Rappresentante dell’impresa presente alla seduta di gara – Piena conoscenza degli atti – Termine per la proposizione del ricorso

Consiglio di Stato, sez. V, 27.10.2020 n. 6542

Deve invece rilevarsi che, pur dovendo darsi atto dell’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale che attribuisce rilievo ai fini del decorso del termine per la proposizione del ricorso alla presenza del rappresentante dell’impresa (munito di poteri o di apposita procura) alla seduta di gara (cfr. Cons. Stato, VI, 13 dicembre 2017, n. 5870; 14 dicembre 2014, n. 6156; III, 11 luglio 2016, n. 3026; V, 27 dicembre 2017, n. 6088), un siffatto indirizzo riguarda per lo più il provvedimento d’esclusione del concorrente, rispetto al quale quest’ultimo si trova nella condizione di poter ben percepire i profili di lesività ed eventuale illegittimità (cfr., al riguardo, Cons. Stato, III, 14 giugno 2017, n. 2925); in ogni caso la sua applicazione è mitigata – tanto più per le altre categorie di provvedimenti – richiedendosi la concreta dimostrazione della conoscenza degli atti lesivi e della percezione immediata ed effettiva di tutte le relative irregolarità (cfr. Cons. Stato, III, 27 dicembre 2019, n. 8869; 27 marzo 2018, n. 1902; V, 27 dicembre 2018, n. 7256; 8 giugno 2018, n. 3483).
La stessa Adunanza Plenaria ha recentemente posto in risalto, a proposito del perimetro applicativo del principio di cd. “piena conoscenza o conoscibilità”, che “il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12).