La giurisprudenza contiene una serie di esempi in risposta al quesito, ma un vero e proprio criterio di distinzione è individuabile nell’assunto secondo il quale la fornitura “con” posa in opera “implica lo svolgimento di una prestazione accessoria e strumentale rispetto a quella principale di consegna del bene e consistente in un complesso di attività necessarie all’utilizzo ed al funzionamento del bene medesimo, tali da renderlo operativo”; mentre nella fornitura “senza” posa in opera “il bene potrebbe essere immediatamente utilizzato dopo la sua consegna da qualsivoglia utente, anche se privo di particolari competenze o conoscenze tecniche (si pensi, volendo fare un esempio molto semplice, alla consegna di un mobile o di un altro elemento di arredamento già assemblato)”.
Ciò che rileva, pertanto, è la fruibilità, o meno, da parte del destinatario dei beni oggetto della fornitura, nel senso che laddove si rendano necessarie attività ulteriori (strumentali, accessorie o secondarie per loro natura) rispetto alla mera consegna del bene, l’appalto si configura come fornitura con posa opera.
RISORSE CORRELATE
- Fornitura senza posa in opera : non sussiste obbligo di indicare costi della manodopera nè oneri di sicurezza aziendali nell’offerta economica
- Fornitura con posa in opera : dichiarazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Repair exchange - Sostituzione della fornitura in alternativa alla manutenzione - Legittimità - Limite del lock in (art. 63 , art. 100 d.lgs. n. 50/2016)
- Fornitura senza posa in opera - Individuazione - Costi della manodopera - Obbligo di indicazione - Inapplicabilità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)