Errore di trascrizione non riconoscibile dalla Stazione Appaltante : non applicabile soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 25.09.2025 n. 16638

Tanto premesso si osserva quanto segue in ordine alle doglianze sollevate con il ricorso introduttivo.
Ai fini della decisione appare decisivo sottolineare come sia indiscusso che l’errore commesso nella vicenda in esame dalla parte ricorrente (nell’indicare, in occasione delle seconde giustificazioni, la ripartizione degli operatori FTE dedicati ai servizi da erogare) non era in alcun modo riconoscibile da parte della stazione appaltante (né la parte ricorrente ha dedotto che tale errore fosse riconoscibile).
Infatti, l’errore di trascrizione – quello in cui afferma di essere incorsa la ricorrente – di norma non risulta riconoscibile da parte della stazione appaltante in base alla mera lettura del documento, ma postula necessariamente, ai fini della sua correzione, il ricorso ad elementi esterni al documento stesso (cfr. TAR Salerno, sez. I, 27/06/2023, n. 1563).
Ne deriva che nessun rilievo può essere mosso alla stazione appaltante per non essersi avveduta dell’errore e per non aver consentito alla parte ricorrente di correggerlo nel corso della fase di verifica dell’anomalia.
Alla luce di tale premessa il ricorso proposto dalla parte avverso l’esclusione non è fondato.