Consiglio di Stato, sez. V, 15.11.2022 n. 10020
Coerentemente la sentenza di prime cure ricostruisce il quadro normativo in ragione del quale l’art. 83, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 rinvia, per la dimostrazione del possesso dei requisiti (anche) di capacità tecnica e professionale all’art. 86 dello stesso testo legislativo, che, al comma 5, richiama i mezzi di prova enunciati dall’allegato XVII, parte II, del codice dei contratti pubblici; detto allegato, sub ii), fa riferimento “ai principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”, senza dunque pretendere anche la prova della esecuzione dell’opera realizzata (come era invece previsto dall’art. 263, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, abrogato dallo stesso d.lgs. n. 50 del 2016).
Ciò non toglie peraltro che proprio dall’esegesi del quadro normativo suesposto si evince che, con riguardo ai requisiti di capacità tecnica e professionale, la stazione appaltante mira ad accertare l’idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto, anche guardando ad un arco temporale più esteso dei tre anni, e dunque valorizzando il criterio dell’esperienza. Può dirsi che la capacità tecnico-professionale si manifesta attraverso precedenti esperienze, che dimostrano come l’operatore economico sia in condizioni di eseguire le prestazioni professionali richieste per l’esecuzione del contratto.
In questa cornice trova giustificazione, peraltro in conformità di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la possibilità di fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge, quale quello che richiede, a comprova del servizio di ingegneria reso, che, in caso di committenti privati, l’opera progettata sia stata in concreto realizzata, come pure, in relazione alla committenza pubblica, che i progetti siano stati approvati o comunque sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge; si tratta in entrambi i casi di requisiti volti a consolidare il requisito esperienziale necessario per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità (espressamente richiamato anche dall’art. 58, par. 4, della direttiva 2014/24/UE).
Il discrimine di legittimità consiste nel fatto che detti requisiti di capacità tecnica e professionale più rigorosi non divengano abnormi rispetto alle regole proprie del settore; il che, in punto di adeguatezza, corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 9).
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