa fattispecie, in cui all’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico veniva richiesto di possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.
Le norme che prevedono il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione dei soggetti raggruppati non violano il principio di parità di trattamento poiché non portano affatto a un trattamento deteriore dei raggruppamenti rispetto ai concorrenti che partecipano alle gare singolarmente, essendo comunque necessario il possesso dei requisiti di qualificazione, sia per il singolo che per l’impresa associata, per la quota di esecuzione prevista (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8214/2024, secondo cui la disciplina dell’incremento del quinto dettata all’art. 2 dell’allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023 non introduce alcuna discriminazione tra gli operatori).
Né violano i principi di favor partecipationis, ragionevolezza e proporzionalità: come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il sistema dei requisiti di qualificazione ha la funzione di garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa e non può che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento, senza che sia pretermesso il principio del libero accesso alle gare “posto che tale accesso è certamente “libero” per i soggetti che rispondono ai requisiti previsti dall’ordinamento per la partecipazione. D’altra parte il principio volto a garantire la più ampia partecipazione alle gare non agisce “in astratto”, ma esso, nella sua concreta attuazione, non può che riferirsi ad imprese che – per serietà ed affidabilità tecnico-professionale (appunto validate dal possesso dei requisiti) – sono potenzialmente idonee ad assumere il ruolo di contraenti con gli operatori economici pubblici” (Cons. Stato, Ad.Plen. n. 6/2019).
I profili di doglianza esaminati sono dunque fondati. Stante la mancanza dei requisiti di qualificazione per le categorie OG1 e OG11, il RTI -OMISSIS- doveva pertanto essere escluso dalla procedura di gara.