Come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, nel caso in cui il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti all’oggetto dell’appalto, le precedenti esperienze utili alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale, anche se non identiche a quelle oggetto dell’appalto, devono essere pur sempre collegate secondo un criterio di analogia o inerenza (v., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 28.09.2020 n. 5640; id., sez. V, 02.09.2019, n. 6066; id., sez. V, 22.09.2015, n. 4425; id., sez. V, 23.03.2015, n. 1568; id., sez V, 05.09.2014, n. 4529).
[rif. art. 83 d.lgs. n. 50/2016]
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