Consiglio di Stato, sez. V, 30.11.2021 n. 7957
4.1.1. La critica alla decisione di primo grado va condivisa quanto alla deduzione dell’irrilevanza della sentenza n. 5164/2020, ma è infondata quanto alla riproposizione della censura di mancanza dei requisiti di abilitazione dei progettisti.
La sentenza passata in giudicato richiamata dal tribunale ha avuto ad oggetto la composizione del raggruppamento temporaneo di professionisti indicato dalla -Omissis- per la progettazione, che il Comune di -Omissis- aveva ritenuto rilevante ai fini dell’ammissione alla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, disponendo perciò l’esclusione della società aggiudicataria per il mancato rispetto della previsione della quota maggioritaria in capo al mandatario.
Con la citata sentenza si è ritenuta inapplicabile la richiamata disposizione del codice dei contratti pubblici nei confronti dei progettisti indicati dall’impresa partecipante ad una gara per l’affidamento dell’appalto integrato.
La censura oggetto del motivo in esame non attiene affatto all’applicazione dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, bensì all’applicazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2357, nonché del punto 11.9 del disciplinare di gara, concernenti il diverso requisito dell’abilitazione alla progettazione dei professionisti indicati.
Secondo l’appellante incidentale, la progettazione esecutiva di opere strutturali e idrauliche deve essere affidata ad un ingegnere ed il disciplinare di gara consente (al punto 11.9.4) “la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al paragrafo 12.9.1 [n.d.r., rectius 11.9.1]”, ma “fermi restando i limiti alle singole competenze professionali”, sicché non si sarebbe potuto procedere al riparto interno al raggruppamento con affidamento agli architetti di una quota complessivamente pari al 64% della progettazione esecutiva.
Orbene, anche condividendo l’assunto dell’appellante secondo cui l’abilitazione alla professione di architetto non è idonea per la progettazione di opere strutturali e idrauliche, la presenza di un ingegnere nel raggruppamento incaricato della progettazione esecutiva è sufficiente ad escludere la violazione delle richiamate disposizioni.
L’indicazione da parte della -Omissis- di un professionista abilitato alla progettazione esecutiva delle opere strutturali e idrauliche è sufficiente al rispetto sia della normativa sull’ordinamento professionale, sia della legge di gara.
Quanto alla prima, la sottoscrizione del progetto esecutivo da parte del professionista abilitato consente di riferire a quest’ultimo l’assunzione di responsabilità dell’intera progettazione, alla quale è funzionale l’abilitazione professionale richiesta. La collaborazione alla progettazione prestata dai due architetti non riduce né fa venire meno la riferibilità dell’intera progettazione al professionista abilitato sottoscrittore del progetto esecutivo.
Quanto alla legge di gara, va sottolineato che l’offerta della -Omissis- è conforme alla previsione del punto 11.9.1. del disciplinare secondo cui i concorrenti “devono affidare a pena di esclusione la progettazione esecutiva dell’intervento ad una struttura operativa (gruppo di progettazione) …con l’indicazione nominativa obbligatoria dei professionisti che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto … ovvero: – un ingegnere per la progettazione …”.
La partecipazione degli architetti è poi da ritenere consentita dalla previsione su riportata del punto 11.9.4 del disciplinare, il quale indica come sufficiente che i professionisti “incardinati o associati al progettista” siano “in aggiunta alle professionalità minime inderogabili”, vale a dire, per quanto qui rileva, in aggiunta all’ingegnere competente per la progettazione.
Non colgono nel segno le contrarie argomentazioni dell’appellante incidentale basate sull’entità delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di professionisti, che porrebbero l’ingegnere e i due architetti in posizione paritaria (32% ciascuno).
Il relativo riparto interno – già ritenuto irrilevante, con la sentenza n. 5164/2020, ai fini dell’ammissione alla partecipazione – è privo di rilevanza ai fini del rispetto delle competenze professionali, considerato quanto detto sopra sull’assunzione dell’intera responsabilità della progettazione in capo a ciascuno dei sottoscrittori.
Avuto poi riguardo alla legge di gara, siffatta assunzione di responsabilità è da intendersi “fermi restando i limiti alle singole competenze professionali” di cui al ridetto punto 11.9.4 del disciplinare, quindi fa capo a ciascun professionista nei limiti della propria abilitazione professionale.
RISORSE CORRELATE
- Servizi di progettazione - Requisiti di partecipazione - Non ammissibile utilizzo del medesimo requisito sia da parte della Società di ingegneria sia da parte del Professionista suo dipendente
- Appalto integrato - Progettista indicato - Possesso dei requisiti necessario - Mancanza - Sostituzione - Inapplicabilità (art. 59 d.lgs. n. 50/2016)
- Riparto di competenze professionali fra architetti ed ingegneri
- Art. 59, (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)