
Consiglio di Stato, sez. IV, 11.07.2025 n. 6068
17.3. Dal tenore letterale delle previsioni della lex specialis non emerge un’indicazione sulle modalità di applicazione dei punteggi né in un senso né nell’altro e, precisamente, se è necessario che le condizioni di attribuzione siano richieste in capo a ciascun componente il raggruppamento temporaneo o meno.
17.4. Nondimeno, sul versante logico e teleologico – criteri applicabili in mancanza di un dato letterale univoco – appare evidente che quanto viene richiesto debba essere posseduto da ciascuna imprese componente il raggruppamento.
Risulta illogico, infatti, prevedere che nei raggruppamenti a fornire la prova di “legalità e qualità”, in favore della stazione appaltante, sia uno soltanto dei componenti il consorzio, considerato che, in fase di esecuzione, le prestazioni saranno eseguite da tutte le componenti il raggruppamento.
Risulta, inoltre, contrario all’obiettivo che si prefissa il criterio di attribuzione del punteggio, ossia l’“Attuazione del protocollo di legalità e certificazione di qualità”, che esso avvenga in forma parcellizzata, e cioè rispetto ad una soltanto delle imprese costituenti il consorzio, venendo a mancare in capo a tutte le altre.
17.5. Questa interpretazione è corroborata dalla condotta tenuta in sede di procedimento dalla stazione appaltante, che – per quanto dedotto dall’appellante incidentale senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione ad opera delle controparti (pag. 34 appello incidentale) – nella persona del RUP, con il chiarimento n. 1, ha precisato che «in riferimento ai raggruppamenti orizzontali […] “al fine di ottenere la premialità, i requisiti devono essere in capo a tutte le società costituenti il raggruppamento, altrimenti non applicabile.”».
17.6. Diversamente da quanto opinato dal raggruppamento Castiglia, in particolare con la memoria del 13 maggio 2025 (pag. 9 memoria), risulta al riguardo pertinente il principio di diritto enunciato da questo Consiglio con la sentenza n. 1916/2020, che, sebbene si riferisca all’applicazione del precedente codice dei contratti pubblici, si fonda su argomenti di ordine logico che risultano pertinenti anche con riferimento all’attuale disciplina.
17.6.1. Segnatamente, con il precedente in questione la Quinta Sezione ha affermato che: “Il punto 13.2 (Griglia di valutazione) del disciplinare di gara, contenente la tabella riepilogativa dei criteri di valutazione componenti la griglia di valutazione (pag. 11), prevede per il criterio di valutazione n. 5 (Certificazione ambientale ISO 14001) il riconoscimento del punteggio di 3 (indicato nella colonna corrispondente intitolata “punteggio massimo”); però il punto 13.3 (Offerta tecnica: attribuzione dei coefficienti), alla pag. 13, per la “certificazione ambientale ISO 14001” individua quale parametro il “possesso della certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità” e quale “criterio di attribuzione coefficiente: SI/N0” specificando che il punteggio per il NO è pari a 0 e per il SI è pari a 3.
Ciò chiarito in punto di fatto, consegue che:
– il criterio qui in contestazione è di quelli c.d. on/off, cioè quelli per i quali, se il requisito sussiste, viene attribuito il punteggio previsto, altrimenti si riconosce un punteggio pari a zero; in senso contrario, non vale invocare, come fanno gli appellanti, l’indicazione di punteggio come “massimo” di cui alla griglia di valutazione, poiché si tratta dell’intitolazione della colonna genericamente riferita a tutti i criteri di valutazione elencati di seguito, per ciascuno dei quali però sono da intendersi fatti salvi gli specifici criteri di attribuzione di coefficiente e di punteggio di cui al successivo punto 13.3;
– è perciò infondata la pretesa delle appellanti di vedersi attribuito un punteggio parziale;
– per l’attribuzione del(l’unico) punteggio, allora, in caso di concorrenti in forma associata, il possesso del requisito deve fare capo a tutti i membri del raggruppamento, sia -come osservato dalle difese delle appellate- per garantire la qualità della prestazione (tanto più in caso, come quello di specie, di raggruppamento verticale) sia -come osservato dalla difesa del RTI controinteressato- per non penalizzare i concorrenti in forma singola;
– si tratta di conclusione necessitata dalla lettera e dalla ratio della legge di gara, in tale senso dovendosi intendere il riferimento fatto in sentenza alla mancanza di previsione ad hoc, vale a dire alla mancanza di una previsione di deroga alla regola desumibile dal disciplinare di gara; giova precisare che è vero quanto sostenuto dalle appellanti circa il fatto che il necessario possesso del requisito in capo a tutti componenti del raggruppamento è richiesto di regola per i requisiti di ammissione, ma ciò deve indurre a ritenere che, per le ragioni suddette, la medesima regola valga anche quando i requisiti soggettivi siano richiesti ai fini dell’attribuzione di punteggi aggiuntivi, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di introdurre apposita deroga nella legge di gara; deroga che, come detto, non solo è mancante, ma addirittura smentita dalla legge di gara che ha configurato il requisito come on/off;
– di conseguenza è corretto l’operato della commissione giudicatrice, poiché, prevedendo espressamente (nel verbale della seduta riservata n. 7) che, per l’attribuzione del punteggio, le certificazioni dovessero essere possedute da tutti i componenti del soggetto concorrente, non ha fatto altro che uniformarsi alla legge di gara.”.
17.7. A completamento di quanto finora evidenziato, la delibera n. 1082 del 20 dicembre 2020 dell’ANAC ha affermato, anche richiamando giurisprudenza di questo Consiglio formatasi nella vigenza del precedente codice, che: “Non è necessario che una disposizione della legge di gara disponga espressamente che la certificazione di qualità, in caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, debba essere posseduta da ogni sua componente, ciò discendendo invero dalla natura orizzontale (e non verticale) delle ATI che possono partecipare alla gara in esame, stante l’assenza nella lex specialis di previsioni inerenti prestazioni principali e prestazioni secondarie: pertanto dall’esecuzione da parte di tutte le imprese delle medesime lavorazioni (non separabili né distinguibili, in termini qualitativi, tra principali e secondarie), deriva che per tutte risulta necessario, ai fini della partecipazione alla procedura, il possesso della prescritta certificazione di qualità in modo da fornire alla stazione appaltante adeguate garanzie in ordine alla corretta esecuzione dell’appalto e delle prestazioni che ne costituiscono oggetto» (Cons. Stato, Sez. V, Sent. 24 gennaio 2019, n. 606; Sez. IV, Sent. 14 febbraio 2005, n. 435)”.
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