
Consiglio di Stato, sez. V, 18.12.2020 n. 8159
3.1. Distinguere, tra le varie condizioni alle quali i concorrenti si impegnano ad eseguire le loro prestazioni, alcune qualificabili come “requisiti di esecuzione” (da tener distinte dai “requisiti di partecipazione”) non è agevole, ove solo si tenga conto del fatto che si tratta, in ogni caso, di elementi caratterizzanti l’offerta rivolta alla stazione appaltante, integrandone il contenuto.
La riprova è che, proprio come nella vicenda in esame, normalmente tali condizioni (o requisiti, che dir si voglia) sono oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice ai fini dell’attribuzione del punteggio e logica impone che tutto quanto consenta di incrementare il punteggio attribuito all’offerta tecnica costituisca esso stesso elemento dell’offerta.
3.2. Nondimeno, la giurisprudenza amministrativa fa da tempo ricorso a tale concetto – di “requisiti di esecuzione” – per designare mezzi (strumenti, beni, attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante, con la precisazione che la disponibilità degli stessi è richiesta al concorrente, non al momento di presentazione dell’offerta – ciò che varrebbe a distinguerli dai “requisiti di partecipazione”– , ma al momento dell’esecuzione o, per meglio dire, della stipulazione del contratto, che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza, per cui potrebbero essere definiti come “condizione” per la stipulazione del contratto d’appalto (per citare le più recenti: Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; V, 30 settembre 2020, n. 5740; V, 12 febbraio 2020, n. 1071).
3.3. Ad ogni buon conto, quand’anche si giunga a qualificare un dato elemento dell’offerta come “requisito di esecuzione”, è indispensabile che il concorrente, che ne sia sprovvisto, dia comunque prova di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto (o, meglio, della sua stipulazione). Solo a questa condizione, d’altronde, l’offerta può stimarsi realmente seria ed attendibile; potendo, altrimenti, ciascun operatore dichiarare al rialzo sugli altri la disponibilità di mezzi e strumenti (sia pur, per così dire, esecutivi), accaparrandosi in questo modo un più alto punteggio, salvo poi non esserne realmente in grado di impiegarli, con grave pregiudizio all’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ove la stazione appaltante si vedesse costretta alla revoca dell’aggiudicazione.[art. 83 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Requisiti di esecuzione : in quale momento occorre verificare il possesso
- Requisiti di esecuzione : il possesso rileva esclusivamente nella fase della stipulazione del contratto non in fase di valutazione delle offerte (art. 113 d.lgs. 36/2023)
- Sulla distinzione tra "requisiti di partecipazione alla gara” e “requisiti per l’esecuzione del contratto”
- Requisiti di partecipazione e di esecuzione : onere di indicazione nella disciplina di gara (art. 100 d.lgs. n. 50/2016)
- Criterio di valutazione dell' offerta tecnica : va ancorato al termine di scadenza per la presentazione delle offerte e non già al momento di indizione della gara
- Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione
- Distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione e riflessi in ordine all'esclusione dell'operatore economico concorrente
- Requisiti di esecuzione - Disponibilità - Va comprovata in gara dal concorrente (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti di partecipazione - Integrazione postuma mediante soccorso istruttorio - Inammissibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti di esecuzione - Eterointegrazione del bando - Illegittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)