
I codici ATECO non hanno funzione certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa e non rilevano ai fini dell’attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dal bando ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese (Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846; id., 21 maggio 2018, n. 3035; id., 17 gennaio 2018, n. 262; TAR Campania, Napoli, sez. III, 23 luglio 2020, n. 3264; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 maggio 2020, n. 4570).
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RISORSE CORRELATE
- Requisito di idoneità professionale: rilevanza del codice ATECO (art. 100 d.lgs. 36/2023)
- Sul rapporto tra oggetto dell’appalto, requisiti di idoneità e requisiti di capacità professionale (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Codice ATECO in relazione alla natura dell'appalto
- Iscrizione camerale per attività inerenti all’oggetto dell’appalto - Requisito di idoneità professionale - Legittimità - Verifica e accertamento - Modalità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)