È opinione del Collegio che la scelta della Commissione di attivare il soccorso istruttorio in relazione al citato documento non incorra nei vizi dedotti da parte ricorrente tenuto conto del contenuto della relazione unica della -OMISSIS-, la quale già poneva la Commissione di gara nelle condizioni di poter procedere alla valutazione dell’offerta tecnica della Società. Quest’ultima, difatti, aveva già prodotto tutta la documentazione rilevante ai fini dell’attribuzione dei prescritti punteggi per l’offerta tecnica, anche con riferimento alla struttura proposta per ospitare l’evento di cui trattasi, che veniva, invero, indicata e descritta.
Le presenti conclusioni non sono inficiate dal rilievo, su cui insiste parte ricorrente, che la produzione della dichiarazione di impegno fosse prevista a pena di inammissibilità; e ciò per le seguenti considerazioni.
Va anzitutto rilevato che non appare casuale la diversa dizione prevista dal disciplinare per sanzionare la mancata produzione della relazione unica – l’esclusione – e la mancata allegazione della dichiarazione di impegno – l’inammissibilità – figura quest’ultima che presuppone la natura formale del vizio, normalmente sanabile.
In secondo luogo va rilevato che il principio di tassatività delle cause di esclusione vieta – a pena di nullità – agli atti di gara di introdurre cause di esclusione diverse da quelle legislativamente previste. Orbene, poiché parte ricorrente non allega nessuna norma che imponga, a pena di esclusione, la presentazione della documentazione attestante la comprova di un requisito già dichiarato in sede di offerta tecnica, in ossequio ad un canone di interpretazione conservatrice, la clausola in discussione deve interpretarsi nel senso fatto proprio dall’Amministrazione; ciò tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 101, co. 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, detto istituto consente di “a) integrare ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica” e di sanare “…ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
Va rimarcato che, nel caso di specie, a favore dell’ammissibilità del soccorso istruttorio depongono i seguenti elementi e considerazioni:
– la relazione unica conteneva tutti gli elementi essenziali e negoziali dell’offerta tecnica, ivi inclusa una rassicurazione del concorrente circa l’impegno del gestore/concessionario a rendere disponibile la struttura per i giorni di interesse dell’evento stesso;
– la dichiarazione di impegno in ordine alla disponibilità della struttura è un documento a corredo/comprova dell’offerta tecnica e non un elemento essenziale della stessa, a contenuto negoziale.
Tale conclusione si pone in linea con l’attuale configurazione del soccorso istruttorio quale istituto che, nel rispetto del principio della par condicio, ma in aderenza al principio del risultato e della fiducia (che postula una collaborazione fra cittadino e stazione appaltante), mira a scongiurare risultati eccessivamente formalistici (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 07 ottobre 2024 n. 8047; id, sez. V, 5 agosto 2024 n. 6961, che evidenzia come l’istituto, anche alla luce della relazione illustrativa al codice appalti, persegua il fine di “evitare che il rigoroso formalismo possa pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara”).
Alla luce di quanto precede deve dunque escludersi l’asserita violazione della par condicio competitorum e del principio di immodificabilità delle offerte. Detto principio, come noto, presuppone che “l’offerta risulti [effettivamente, n.d.r.] modificata” e, dunque, opera quando emerge “l’inattendibilità dell’offerta originaria” e il concorrente abbia inteso ottenere “una nuova valutazione dell’offerta modificata” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10615; id., sez. V, 19 aprile 2022, n. 2941). Nel caso in esame, viceversa, l’attivazione del soccorso istruttorio non ha comportato nessun vantaggio competitivo in favore della società aggiudicataria, considerato che anche senza la dichiarazione in contestazione la Commissione sarebbe stata in condizioni di attribuire i punteggi previsti per i sub criteri B.1. e B.2.
Ne deriva l’infondatezza del primo motivo.
RISORSE CORRELATE
- Soccorso istruttorio offerta tecnica : possibile acquisire certificazioni mancanti purché non idonee a modificarne il contenuto (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Principio del risultato ed interpretazione della lex specialis (art. 1 d.lgs. 36/2023)
- Subappalto necessario ed obbligo dichiarazione a pena di esclusione : nullità della clausola (art. 101 , art. 119 d.lgs. 36/2023)
- Soccorso istruttorio "duplice" non previsto dal Codice : esclusione in caso di mancato adempimento alle richieste della Stazione Appaltante (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Soccorso procedimentale per errore materiale offerta economica : applicazione principio del risultato e della fiducia (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Elementi integranti il contenuto dell'offerta tecnica o economica : soccorso istruttorio inapplicabile (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Soccorso procedimentale e correzione errori materiali (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Soccorso istruttorio nuovo Codice Appalti : non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell’ offerta (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Offerta tempo , errore materiale e soccorso istruttorio procedimentale ai sensi art. 101 d.lgs. 36/2023
- Soccorso procedimentale - Finalità anti formalistica - Attività interpretativa in ordine al contenuto delle offerte - Ammissibilità (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Soccorso istruttorio procedimentale : va interpretato in conformità al principio del risultato (art. 1 , art. 101 d.lgs. n. 36/2023)
- Offerta tecnica - Soccorso istruttorio nuovo Codice contratti pubblici - Non applicabile (art. 101 d.lgs. n. 36/2023)
- Soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici: distinzione tra integrativo, sanante, procedimentale e correttivo (art. 101 d.lgs. n. 36/2023)