Servizi e forniture : corrispondenza tra quote di qualificazione e di esecuzione rimessa alla lex specialis di gara (art. 68 d.lgs. 36/2023)

TAR Catanzaro, 13.10.2025 n. 1638

L’art. 68, comma 11, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che “i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato ii.12.”.
16. Il Collegio osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente e condividendo l’orientamento consolidatosi [v. TAR Campania, 15 settembre 2025, n. 1471 secondo cui “Dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 27 del 2014 non può, infatti, dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture non vige più ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza nei r.t.i., essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara; pertanto, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. Tale disciplina si spiega perché l’articolo 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi trasfuso nell’articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023), sancendo la responsabilità solidale di tutti i componenti del R.T.I. per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale, esclude qualsivoglia rischio di “elusione del principio di affidabilità degli operatori economici”, rimettendo all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l’eventuale prescrizione del possesso di una quota minima di requisito in capo alle singole imprese del R.T.I., ad ulteriore garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, n. 5351 del 2024).” nonché Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48 che ha affermato che “Corretta, tuttavia, appare la soluzione data dal giudice di primo grado: per l’appalto di servizi (e di forniture) non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alla lex specialis (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1101; V, 2 dicembre 2019, n. 8249; III, 17 giugno 2019, n. 4025)”], per gli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture, a far data dall’orientamento di cui all’adunanza plenaria 28 aprile 2014, n. 27, e in seguito all’impostazione (sostanzialistica) assunta dalla sentenza CGUE il 28 aprile 2022 nella causa C-642/20, “non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”: rientra pertanto nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere eventualmente possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti (ex multis, Cons. Stato ad. Plen. 28 aprile 2014, n. 27, cit.). Ove non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti, di talché in mancanza di una specifica previsione contenuta nella lex specialis, e in assenza di una norma imperativa con valenza eterointegrativa, non può disporsi l’esclusione della concorrente aggiudicataria.
17. Il raggruppamento temporaneo è, del resto, istituto che consente a più imprese di associarsi, tramite un contratto costitutivo, al fine di partecipare congiuntamente ad una selezione pubblica per l’acquisizione di una specifica commessa.
18. I requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, senza vincolo alcuno in ordine alla ripartizione prestabilita e obbligatoria dei requisiti fra gli operatori che ne fanno parte recependo così quanto statuito a livello eurocomunitario. E, infatti, l’art. 63 della direttiva EU 2014/24 afferma che un operatore economico può, per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria nonché i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali, e che, alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può fare affidamento sulle capacità di partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Esso precisa, peraltro, al suo paragrafo 2, che, per taluni tipi di appalto, tra cui gli appalti di servizi, “le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici (…), da un partecipante al raggruppamento” (sentenza Caruter della Cgue (causa c-642/20) del 28 aprile 2022).
19. Nell’ambito dei raggruppamenti temporanei, occorre distinguere tra requisiti di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione: “- i requisiti di qualificazione, ossia i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione dell’appalto messo a gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione della capacità del concorrente di realizzare la commessa eventualmente aggiudicatogli; – la quota di partecipazione rappresenta la percentuale di “presenza” della singola impresa all’interno del raggruppamento con riflessi, sia sulla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti della stazione appaltante, sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell’appalto; – la quota di esecuzione è la parte di lavoro, servizio o fornitura che verrà effettivamente realizzato da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, nel caso di affidamento dell’appalto” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 maggio 2022, n. 4425).
20. Di conseguenza la quota di partecipazione al raggruppamento è profilo diverso dalla quota dei lavori/servizi che l’impresa s’impegna ad eseguire, indicando – in particolare- anche la misura di responsabilità che l’impresa assume nei confronti della stazione appaltante e che, in quanto tale, non può non riguardare l’insieme dei lavori che sono oggetto di affidamento (anche se del caso subappaltati).
21. Soccorre sul punto l’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale stabilisce che “per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
22. Disposizione questa ultima che consente, pertanto, la libera determinazione della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun associato purché siano rispettati i requisiti di qualificazione dal medesimo posseduti.
23. Ne deriva, occorre ribadire, che negli appalti di servizi e forniture “non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2021, n.39).
24. E, infatti, i servizi, diversamente dai lavori, anche se realizzati in unico lotto, non possono essere suddivisi e, quindi, non può trovare applicazione il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza.
25. Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha concluso che “Negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa di un raggruppamento temporaneo e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara. Pertanto, ad eccezione del caso in cui il bando di gara preveda una quota minima di possesso dei requisiti da parte 11 delle imprese partecipanti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto” (cfr. Delibera ANAC, 20.7.2023, n. 365).
26. La lex specialis – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente- ben potrà richiedere la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione oppure potrà prevedere i requisiti di capacità tecnica in capo all’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti.