27.11.2024
Il requisito dell’esperienza pregressa del RUP è colmabile dal gruppo di supporto (art. 15 d.lgs. 36/2023)
TAR Cagliari, 27.11.2024 n. 859
Si ricorda, innanzitutto, che l’art. 2 dell’Allegato I.2 al D.lgs. n. 36/2023 prevede che: “Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante … Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato”. L’art. 5 prevede poi degli specifici requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture, stabilendo che: “1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.
Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:
a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 14 del codice;
b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.”
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dall’esame del “curriculum vitae” del RUP dott. -OMISSIS- (doc. 38 – Amministrazione resistente), emerge chiaramente come il vaglio del possesso delle generali “competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere”, così come richiesto dalle disposizioni sopra citate, sia stato compiuto dall’organo competente in modo tutt’altro che irragionevole. Egli, infatti, aveva già svolto l’attività di Componente della Commissione giudicatrice nella Gara europea per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza di stranieri richiedenti protezione (nell’anno 2023) nonché di R.U.P. nell’affidamento del servizio biglietti viaggio nazionali e internazionali per il rimpatrio di cittadini stranieri espulsi (nell’anno 2024). Egli ha, inoltre, partecipato negli anni 2023 e 2024 a due Corsi sul tema “”Piano Nazionale di Formazione per l’aggiornamento professionale del RUP” Nuova disciplina dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 (MIT – iFEL – ITACA e SNA)” e dal marzo 2023 (e ancora attualmente) svolge l’attività di “Funzionario amministrativo Ministero dell’Interno presso UTG – Prefettura Funzionario Giuridico Amministrativo Area Contratti – Economico Finanziario e Contabilità – PNRR”, con competenza specifica, dunque, anche nel settore dei contratti pubblici.
Quanto, poi, al requisito dell’esperienza pregressa di almeno tre anni nel settore degli appalti pubblici prescritto dall’art. 5, comma 2, lett. b) dell’allegato I.2, risulta applicabile al caso di specie quanto disposto dall’art. 2, terzo comma, quinto periodo dell’Allegato richiamato, nella parte in cui, in particolare, prevede che l’eventuale carenza dei requisiti in capo al RUP possa essere colmata attraverso la nomina di un adeguato gruppo di supporto, come avvenuto nel caso di specie. La citata disposizione, infatti, risulta applicabile anche con riferimento ai requisiti di professionalità stabiliti dall’art. 4 (per quanto concerne gli appalti, concessioni di lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) e, per quanto qui interessa, dall’art. 5 (disciplinante i requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture, anche con riferimento all’anzianità di servizio maturata).