
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
RISORSE CORRELATE
- Certificazioni di qualità aziendale rilasciate da organismi stabiliti in altri Stati membri: possono ritenersi valide?
- SOA - Aggiornamento intermedio perfezionato oltre il termine di presentazione delle offerte ma prima dell' aggiudicazione definitiva - Non comporta esclusione (Art. 43)
- Certificazione di qualità - Funzione - Attiene agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso e non ai prodotti realizzati o alle attività ed ai processi produttivi (Art. 43)
- Chiarimenti sul rapporto tra certificazione di qualità (Uni En Iso) ed attestazione SOA (Art. 43)
- Obbligo del certificato di qualità per tutte le imprese riunite (Artt. 37 e 43)
- Partecipazione alla gara in fase di rinnovo della certificazione di qualità