Requisiti di carattere professionale ed RTI nei servizi di ingegneria : rileva attività effettivamente svolta dal singolo professionista (art. 66 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 13.06.2024 n. 11928

Orbene, premesso che la controinteressata ha speso i requisiti maturati dal proprio direttore tecnico (ing. -OMISSIS-) ai sensi dell’art. 66 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, le certificazioni versate in atti dalle parti resistenti danno evidenza che in relazione ai servizi espletati per conto del Comune di Salerno, l’Ing. -OMISSIS- non ha realizzato il “100%” delle prestazioni ricadenti nella categoria D.02, tenuto conto che entrambi gli interventi (Lavori di riqualificazione area di cava ex D’Agostino e Sistemazione movimento franoso dell’acquedotto di Salerno in Località Paradiso di Pastena) risultano realizzati in raggruppamento composto dallo Studio -OMISSIS- (con quota di pertinenza pari rispettivamente all’82 % e all’80 %) e dalla -OMISSIS- S.p.A. (alla quale sono attribuite le restanti quote pari rispettivamente al 18% e al 20 %).

In ogni caso, le certificazioni rilasciate dal Comune di Salerno attestano che entrambe le prestazioni espletate dai componenti del RTP hanno indistintamente riguardato lavori rientranti nella categoria D.02 (che, quindi non possono essere imputabili, come invece dedotto dalle parti resistenti, esclusivamente allo Studio -OMISSIS-).

Non risulta, pertanto, integralmente provato il possesso del requisito di capacità tecnico professionale per la categoria D.02 dal momento che i servizi di ingegneria svolti in raggruppamento sono idonei ad attestare l’esperienza pregressa e la capacità tecnica di ciascun professionista solo limitatamente all’attività da questi effettivamente svolta, in quanto solo quest’ultima risulta in grado di arricchire di contenuto concreto l’esperienza documentata nel proprio curriculum; ed infatti, quando più professionisti concorrono nello svolgimento di un incarico unitario, ciascuno svolge un ruolo specifico in relazione alle sue particolari competenze, di tal che solo una parte del servizio è a lui riferibile; se, poi, si tratta di servizi omogenei, l’imputazione non può che avvenire pro quota, e, eventualmente, in parti uguali, ove non diversamente previsto (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 2020, n. 7911).