Violazione dei minimi salariali – Ricorso proposto dal concorrente che ha indicato un costo della manodopera inferiore – Abuso del processo – Inammissibilità

TAR Genova, 20.02.2021 n. 133

Secondo l’elaborazione pretoria, alla stregua del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo d’impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione giuridica soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente e che, in ogni caso, si pone in contraddizione con precedenti comportamenti tenuti dal medesimo soggetto. Deve infatti escludersi che quest’ultimo possa venire contra factum proprium per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7628; Cons. St., sez. V, 27 aprile 2015, n. 2064; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2015, n. 1605; Cons. St., sez. V, 11 luglio 2014, n. 3563; Cons. St., sez. V, 16 aprile 2013, n. 2111; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 17 dicembre 2018, n. 2810; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19 novembre 2018, n. 2603; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 4 novembre 2015, n. 5112).
Per tale ragione la giurisprudenza ha stigmatizzato il gravame volto a censurare la violazione dei minimi salariali inderogabili proposto dal concorrente che abbia indicato un costo della manodopera inferiore, giacché una simile impugnativa viola il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto (in tal senso, con riferimento a fattispecie analoghe alla presente, T.A.R. Sardegna, sez. I, ord. 22 febbraio 2018, n. 58; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10 gennaio 2018, n. 154; si veda altresì T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2903, in relazione alla contestazione della congruità del prezzo del pasto della mensa scolastica mossa da un’impresa che aveva indicato un corrispettivo più basso).