
Consiglio di Stato, sez. V, 18.08.2025 n. 7065
3.3.1. Va in primo luogo precisato che l’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti in tema di compiti e responsabilità del Responsabile Unico di Progetto (RUP), nonché di responsabili di procedimento ma anche di uffici e servizi ausiliari nelle diverse fasi del “ciclo di vita” dei contratti pubblici, trova fondamento:
– sia nell’art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 (secondo cui «[f]erma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP») già valorizzato nella sentenza gravata;
– sia nell’art. 7 (“Compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento”), comma 1, lett. a) dell’allegato I.2 (“Attività del RUP”) il quale demanda al RUP “la verifica della documentazione amministrativa”, ma consente che “sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o […] sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante”.
Tale seconda opzione è quella prescelta dalla Regione Toscana – appunto per la verifica della documentazione amministrativa, quindi per l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, della sussistenza di clausole di esclusione, dell’adempimento degli obblighi dichiarativi – già con la delibera della Giunta regionale del 30 ottobre 2023 n. 1258.
Questa ha dettato indicazioni organizzative e operative da applicarsi alle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, confermando il Settore Contratti quale ufficio deputato alla verifica della documentazione amministrativa.
La previsione (che è contenuta, con la dettagliata elencazione dei compiti, nel paragrafo 3 dell’allegato A alla delibera) è conforme a quanto previsto dalla richiamata disposizione dell’allegato I.2 al nuovo Codice dei contratti pubblici, sicché legittimamente inserita in un atto amministrativo generale, quale la delibera di giunta.
Diversamente da quanto affermato dal T.a.r., la previsione che l’allegato I.2 -allo stato non avente natura regolamentare, bensì di fonte primaria, come dedotto dall’appellante – avrebbe potuto essere sostituito in futuro da un regolamento governativo -peraltro venuta meno a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024 (c.d. decreto correttivo) – è del tutto insignificante ai fini di causa, così come non è corretta, pur se meramente incidentale, l’affermazione della sentenza che il futuro regolamento avrebbe potuto riguardare “le sole amministrazioni dello Stato”. In effetti, le norme dell’allegato I.2 non hanno in sé portata organizzativa bensì precettiva dei contenuti organizzativi rimessi ai singoli ordinamenti delle stazioni appaltanti. […]
Parimenti è da escludere che l’organizzazione dell’attività di verifica della documentazione amministrativa attenga alla materia della qualificazione delle stazioni appaltanti, come pure in subordine sostenuto dall’appellante, essendo tale materia interamente disciplinata – in attuazione dei criteri e principi direttivi dell’art. 1, comma 2, lett. c) della legge delega n. 78/2022 – dagli artt. 62-64 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme dell’allegato richiamate, che non hanno ad oggetto immediato i compiti del RUP.
RISORSE CORRELATE
- Provvedimento di esclusione: competenza del RUP o della Commissione Giudicatrice ?
- Il requisito dell'esperienza pregressa del RUP è colmabile dal gruppo di supporto (art. 15 d.lgs. 36/2023)
- Il RUP non può (di regola) sostituirsi alla Commissione giudicatrice
- Responsabile di procedimento (o di fase): quanti se ne possono nominare ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 36/2023 ?
- Verifica dei requisiti: non può essere affidata a terzi ma deve essere effettuata dal RUP o dal Responsabile di fase (art. 15 d.lgs. n. 36/2023)