Manipolazione offerta da parte della Commissione giudicatrice per individuazione del ribasso

TAR Bari, 15.03.2025 n. 353

La ricorrente, in linea di principio, non contesta che il costo della manodopera sia ribassabile ma sostiene che, laddove il concorrente intenda agire in concreto su tale costo, avrebbe dovuto ricomprendere la relativa percentuale di ribasso nell’ambito del prezzo diminuito proposto sull’importo di € 1,880, strettamente relativo alla fornitura dei beni necessari per somministrare il singolo pasto, depurato dal costo della manodopera.
L’assunto non è condivisibile e non trova conferma nella disciplina di gara.
In primo luogo, questa linea interpretativa rischierebbe di premiare il concorrente che abbia proposto non l’offerta economica nel complesso più bassa bensì il ribasso più alto sulla sola componente del servizio (singolarmente pari ad € 1.880,00), al netto del costo della manodopera (singolarmente pari ad € 4.618,00). Tutto ciò condurrebbe ad un risultato non conveniente in termini economici per la stazione appaltante, in contrasto pertanto coi principi di ragionevolezza, concorrenza, parità di condizioni ed economicità.
In secondo luogo, la linea interpretativa sponsorizzata dalla ricorrente produrrebbe un contrasto interno tra le prescrizioni che regolamentano la gara posto che, come sopra illustrato, il capitolato d’oneri considera il costo della manodopera ed il relativo eventuale ribasso come componente dell’offerta economica, in quanto tale concorrente per attribuire il punteggio complessivo.
Sul punto si osserva che le previsioni di gara, le quali ad una prima analisi possono apparire tra loro contraddittorie, sono sufficientemente esplicite nel riferirsi fondamentalmente all’ipotesi considerata “tipica”, ossia che il concorrente confermi il costo della manodopera, come indicato dalla legge speciale di gara, senza operare su quello alcun ribasso; non alla diversa ipotesi in cui proponga un costo della manodopera inferiore, ipotesi considerata come eventualità “eccezionale”, comunque possibile secondo la legge sia pure condizionata alla verifica di congruità (…..fatta salva la previsione di cui all’art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici…).
Sul punto, si rammenta che, anche per la disciplina di gara trovano applicazione le regole d’interpretazione contrattuale, in particolare i criteri indicati all’art. 1363 cod. civ., secondo cui le clausole s’interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. Pertanto, se un’aporia tra le diverse prescrizioni della lex specialis impedisce l’interpretazione in termini strettamente letterali, “è proprio la tutela dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all’interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2024).
Vanno di conseguenza respinte le ulteriori censure con le quali la ricorrente critica la commissione di gara che, in violazione dei principi dell’auto-vincolo e della par condicio tra i concorrenti, avrebbe manipolato le offerte nel giudizio finale sulle offerte.
Secondo condivisa e costante giurisprudenza, si ha manipolazione nelle ipotesi in cui la commissione modifichi in modo sostanziale i dati dell’offerta attingendo “a fonti di conoscenza estranee all’offerta o a dichiarazioni integrative dell’offerente” (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2022, n. 5341).
Ciò non si verifica nel caso di specie, dove la stazione appaltante, preso atto del ribasso dei costi di servizio e di quello della manodopera, proposti dalla controinteressata, e senza ricondursi in alcun modo ad elementi estranei alle offerte presentate, ha compiuto una semplice operazione aritmetica per tradurre in termini percentuali complessivi i ribassi reali proposti dai concorrenti, sulla base dei prezzi i cui importi non sono stati alterati.