Accesso informale – Decorrenza termine decadenza per il ricorso – Sufficiente già la sola esibizione del documento, estrazione di copia o la mera indicazione della pubblicazione contenente le notizie

Consiglio di Stato, sez. V, 24.10.2023 n. 9181

Il motivo non può essere accolto, alla luce di quanto complessivamente precisato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 12 del 2 luglio 2020, pure richiamata dall’appellante.
Con tale decisione, avente ad oggetto la decorrenza dei termini per proporre impugnativa ai sensi dell’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm., l’Adunanza plenaria preliminarmente rilevava “le incongruenze conseguenti al mancato coordinamento del ‘secondo codice’ con l’art. 120, comma 5, del c.p.a.”, chiarendo l’iter logico-procedurale da seguire per il loro superamento: “il riferimento alle formalità previste dall’art. 79 del ‘primo codice’ deve ora intendersi effettuato alle formalità previste dall’art. 76 del ‘secondo codice’.
24. Tale constatazione non esaurisce però la definizione dei quesiti sollevati dall’ordinanza di rimessione. Infatti, l’art. 76 del ‘secondo codice’ non contiene specifiche regole sull’accesso informale, in precedenza consentito per le procedure di gara dall’art. 79, comma 5 quater, del ‘primo codice’ (che contribuiva a dare un compiuto e prevedibile significato all’art. 120, comma 5, del c.p.a.).
25. Ritiene l’Adunanza Plenaria che – a seguito della mancata riproduzione nel ‘secondo codice’ di specifiche disposizioni sull’accesso informale agli atti di gara – rilevano le disposizioni generali sull’accesso informale, previste dall’art. 5 del regolamento approvato con il d.P.R. n. 184 del 2006. 25.1. Queste sono divenute applicabili per gli atti delle procedure di gara in questione a seguito della abrogazione delle disposizioni speciali, previste dall’art. 79, comma 5 quater, del ‘primo codice’”.
L’art. 5, comma 3 del richiamato d.P.R. n. 184 del 2006 prevede che “la richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea”.
Dunque, per l’accesso informale – finalizzato proprio ad acquisire, come nel caso di specie, indicazioni utili a proporre ricorso ai sensi dell’art. 120 Cod. proc. amm. e, di converso, altresì a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnativa – è sufficiente già la sola esibizione del documento (così come la sola estrazione di copia o la mera indicazione della pubblicazione contenente le notizie).
In termini, del resto, Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1540 ha ribadito – in ordine alla tempestività dei motivi aggiunti, laddove la possibilità di conoscere i contenuti dell’offerta e dei suoi potenziali vizi sia discesa esclusivamente dall’accesso agli atti ex art. 79 d.lgs. n. 163 del 2006 – che “il termine di impugnazione comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui l’interessato abbia avuto cognizione degli atti della procedura (cfr. Cons. Stato, V, n. 4144/2015; III, n. 5121/2011); in altri termini, in caso di comunicazione omessa o incompleta, la conoscenza utile ai fini decorrenza di quel termine coincide con la cognizione comunque acquisita degli elementi oggetto della comunicazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 25/2015), eventualmente acquisita in sede di accesso, senza che sia necessaria l’estrazione delle relative copie (cfr. Cons. Stato, V, n. 1250/2014)”. Analogamente già Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018, n. 718.
Va pertanto confermato il principio per cui solamente “gli atti non visionati non si consolidano ed il potere di impugnare, dell’interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa, non si ‘consuma’” (Cons. Stato, III, 21 marzo 2016, n. 1143).
Neppure persuade l’obiezione – che nel caso di specie pare risolversi in una petizione di principio –secondo cui la semplice visione del PEF avrebbe in concreto frustrato il diritto di difesa dell’appellante, in ragione della particolare complessità tecnico-contabile di tale atto: invero, a prescindere dalla brevità del documento in questione (una sola pagina), ritiene il Collegio, anche alla luce del contenuto delle difese non analizzate dal TAR, che comunque la sommatoria operata sulle voci indicate nel PEF quale margine medio “netto” e “lordo” (al fine di evidenziare un’asserita sottostima dell’offerta) non costituisca di per sé una “complessa elaborazione contabile”.