
Consiglio di Stato, 23.09.2019 n. 6302
Nella lettura giurisprudenziale più accreditata del quadro normativo [di cui agli articoli 66 e 67 del d.lgs. n. 50/2016] (sintetizzata da ultimo nel parere licenziato dal CdS, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 17 gennaio 2019) si è evidenziato che l’istituto delle consultazioni preliminari di mercato è una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto, risolvendosi in uno strumento a disposizione della stazione appaltante con cui è possibile avviare un dialogo informale con gli operatori economici e/o con soggetti comunque esperti dello specifico settore di mercato onde acquisire quelle informazioni di cui è carente per giungere ad una migliore consapevolezza relativamente alle disponibilità e conoscenze degli operatori economici rispetto a determinati beni o servizi.
In tale ottica, le consultazioni preliminari ben possono costituire lo strumento attraverso il quale accertare l’eventuale infungibilità di beni, prestazioni, servizi, che costituisce la premessa necessaria per derogare al principio della massima concorrenzialità nell’affidamento dei contratti pubblici. Al riguardo, con le proprie Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017, l’ANAC ha condivisibilmente chiarito che per fare luogo all’affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente l’esistenza dei presupposti che giustifichino l’infungibilità del prodotto o servizio che si intende acquistare. (…)
In definitiva, l’adozione di scelte limitative del confronto concorrenziale si giustifica solo se sostenuta da specifica motivazione sulla sostanziale impossibilità della stazione appaltante, rigorosamente accertata, di soddisfare le proprie esigenze rivolgendosi indistintamente al mercato.
Le consultazioni di mercato possono costituire, dunque, “lo strumento per acquisire le informazioni necessarie per svolgere la richiamata istruttoria e per fondare la conseguente motivazione” ovvero per validare le conoscenze già aliunde acquisite.
In tale ultima evenienza è di tutta evidenza come le determinazioni acquisite devono essere incontrovertibili, sì da rendere addirittura inutile il sondaggio pubblico dovendo altrimenti risultare strutturalmente cedevoli a fronte di un possibile diverso esito del sondaggio in questione.
RISORSE CORRELATE
- Consultazioni di mercato - Partecipazione di operatori economici candidati o offerenti - Misure volte a garantire che la concorrenza non sia falsata
- Accertamento dell' infungibilità di una fornitura o di un servizio e procedura di acquisto
- Consultazioni preliminari di mercato e misure minime per garantire la concorrenza (art. 66 , art. 67 d.lgs. n. 50/2016)
- Consultazioni preliminari di mercato e misure minime per evitare la distorsione della concorrenza (art. 66 d.lgs. n. 50/2016)
- Infungibilità - Unico operatore in grado di eseguire la fornitura - Non significa che il bene è infungibile - Lock in - Soluzione (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Consultazioni preliminari di mercato - Fase pre gara - Atto non lesivo - Impugnazione - Non occorre (art. 66 d.lgs. n. 50/2016)
- Infungibilità - Dimostrazione - Necessità - Procedura negoziata senza bando - Occorre previa indagine preliminare di mercato (art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Forniture e servizi infungibili - Accertamento - Motivazione - Applicazione Linee Guida ANAC n. 8 (art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Linee guida ANAC n. 8: procedure negoziate senza bando per forniture e servizi infungibili
- Art. 66, (Consultazioni preliminari di mercato)
- Art. 67, (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)