Le censure sono infondate.
Quanto al primo motivo, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 68, co. 14 D.Lgs. n. 36/2023. Secondo la prospettiva di parte ricorrente, l’Ati aggiudicataria sarebbe stata meritevole di esclusione giacchè, nella fase cd. della prequalifica (ossia della manifestazione di interesse) si è presentata come operatore singolo, salvo poi associarsi in fase di presentazione dell’offerta, in riscontro alla lettera di invito inoltrata dalla stazione appaltante. La censura è tuttavia erronea, dal momento che la predetta disposizione vieta semplicemente che, durante la fase della gara in senso stretto (ossia quella che si apre con la presentazione delle offerte), l’operatore concorra in modalità plurima, e semprechè lo stesso non dimostri che tale circostanza non abbia influito sull’esito del procedimento (“sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali”). La fattispecie concreta portata all’attenzione di questo è invece espressamente prevista dal comma 19 dell’art.68, allorchè si prevede che “In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l’operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”. E’ quindi espressamente ammesso che l’operatore “prequalificato” in singolo presenti offerte in Ati quale mandatario (come avvenuto in ispecie). Tale assunto è peraltro coerente con il tradizionale approdo della giurisprudenza anche con riferimento alle previgenti edizioni del Codice del codice contratti pubblici (v., ad es. art.48, co.11 D.Lgs.n.50/2016; in giurisprudenza, cfr., quam multis, Tar Cagliari, 23.6.2020, n.355; Tar Perugia, 6.9.2018, n.494, che conferma anche la possibilità di associarsi in Ati con mandanti non invitate; sul punto, vedasi anche Consiglio di Stato, 16.1.2023, n.532).
RISORSE CORRELATE
- Raggruppamento temporaneo - Principio di immodificabilità soggettiva - Opera dopo la presentazione dell' offerta - Non anche nelle fase precedente di prequalificazione (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Identità giuridica e sostanziale tra operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte - La pronuncia della Corte di Giustizia UE
- Partecipazione in ATI di imprese prequalificatesi singolarmente (Art. 37)