Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022
Art. 25
Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in
materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti
pubblici
1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti
eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 150 milioni
per l'anno 2022.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in relazione ai contratti in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla
determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni
effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della
metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29,
comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento,
verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi.
3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai
commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti
regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice,
determinate al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno
2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
4. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento
o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al
comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per
cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per
cento complessivo se riferite a piu' anni.
5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le
variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla
stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il
responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai
decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma
27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e
dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi',
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i
certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure
contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di
cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero
all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5,
del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli
stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del
presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla
concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce
limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e
secondo le modalita' previste dall'articolo 1-septies, comma 8,
secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150
milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
RISORSE CORRELATE
- Istanza di revisione prezzi - Prima della stipulazione del contratto - Non supportata da alcuna previsione legale (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- MIT : Decreto per utilizzo del Fondo adeguamento prezzi materiali da costruzione (secondo semestre 2021)
- Revisione prezzi : misure urgenti in materia di contratti pubblici nel nuovo Decreto Energia 2022
- Istanza di revisione prezzi : presuppone la stipulazione del contratto (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4/2022) : disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (clausole revisione prezzi , variazioni di prezzo , caro materiali, compensazione)