
TAR Napoli, 08.03.2021 n. 1529
I criteri ambientali minimi non possono essere qualificati in senso proprio come requisiti, né di partecipazione, né di esecuzione; non di partecipazione, dal momento che questi afferiscono al concorrente, sia in quanto operatore economico (cd. requisiti generali), sia quale imprenditore del settore (cd. requisiti speciali); i requisiti di esecuzione sono invece condizioni soggettive ed oggettive dell’appaltatore, previsti onde assicurare il puntuale adempimento di obbligazioni inerenti al contratto pubblico per cui è stata indetta gara; in tal senso, essi sono esigibili non in capo al concorrente, e quindi fin dal momento della gara, ma solo dall’appaltatore ed al momento della stipulazione, essendo solo tale soggetto colui che deve assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; l’esigenza di una verifica successiva alla conclusione della gara è ascrivibile ad esigenze di economia procedimentale, diversamente costituendo un ingiustificato aggravamento del procedimento un accertamento preventivo relativo a tutti i concorrenti, nonché al rispetto del principio di proporzionalità e di favor partecipationis; invero, costituirebbe un onere eccessivo imporre a chi è semplice concorrente il possesso di condizioni e requisiti che si rivelerebbero privi di concreta utilità in caso di mancata aggiudicazione; in tal senso, in giurisprudenza si è ritenuto adeguato imporre al concorrente in fase di partecipazione il mero impegno all’acquisizione di mezzi e beni necessari per l’eventuale esecuzione del contratto.
Nel presente giudizio, invece, si è in presenza di elementi essenziali dell’offerta, ossia di caratteristiche qualitative che la norma impone debbano essere possedute dalle cose oggetto di fornitura, nel caso di specie arredi ed attrezzature che, sebbene appartenenti ad un genus, devono essere identificate, presentate e comprovate come qualitativamente idonee dal punto di vista del soddisfacimento dei criteri ambientali minimi.
Da tali considerazioni discende l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato, ed il suo consequenziale annullamento, per non avere la stazione appaltante preventivamente verificato l’osservanza dei criteri ambientali minimi relativamente ai beni che hanno costituito oggetto di offerta da parte della controinteressata.
[rif. art. 34 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Criteri Ambientali Minimi in caso di Accordo Quadro
- Criteri Ambientali Minimi CAM - Obbligatorietà - Omesso richiamo - Integrazione ab externo della lex specialis (art. 34 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Obbligo di inserimento fin dalla definizione dell' appalto - Sussiste - Green public procurement - Funzione (art. 34 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri ambientali minimi (CAM) - Segmento procedurale in cui sussiste obbligo di rispetto e corrispondenti verifiche (art. 34 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Inderogabilità - Mancata indicazione nella lex specialis - Non integra clausola immediatamente escludente (art. 34 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta tecnica - Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (art. 34 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- CAM (Criteri Ambientali Minimi) - Mancata applicazione - Errata determinazione del prezzo a base d'asta - Identico a quello della precedente gara - Incongruità - Illegittimità (art. 34 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Applicazione - Valore cogente - Caratteristiche tecniche prescritte per l'offerta - Assenza - Conseguenze (art. 34 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri ambientali minimi (CAM) per ristorazione collettiva e derrate alimentari - Applicazione - Base d'asta irragionevole e non remunerativa - Illegittimità (art. 30 , art. 34 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 34, (Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale)